Se il lavoratore muore durante il rapporto il TFR non fa parte dell’eredità e non è soggetto all’imposta di successione. Solo se muore dopo la cessazione le somme entrano nell’asse. Ecco le regole.
Un lavoratore dipendente muore mentre è ancora in servizio. Non aveva coniuge, figli né parenti stretti a carico. Gli eredi si chiedono se il TFR maturato debba essere indicato nella dichiarazione di successione come credito ereditario e se sia soggetto all’imposta di successione.
La risposta è no — almeno nella situazione descritta. Il trattamento di fine rapporto del lavoratore deceduto durante il rapporto di lavoro non entra nell’asse ereditario, ma segue regole proprie che lo escludono dalla successione e dall’imposta che ne deriva.
La domanda su se il TFR del lavoratore morto durante il rapporto entri nell’asse ereditario richiede di distinguere due situazioni che producono effetti completamente diversi: il decesso avvenuto durante il rapporto di lavoro e il decesso avvenuto dopo la cessazione.
La regola fondamentale: il TFR non è un credito ereditario ordinario
L’art. 2122 cod. civ. stabilisce che in caso di morte del lavoratore durante il rapporto di lavoro, le indennità previste dalla legge — tra cui il TFR — spettano di diritto a soggetti determinati, indipendentemente dall’accettazione dell’eredità e indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione di successione.
Questo è il punto chiave: il TFR non si trasferisce agli eredi come parte del patrimonio del defunto, ma viene attribuito direttamente per legge a categorie specifiche di persone. Non è un diritto che il lavoratore aveva già acquisito e che passa agli eredi — è un diritto che nasce direttamente in capo ai beneficiari al momento del decesso.
Chi ha diritto al TFR quando il lavoratore muore durante il rapporto
La legge individua i beneficiari in ordine preciso.
Il primo comma dell’art. 2122 cod. civ. attribuisce il TFR al coniuge, ai figli e — in mancanza di questi — ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado che risultino essere a carico del defunto al momento del decesso. Il requisito della condizione a carico è fondamentale: non basta il grado di parentela, occorre che queste persone fossero effettivamente mantenute dal lavoratore.
Se nessuno di questi soggetti è presente — come nel caso prospettato nel quesito, in cui il lavoratore non aveva coniuge, figli né parenti o affini a carico — il terzo comma dell’art. 2122 cod. civ. prevede che le indennità vengano assegnate secondo i principi della successione legittima o testamentaria. In questo caso, quindi, il TFR va agli eredi, ma sempre con il regime di esclusione dall’imposta di successione.
L’esclusione dall’imposta di successione: il Testo Unico
L’art. 12, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 346/1990 — il Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni — esclude espressamente dall’attivo ereditario i crediti verso gli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale. In questa categoria rientrano le indennità di cui all’art. 2122 cod. civ., compreso il TFR.
La conseguenza pratica è netta: il TFR del lavoratore deceduto durante il rapporto di lavoro non deve essere indicato nella dichiarazione di successione come diritto di credito, e non è soggetto all’imposta di successione, indipendentemente dal valore del TFR maturato e indipendentemente dall’entità dell’asse ereditario complessivo.
La situazione diversa: il decesso dopo la cessazione del rapporto
Esiste però un’ipotesi completamente diversa, che produce effetti opposti. Se il lavoratore cessa il rapporto di lavoro — per qualsiasi causa — e percepisce o matura il diritto al TFR, e poi decede in un momento successivo alla cessazione, le somme che non ha ancora riscosso entrano a far parte del suo patrimonio e quindi dell’asse ereditario.
In questo caso il TFR è un ordinario credito del defunto verso il datore di lavoro o verso il fondo di previdenza complementare, e deve essere indicato nella dichiarazione di successione come parte dell’attivo ereditario, con conseguente assoggettamento all’imposta di successione secondo le aliquote e le franchigie applicabili. Questo principio è stato confermato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 36/E/2009.
Il confine pratico: cosa distingue le due situazioni
Il discrimine è preciso: il momento del decesso rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro.
Se il lavoratore muore durante il rapporto — anche se il TFR è consistente e ha maturato per molti anni — si applica l’art. 2122 cod. civ. e l’esclusione dall’attivo ereditario. Il TFR non entra nella dichiarazione di successione e non è tassato.
Se il lavoratore muore dopo la cessazione del rapporto — anche se il decesso avviene pochi giorni dopo — il TFR è già diventato un suo credito personale verso il datore o verso il fondo, ed entra nell’asse ereditario con piena tassabilità.
Le conseguenze pratiche per gli eredi
Per gli eredi di un lavoratore deceduto durante il rapporto, la procedura è la seguente: devono richiedere il TFR direttamente al datore di lavoro o al fondo pensione, producendo la documentazione necessaria (certificato di morte, documentazione che attesta la qualità di beneficiari). Non devono includere il TFR nella dichiarazione di successione. Non devono pagare alcuna imposta di successione su quelle somme.
Se invece il defunto aveva già cessato il rapporto di lavoro prima del decesso e il TFR non era stato ancora incassato, gli eredi devono inserirlo nell’attivo ereditario e calcolare l’imposta applicabile secondo le aliquote ordinarie — che variano in base al grado di parentela con il defunto e all’entità dell’asse ereditario complessivo.
In sintesi
Il TFR del lavoratore che muore durante il rapporto di lavoro non entra nell’asse ereditario e non è soggetto all’imposta di successione, perché si tratta di un’indennità che la legge attribuisce direttamente ai beneficiari previsti dall’art. 2122 cod. civ. — coniuge, figli, parenti a carico — o, in loro assenza, agli eredi legittimi o testamentari. In ogni caso, l’esclusione dall’imposta di successione è garantita dall’art. 12 del D.Lgs. n. 346/1990. La regola cambia completamente se il lavoratore muore dopo la cessazione del rapporto: in quel caso il TFR è un credito ordinario che entra nell’asse ereditario con piena tassabilità.
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Angelo Greco
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