La legge Gelli limita la rivalsa della struttura sul medico ai soli casi di dolo o colpa grave. I patti di manleva sono nulli. La Cassazione 9949/2026 fissa i punti fermi. Ecco le regole.
Un paziente subisce un danno durante un intervento chirurgico in una clinica privata. Cita in giudizio la struttura, che viene condannata a risarcirlo. La clinica, a sua volta, vuole recuperare quanto pagato chiamando in causa il chirurgo — che aveva anche firmato un contratto in cui si impegnava a tenere indenne la struttura da qualsiasi conseguenza risarcitoria derivante dalla propria attività. La clausola è valida? La clinica può rivalersi sul medico?
La Cassazione, con l’ordinanza n. 9949 del 17 aprile 2026, risponde no — almeno non liberamente. La legge n. 24/2017— la cosiddetta legge Gelli — limita l’azione di rivalsa della struttura sul sanitario ai soli casi di dolo o colpa grave, e i patti di manleva che cercano di aggirare questa regola sono nulli perché la norma ha natura imperativa.
La domanda su quando la struttura sanitaria può rivalersi sul medico per l’errore commesso richiede di capire come la legge Gelli ha ridisegnato la responsabilità civile sanitaria e quali spazi residuano per il recupero interno tra struttura e professionista.
La legge Gelli: come ha ridisegnato la responsabilità sanitaria
La legge n. 24/2017 — legge Gelli-Bianco — ha modificato profondamente il regime della responsabilità civile in sanità, con l’obiettivo di canalizzare le richieste risarcitorie dei pazienti principalmente verso le strutture sanitarie, lasciando i professionisti in posizione più defilata.
Il sistema funziona così: la struttura sanitaria risponde verso il paziente in base alle regole della responsabilità contrattuale — più severe, con inversione dell’onere della prova — mentre il medico che opera per conto della struttura risponde in via extracontrattuale, con regole meno gravose. Se la struttura è assicurata, il paziente può agire direttamente contro la compagnia assicuratrice.
Questa architettura crea però un problema a valle: la struttura condannata a risarcire il paziente può recuperare quanto pagato rivalendosi sul medico che ha materialmente commesso l’errore? E in che misura?
L’art. 9 della legge Gelli: la rivalsa è limitata alla colpa grave
L’art. 9 della legge n. 24/2017 risponde a questa domanda in modo preciso. L’azione di rivalsa o di regresso che la struttura può esercitare nei confronti del sanitario è ammessa solo in caso di dolo o colpa grave del professionista. La colpa lieve non basta.
Oltre al limite qualitativo — solo dolo o colpa grave — la norma prevede anche un limite quantitativo: la rivalsa non può superare il triplo della retribuzione annuale del professionista al momento del fatto. Questo tetto non si applica però quando il medico aveva un rapporto contrattuale diretto con il paziente — ipotesi in cui la rivalsa può essere azionata per l’intero danno risarcito, come vedremo.
Il caso concreto: la clinica che chiama in causa il chirurgo
Nel caso esaminato dalla Cassazione, una struttura sanitaria privata, condannata a risarcire un paziente danneggiato da un intervento chirurgico, aveva chiamato in causa il chirurgo chiedendo di essere tenuta indenne. Fondava questa richiesta su due basi: le norme generali sui condebitori solidali (art. 1298 cod. civ.) e una clausola contrattuale con cui il medico si era impegnato a manlevare la struttura da qualsiasi conseguenza risarcitoria.
La struttura sosteneva che il chirurgo non fosse un semplice “ausiliario” ma un libero professionista che operava per conto proprio — emetteva regolare fattura ai propri pazienti — e che la struttura aveva solo messo a disposizione le sale operatorie. Quindi, argomentava, i principi ordinari del diritto civile dovrebbero applicarsi invece dell’art. 9 della legge Gelli.
La Cassazione ha respinto questa tesi.
I quattro punti fermi fissati dalla Cassazione
La Corte ha fissato con l’ordinanza n. 9949/2026 quattro principi chiari.
Il primo: in ogni ipotesi di prestazione resa da una struttura mediante la propria organizzazione sanitaria, il rapporto interno tra struttura e professionista è regolato dall’art. 9 della legge Gelli — norma speciale inderogabile.
Il secondo: non rileva come viene qualificata la responsabilità del sanitario verso il paziente — contrattuale o extracontrattuale — ma il fatto che il danno si sia prodotto nell’ambito di una prestazione sanitaria erogata attraverso l’organizzazione della struttura.
Il terzo: il professionista sanitario — anche se libero professionista e anche se contrattualmente obbligato verso il paziente — opera come ausiliario della struttura ai sensi dell’art. 1228 cod. civ. quando si avvale della sua organizzazione. La rivalsa è quindi possibile solo in caso di dolo o colpa grave.
Il quarto — e più rilevante nella pratica: i patti di manleva con cui la struttura addossa al sanitario le responsabilità risarcitorie sono nulli, perché l’art. 9 della legge Gelli ha natura imperativa, inderogabile e pubblicistica. Le parti non possono contrattualmente modificare questo regime.
L’ausiliarità invertita: quando è il medico ad avvalersi della struttura
La Cassazione affronta anche il caso opposto — più comune di quanto si pensi — in cui il rapporto con il paziente inizia nello studio del medico e poi prosegue nella struttura dove viene eseguito l’intervento. In questo schema, è il professionista ad avvalersi dell’organizzazione della struttura, non viceversa.
Anche qui si applica l’art. 9 della legge Gelli per il riparto interno tra struttura e professionista. Ma con una differenza importante sul piano quantitativo: poiché il medico aveva un rapporto contrattuale diretto con il paziente, il limite del triplo della retribuzione non si applica, e la rivalsa può essere azionata per l’intero ammontare del danno risarcito — ferma restando la necessità della colpa grave.
Verso il paziente, in ogni caso, struttura e sanitario rispondono contrattualmente in via solidale.
Quando il medico è l’unico responsabile
Esiste infine un’ipotesi del tutto diversa — rara nella pratica — in cui il professionista conduce in locazione o comodato spazi della struttura senza che questa abbia alcuna interferenza sulle modalità di svolgimento della prestazione. In questo caso, la struttura non è responsabile verso il paziente: l’unico soggetto responsabile è il professionista stesso (Cass. n. 8164/2025).
Le conseguenze pratiche per le strutture sanitarie
Per le strutture sanitarie — pubbliche e private — questa pronuncia ha implicazioni concrete. I contratti che prevedono clausole di manleva a carico del medico sono nulli e non producono alcun effetto: la struttura non può rivalersi sul professionista semplicemente invocando quella clausola. Deve dimostrare il dolo o la colpa grave del sanitario — una prova non facile, che richiede un accertamento specifico e autonomo rispetto a quello già compiuto nel giudizio principale.
Questo significa che il rischio economico degli errori commessi in assenza di colpa grave rimane in capo alla struttura, e non può essere trasferito contrattualmente sui professionisti. Le strutture dovranno quindi dotarsi di adeguate coperture assicurative e non potranno fare affidamento sui patti di manleva come strumento di gestione del rischio.
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Angelo Greco
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