Il meccanismo della neutralizzazione dei periodi a retribuzione ridotta sopravvive alla riforma Amato del 1992 e si applica a chi ha almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. I periodi a bassa retribuzione nell’ultimo quinquennio lavorativo vengono esclusi dal calcolo se i relativi contributi non erano necessari per maturare il diritto alla pensione. Lo afferma Cass. n. 15675/2026.
Un lavoratore va in pensione nel 2005. Negli ultimi mesi di servizio percepisce uno stipendio ridotto. L’INPS riliquida l’assegno al ribasso, sostenendo che quei periodi a bassa retribuzione devono essere conteggiati nel calcolo della pensione, e pretende la restituzione delle somme già erogate in più.
La domanda su se la pensione si calcoli escludendo i periodi con stipendio basso ha una risposta che molti pensionati ignorano: esiste un meccanismo — la cosiddetta neutralizzazione — che protegge la pensione già virtualmente maturata dall’effetto negativo di periodi a retribuzione ridotta nell’ultimo quinquennio di lavoro. La Cassazione, con l’ordinanza n. 15675 del 22 maggio 2026, chiarisce che questo meccanismo non è stato cancellato dalla riforma Amato del 1992 e continua a operare per chi ha maturato almeno 18 anni di contributi entro il 31 dicembre 1995.
Cos’è la neutralizzazione e perché esiste
La neutralizzazione dei periodi a retribuzione ridotta è un meccanismo elaborato dalla giurisprudenza costituzionale per proteggere il lavoratore da una situazione paradossale: chi nei mesi finali della carriera percepisce uno stipendio più basso del normale — per malattia, cassa integrazione, part-time, o altri motivi — rischia che quella retribuzione ridotta abbassi la media su cui viene calcolata la pensione, riducendo un assegno che era già “virtualmente maturato” sulla base di decenni di contribuzione.
Il principio di fondo è che la pensione già maturata non può essere ridotta in peius per effetto di contributi che non erano necessari a conseguire il diritto alla prestazione. Se quei contributi sono superflui — nel senso che il diritto alla pensione era già stato acquisito senza di essi — non possono essere usati per abbassare l’assegno.
La riforma Amato del 1992 ha eliminato la neutralizzazione?
Questo è il punto su cui si è consumata la controversia. La Corte d’Appello aveva riformato la decisione favorevole al lavoratore sostenendo che il D.Lgs. n. 503/1992 — la riforma Amato — avesse eliminato la neutralizzazione per le pensioni liquidate dopo il 31 dicembre 1992. Si fondava su un’interpretazione restrittiva della sentenza della Cassazione n. 28025/2018.
La Cassazione smentisce questa lettura. La sentenza n. 28025/2018 non aveva eliminato la neutralizzazione: aveva solo circoscritto il suo ambito di applicazione alle retribuzioni percepite nell’ultimo quinquennio antecedente la liquidazione, limitatamente alla quota di pensione calcolata con il sistema retributivo per le anzianità maturate prima del 1° gennaio 1993. Questa limitazione è diversa da una eliminazione.
La neutralizzazione sopravvive alla riforma Amato. Opera in modo diverso rispetto al passato — con confini più precisi — ma esiste e va applicata.
Le tre condizioni per ottenere la neutralizzazione
La Cassazione identifica con precisione i tre presupposti che devono ricorrere cumulativamente.
La prima condizione è che la pensione sia liquidata, integralmente o per una quota, con il sistema retributivo. Chi ha almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 vede la propria pensione calcolata interamente con il sistema retributivo ai sensi dell’art. 1, comma 13, della L. n. 335/1995. Chi ha meno di 18 anni ma almeno qualche anno contributivo ante-1996 ha una pensione mista — parte retributiva e parte contributiva — e la neutralizzazione opera sulla quota retributiva.
La seconda condizione è che i periodi da neutralizzare ricadano nell’ultimo quinquennio antecedente la decorrenza della pensione — le ultime 260 settimane contributive, la cosiddetta “quota A”. Periodi a bassa retribuzione collocati prima di questo arco temporale non beneficiano della neutralizzazione.
La terza condizione è che la contribuzione relativa a quei periodi sia superflua — cioè non necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione previdenziale. Se il lavoratore aveva già maturato il requisito minimo contributivo prima di quei periodi, i contributi successivi non erano indispensabili per andare in pensione: non possono allora essere usati per ridurre l’assegno già virtualmente acquisito.
Il caso concreto: INPS condannato a restituire
Nel caso esaminato, il lavoratore aveva ottenuto la pensione di vecchiaia nel 2005 con un assegno calcolato su decenni di contribuzione. Negli ultimi mesi di servizio lo stipendio si era ridotto. L’INPS, includendo quei periodi nel calcolo, aveva riabbassato la pensione e chiesto la restituzione delle somme già pagate.
La Cassazione accoglie il ricorso del pensionato e trasmette gli atti al giudice del rinvio. Il Tribunale di primo grado aveva deciso correttamente; la Corte d’Appello aveva sbagliato nel riformare quella decisione sulla base di un’interpretazione errata della giurisprudenza precedente.
Le implicazioni pratiche per i pensionati
La sentenza interessa una platea significativa di lavoratori: tutti coloro che hanno almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e che negli ultimi anni di carriera hanno avuto periodi di retribuzione ridotta — per cassa integrazione, malattia prolungata, part-time involontario, contratti a orario ridotto, o qualsiasi altra causa.
Chi ha ricevuto una riliquidazione al ribasso da parte dell’INPS — o a cui è stato chiesto di restituire somme già percepite — ha interesse a verificare se ricorrono le tre condizioni indicate dalla Cassazione. Se i periodi a bassa retribuzione ricadono nell’ultimo quinquennio e i relativi contributi erano superflui per maturare il diritto alla pensione, la neutralizzazione si applica e la riliquidazione al ribasso è illegittima.
L’azione va proposta davanti al giudice del lavoro, con il supporto di un patronato o di un avvocato specializzato in diritto previdenziale, producendo la documentazione relativa alla storia contributiva e retributiva degli ultimi anni di carriera.
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Angelo Greco
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