Durante il fallimento i creditori devono insinuarsi al passivo. Se non lo fanno, possono agire contro il debitore tornato in bonis dopo la chiusura. Ecco le regole e i limiti.
Un’azienda viene dichiarata fallita mentre è in corso una causa civile intentata da un suo creditore. Il giudizio si interrompe. Il creditore si chiede se può riprendere la causa davanti al tribunale ordinario oppure deve fare qualcosa di diverso. Nel frattempo, qualche anno dopo, il fallimento si chiude. Può ancora agire per recuperare il suo credito?
La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 2815 del 7 aprile 2026, ribadisce le regole fondamentali che governano questa situazione: durante il fallimento, tutti gli accertamenti di natura patrimoniale devono passare per la procedura concorsuale — non si può andare davanti al giudice ordinario. Ma se il creditore ha perso il treno della verifica del passivo, non è definitivamente senza rimedio: può agire contro il debitore tornato in bonis dopo la chiusura del fallimento per recuperare il restante credito.
La domanda su come far valere il proprio credito dopo la chiusura del fallimento è rilevante per chiunque si trovi — o si sia trovato — nella posizione di creditore di un soggetto fallito.
Il principio di concentrazione in sede fallimentare
Il punto di partenza è un principio fondamentale del diritto fallimentare italiano, fondato sugli artt. 51 e 52 del R.D. n. 267/1942 (la legge fallimentare): tutti gli accertamenti che riguardano il patrimonio del fallito devono essere compiuti nella sede fallimentare, non davanti al giudice ordinario.
Questo principio — chiamato di concentrazione — serve a tutelare la par condicio creditorum: la parità di trattamento tra tutti i creditori. Se ciascun creditore potesse agire separatamente davanti al giudice civile, si creerebbe una corsa all’aggiudicazione che avvantaggerebbe i più veloci o i più intraprendenti, a discapito degli altri. La procedura fallimentare serve invece a raccogliere tutti i crediti in un unico contesto, verificarli e soddisfarli in modo ordinato e proporzionale.
Le conseguenze pratiche sono precise. Le domande a contenuto patrimoniale proposte in sede ordinaria contro il fallito dopo la dichiarazione di fallimento sono inammissibili. I giudizi già in corso al momento della dichiarazione di fallimento non solo si interrompono ai sensi dell’art. 43, comma 3, della legge fallimentare, ma non possono essere né proseguiti né riassunti davanti al tribunale ordinario.
Cosa deve fare il creditore durante il fallimento?
Il creditore che vuole far valere la propria pretesa deve presentare una domanda di ammissione al passivo secondo le forme previste dagli artt. 93 e seguenti della legge fallimentare. È questo il rito speciale ed esclusivo per l’accertamento dei crediti verso il fallimento.
Se il creditore presenta la domanda nel giudizio ordinario invece di insinuarsi al passivo, quella domanda viene dichiarata inammissibile o improcedibile. Se aveva già una causa in corso prima del fallimento e tenta di riassumerla davanti al curatore, anche in questo caso la domanda è improcedibile nel giudizio di cognizione ordinaria.
La questione dell’inammissibilità o improcedibilità non è una questione di competenza — non si risolve con il rinvio al giudice competente — ma una questione attinente al rito, che configura un ostacolo all’ingresso nel giudizio. Per questo può essere rilevata d’ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, anche in Cassazione, senza che le parti debbano sollevarla espressamente.
Un limite importante: il giudicato interno
Il principio della rilevabilità d’ufficio ha però un limite: il giudicato interno. Se la questione dell’inammissibilità è già stata esaminata dal giudice e questi ha comunque deciso nel merito, quella pronuncia copre il vizio procedurale. Le parti non possono più dedurlo nei gradi successivi e il giudice non può più rilevarlo d’ufficio.
Questo limite risponde a esigenze di ragionevole durata del processo e di coerenza del sistema delle impugnazioni: non si può far tornare indietro un processo già definito nel merito adducendo un vizio procedurale che avrebbe dovuto essere eccepito o rilevato prima.
Dopo la chiusura del fallimento: il debitore torna in bonis
La regola della concentrazione in sede fallimentare opera fino alla chiusura del fallimento. Quando la procedura si chiude, il debitore “torna in bonis” — recupera la disponibilità del suo patrimonio residuo e la capacità di agire.
A questo punto, il creditore che non si era insinuato al passivo — o che si era insinuato ma non era stato ammesso — può agire nei confronti del debitore tornato in bonis per ottenere quanto non ha ricevuto in sede fallimentare. Questa possibilità è espressamente salvaguardata dalla sentenza della Corte d’Appello di Roma e dalla giurisprudenza consolidata.
Naturalmente, dopo il fallimento il debitore potrebbe non avere più patrimonio sufficiente a soddisfare tutti i suoi creditori. Ma il diritto di agire esiste, e in alcuni casi il debitore ricostruisce una situazione patrimoniale che consente il recupero totale o parziale del credito.
Le differenze con il Codice della crisi d’impresa
Va segnalato che la sentenza in commento si riferisce alla vecchia legge fallimentare — il R.D. n. 267/1942 — che è stata sostituita dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019, entrato in vigore nel 2022). I principi fondamentali — concentrazione in sede concorsuale, inammissibilità delle domande in sede ordinaria, possibilità di agire contro il debitore tornato in bonis — sono stati mantenuti nel nuovo codice con formulazioni analoghe. Per i fallimenti aperti prima dell’entrata in vigore del nuovo codice, continua ad applicarsi la vecchia legge fallimentare.
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Angelo Greco
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