chi deve iscriversi al RUNTS?


Registro Unico del Terzo Settore: guida completa su cos’è, chi è obbligato a iscriversi, quali vantaggi ottiene chi lo fa e quali rischi corre chi rimane fuori. Vantaggi fiscali, esempi pratici e regole aggiornate.

Diversi lettori che hanno un’associazione culturale, sportiva o ricreativa, o gestiscono un qualsiasi altro ente che opera nell’ambito del variegato mondo del Terzo Settore, ci chiedono chi deve iscriversi al RUNTS, quali sono le regole e cosa succede se si resta fuori.

In questa guida rispondiamo a tutte le domande sull’argomento, soffermandoci sulle implicazioni pratiche e dunque sui vantaggi – fiscali e non solo – che l’iscrizione attribuisce. Così potrai valutare la convenienza e anche conoscere tutti i passaggi da seguire per realizzare questo importante adempimento, che ormai segna il discrimine tra chi può legalmente qualificarsi ETS e chi no.

Che cos’è il RUNTS

Il RUNTS, acronimo di Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, è la grande novità introdotta dalla riforma del comparto, varata con D.Lgs. 117/2017. È operativo dal 23 novembre 2021 ed è oggi il punto di riferimento pubblico e ufficiale per identificare gli Enti del Terzo Settore (ETS) che svolgono attività di interesse generale, nel rispetto dei requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

Si tratta di uno strumento essenziale per garantire trasparenza, controllo, certezza giuridica e uniformità nazionale, ed è proprio attraverso l’iscrizione al RUNTS che un ente ottiene il titolo di ETS e può accedere alle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla riforma.

RUNTS: come funziona

Secondo il Ministero del Lavoro, il RUNTS è un registro pubblico, consultabile online, che raccoglie e aggiorna in tempo reale tutte le informazioni essenziali sugli enti che hanno scelto (o devono obbligatoriamente) qualificarsi come Enti del Terzo Settore (in breve, ETS).

Il registro è articolato in sette sezioni:

  1. Organizzazioni di volontariato (ODV)
  2. Associazioni di promozione sociale (APS)
  3. Enti filantropici
  4. Imprese sociali (incluse le cooperative sociali)
  5. Reti associative
  6. Società di mutuo soccorso (SMS)
  7. Altri enti del Terzo Settore

Ogni ente è inserito nella sezione corrispondente alla sua natura giuridica e ai requisiti che possiede.

Chi deve iscriversi al RUNTS (obbligo)

L’iscrizione al RUNTS è obbligatoria per tutti gli enti che intendono assumere formalmente la qualifica di ETS e accedere alle relative agevolazioni. In particolare l’iscrizione obbligatoria riguarda le seguenti categorie:

  • Organizzazioni di Volontariato (ODV)
  • Associazioni di Promozione Sociale (APS)
  • Enti Filantropici
  • Imprese Sociali (comprese le cooperative sociali)
  • Reti Associative
  • Fondazioni che intendono qualificarsi come ETS

Per tutte queste categorie l’iscrizione al RUNTS è essenziale: senza di essa non possono essere considerate ETS.

E per le ONLUS?

Le ONLUS cessano definitivamente di esistere dal 31 dicembre 2025.

Gli enti che oggi operano come ONLUS devono:

  • scegliere una delle categorie del Terzo Settore,
  • adeguare statuti e requisiti,
  • iscriversi al RUNTS.

Ti descriviamo in dettaglio tutta la procedura nell’articolo: “Come si scioglie ed estingue una ONLUS“.

La mancata iscrizione nel RUNTS comporta la perdita della qualifica e l’obbligo di devoluzione del patrimonio accumulato in costanza di qualifica, secondo le modalità previste dalla normativa (a favore di altri ETS o della pubblica amministrazione).

Chi può iscriversi volontariamente al RUNTS 

Altre associazioni possono scegliere se entrare o meno nel RUNTS. La scelta è facoltativa, ma spesso conveniente e dunque consigliata per i vantaggi che offre.

L’iscrizione al RUNTS è facoltativa per:

  • associazioni culturali, musicali, teatrali, letterarie e ricreative in genere;
  • associazioni sportive dilettantisticheASD, non APS (Associazioni di Promozione Sociale), per le quali l’iscrizione è obbligatoria;
  • Pro Loco (che spesso non possiedono i requisiti per essere APS);
  • gruppi informali che vogliono assumere la veste di ETS.

Perché è consigliato iscriversi facoltativamente al RUNTS?

È consigliato iscriversi, anche se non obbligatorio, perché l’iscrizione permette di ottenere:

  • le agevolazioni fiscali previste per gli ETS (a partire dall’esenzione IVA e dalle fatture per arrivare al regime forfettario agevolato);
  • la possibilità di accedere a contributi pubblici e bandi riservati agli ETS;
  • acquisire una maggiore credibilità e trasparenza verso soci, donatori ed enti pubblici;
  • godere di semplificazioni amministrative e contabili;
  • ottenere il riconoscimento formale dell’attività di interesse generale svolta.

Chi non si iscrive resta semplicemente un ente non commerciale non agevolato, senza accesso ai benefici previsti dalla riforma.

Precisiamo che le ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche) continuano ad avere un regime fiscale autonomo previsto dal CONI e dal registro sportivo di appartenenza, ma se non si iscrivono al RUNTS non accedono ai benefici del Terzo Settore.

Cosa contiene il RUNTS: quali dati sono pubblici

Il RUNTS non è solo un elenco. È un vero e proprio fascicolo digitale dell’ente, che contiene e rende pubblici:

  • statuto e atto costitutivo;
  • sede legale e rappresentanti legali;
  • bilanci e rendiconti per cassa;
  • bilancio sociale (per gli enti obbligati);
  • informazioni su eventuali amministratori, volontari e associati;
  • attività svolte e finalità perseguite;
  • appartenenza a reti associative;
  • eventuali provvedimenti di sospensione o cancellazione.

Il RUNTS con tutte queste informazioni è liberamente consultabile online da chiunque: cittadini, enti pubblici, professionisti, finanziatori. Questo garantisce massima trasparenza sulle attività degli ETS.

Gli enti sono obbligati a mantenere aggiornati i propri dati: modifiche statutarie, cambio di amministratori, trasferimenti di sede, fusione con altri enti, ecc.

Come funziona l’iscrizione al RUNTS

L’iscrizione avviene interamente online, tramite la piattaforma del Ministero del Lavoro.

Premettiamo che l’iscrizione è completamente telematica e non richiede l’intervento del notaio, salvo che l’ente debba modificare lo statuto tramite atto pubblico (es. alcune fondazioni o modifiche statutarie complesse).

Precisiamo che l’iscrizione è gratuita. Gli unici costi sono quelli eventualmente necessari per adeguare statuto o assetto giuridico, e per l’onorario dei professionisti coinvolti in tale attività (es. notaio, commercialista).

Ecco le fasi.

Presentazione della domanda

L’ente compila la domanda sulla piattaforma RUNTS, allegando:

  • statuto conforme al Codice del Terzo Settore;
  • atto costitutivo;
  • dati del rappresentante legale;
  • dichiarazioni sui requisiti richiesti per la categoria scelta.

Valutazione dell’Ufficio RUNTS

Ricevuta la richiesta, l’Ufficio competente ha 60 giorni di tempo per:

  • verificare i requisiti,
  • richiedere integrazioni,
  • approvare o rigettare la domanda.

Iscrizione e pubblicità legale

Una volta approvata, l’iscrizione produce effetti immediatamente e l’ente assume ufficialmente la qualifica di ETS.

Cosa succede se un’associazione non si iscrive al RUNTS

La mancata iscrizione al RUNTS ha conseguenze molto rilevanti.

Gli enti non obbligati (es. culturali, musicali, Pro Loco) senza iscrizione al RUNTS rimangono enti non commerciali, ma:

  • non possono accedere alle agevolazioni fiscali degli ETS;
  • non possono partecipare a bandi e finanziamenti pubblici riservati al Terzo Settore;
  • le attività non istituzionali rischiano di essere tassate come attività commerciali ordinarie.

Invece gli enti obbligati (ODV, APS, imprese sociali, fondazioni) se non si iscrivono al RUNTS non possono qualificarsi come ETS e perdono:

  • regime fiscale agevolato;
  • accesso al 5 per mille;
  • priorità e requisiti per convenzioni con enti pubblici;
  • agevolazioni previdenziali o amministrative previste dal CTS.

Per le ex ONLUS, invece, le conseguenze sono molto più gravi. Dal 1° gennaio 2026 la mancata iscrizione nel RUNTS comporta, automaticamente:

  • la perdita della qualifica;
  • l’obbligo di devoluzione del patrimonio accumulato nel periodo di ONLUS;
  • l’impossibilità di continuare a beneficiare delle agevolazioni tipiche (donazioni deducibili, esenzioni specifiche, ecc.).

Vantaggi principali dell’iscrizione al RUNTS

Diventare ETS comporta numerosi benefici:

  • agevolazioni fiscali su attività di interesse generale e commerciale marginale;
  • accesso al 5 per mille;
  • priorità nelle convenzioni con la Pubblica Amministrazione;
  • possibilità di ricevere erogazioni liberali detraibili/deducibili;
  • maggiori tutele per i volontari;
  • visibilità, trasparenza e credibilità.

Tabella: vantaggi fiscali per gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS

Di seguito riassumiamo i principali vantaggi fiscali degli Enti del Terzo Settore (ETS) derivanti dall’iscrizione al RUNTS.

Tipologia di vantaggio fiscale Cosa prevede A chi si applica
Esclusione / esenzione da imposte per attività istituzionali Le attività di interesse generale svolte senza corrispettivo o verso soci/associati non sono considerate commerciali. Tutti gli ETS (secondo requisiti specifici per categoria).
Regime forfettario ETS Tassazione agevolata con coefficienti ridotti: 1% per ODV e 3% per APS fino a 85.000 € di ricavi commerciali. ODV e APS iscritte al RUNTS.
Agevolazioni sulle attività commerciali marginali Le attività accessorie collegate a quelle istituzionali possono godere di tassazione ridotta o essere considerate non commerciali. Tutti gli ETS che rispettano i criteri di “strumentalità” e “secondarietà”.
IVA agevolata al 5% Le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese da imprese sociali societarie godono di IVA al 5%. Imprese sociali e cooperative sociali.
Detraibilità e deducibilità delle erogazioni liberali Donazioni e contributi ricevuti dagli ETS sono deducibili/detraibili per persone fisiche e imprese, con limiti più favorevoli rispetto ad altri enti. Tutti gli ETS, esclusi quelli “non commerciali” che non rispettano obblighi di trasparenza.
Accesso al 5×1000 Possibilità di essere inseriti negli elenchi per la destinazione del 5 per mille dell’IRPEF, in condizioni semplificate. Tutti gli ETS iscritti nelle categorie ammesse.
Esenzioni o riduzioni IMU per immobili utilizzati per attività non commerciali Gli immobili utilizzati esclusivamente per attività istituzionali possono beneficiare di esenzioni o riduzioni IMU. ETS proprietari di immobili destinati ad attività sociale/istituzionale.
Detrazioni fiscali per volontari Rimborso spese dei volontari non concorre a formare reddito se avviene secondo le regole CTS (forfettario o documentale). ETS che si avvalgono di volontari.
Esenzione dall’imposta di registro e bollo su atti statutari Gli atti costitutivi e le modifiche statutarie degli ETS godono dell’esenzione da imposta di registro e bollo. Tutti gli ETS.
Regime fiscale agevolato per la raccolta fondi occasionale Le raccolte pubbliche occasionali con vendita di beni o offerte liberali sono escluse dal reddito imponibile se rispettano requisiti (numero limitato, rendiconto separato). Tutti gli ETS.
Agevolazioni per convenzioni con la Pubblica Amministrazione Le entrate derivanti da convenzioni con enti pubblici possono essere trattate con criteri fiscali agevolati quando rientrano nell’interesse generale. ODV, APS e altri ETS qualificati.

Esempi pratici sull’iscrizione al RUNTS

Ecco un box di approfondimento, con esempi concreti che mostrano quando un ente deve iscriversi al RUNTS e cosa rischia se non lo fa.

Precisiamo che tutti i nomi e le denominazioni degli enti ed associazioni di seguito riportati sono di pura fantasia e non corrispondono a diciture reali né, se alcuni omologhi sono esistenti, alla loro situazione.

ODV non iscritta: attività tassata come commerciale

L’associazione “Mani Amiche”, un’Organizzazione di Volontariato che aiuta anziani soli, decide di non iscriversi al RUNTS per “evitare burocrazia”.
Quando organizza una raccolta fondi con cene solidali, l’Agenzia delle Entrate contesta l’agevolazione fiscale: l’ente non essendo ETS, le entrate vengono tassate come attività commerciale ordinaria.

Risultato: perdita delle agevolazioni ETS, tassazione piena delle attività e impossibilità di accedere al 5×1000 e alle convenzioni comunali.

APS che non si adegua allo statuto: domanda RUNTS respinta

L’associazione “Giovani in Movimento”, APS locale, presenta domanda di iscrizione ma non adegua lo statuto ai requisiti del Codice del Terzo Settore (assenza dei principi di democraticità e della devoluzione del patrimonio).
Il RUNTS respinge la domanda.

Conseguenza: l’associazione resta un ente non commerciale non agevolato; non può firmare convenzioni con la PA né accedere ai fondi del Terzo Settore.

Ex ONLUS che non si iscrive: obbligo di devoluzione del patrimonio

La fondazione “Sorriso per Tutti – ONLUS” non completa la procedura per diventare ETS nel 2025.
Dal 1° gennaio 2026 perde automaticamente la qualifica ONLUS.

Effetto immediato:

  • obbligo di devoluzione del patrimonio accumulato durante il periodo ONLUS a favore di ETS o della PA;
  • perdita delle agevolazioni sulle donazioni;
  • impossibilità di proseguire attività agevolate.

Associazione culturale che decide di iscriversi: accesso ai bandi comunali

L’associazione culturale “Teatro Giovane” organizza corsi e laboratori, ma fatica a trovare finanziamenti.
Nel 2026 sceglie di iscriversi alla sezione “Altri enti del Terzo Settore”.

Vantaggi ottenuti:

  • accesso a bandi comunali per attività culturali riservati agli ETS;
  • possibilità di beneficiare del 5×1000;
  • maggiore credibilità verso sponsor privati.

Pro Loco fuori dal RUNTS: niente benefici ETS ma resta il regime turistico

La Pro Loco Monteluna non possiede i requisiti per essere APS e decide di non iscriversi al RUNTS.

Cosa comporta:

  • mantiene il regime fiscale delle Pro Loco, ma non accede alle agevolazioni ETS;
  • deve gestire con attenzione tutte le attività extra-turistiche, che possono essere considerate commerciali e quindi tassate;
  • possibilità limitate di partecipare a bandi riservati agli ETS.

Impresa sociale non iscritta: perde l’IVA al 5%

La cooperativa sociale “Nuovi Orizzonti” opera già come impresa sociale ma non completa l’iscrizione al RUNTS.

Conseguenza: niente aliquota IVA agevolata al 5% sulle prestazioni socio-sanitarie, educative o assistenziali e perdita delle altre agevolazioni previste dal Codice.

Rete associativa non registrata: niente riconoscimento della funzione di coordinamento

La rete “Armonia APS Network”, che coordina oltre 80 associazioni locali, non presenta domanda al RUNTS.

Effetto: non è riconosciuta come Rete Associativa ETS, non può svolgere funzioni di supporto certificato agli enti membri né beneficiare delle prerogative previste dal CTS.

Conclusioni: perché il RUNTS è diventato essenziale

Il RUNTS rappresenta oggi il centro dell’intero mondo del Terzo Settore. È il luogo dove si definisce chi è davvero un ETS e chi non lo è.

Questa iscrizione è il presupposto per ottenere benefici, accedere a fondi pubblici, esercitare attività di interesse generale con regole chiare e trasparenti.

Per alcune categorie è un obbligo. Per le altre, rimane una scelta strategica che spesso conviene, soprattutto in vista del nuovo assetto fiscale pienamente operativo dal 2026.




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 Paolo Remer

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