Il Terzo Rapporto Human Hall dell’Università Statale di Milano analizza 2.019 pronunce del 2025 sui diritti delle persone con disabilità: il contenzioso cresce, si concentra su scuola e lavoro, e il ricorso al giudice è diventato l’unico modo per ottenere ciò che la legge già garantisce.
In Italia i diritti delle persone con disabilità sono scritti nella legge. Ci sono norme sull’inclusione scolastica, sull’accomodamento ragionevole nel lavoro, sull’accessibilità degli edifici, sui progetti di vita individuali. Ma tra quello che la legge dice e quello che le persone ottengono nella realtà c’è uno spazio che, sempre più spesso, viene colmato solo con una sentenza.
È questa la fotografia scattata dal Terzo Rapporto dell’Osservatorio giuridico permanente Human Hall dell’Università degli Studi di Milano, pubblicato nel 2026 per il primo anno con Milano University Press. Il rapporto ha analizzato 2.019 pronunce — 2.005 italiane in ambito civile, penale e amministrativo, più 7 decisioni della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e 7 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea — pubblicate nel corso del 2025. Il dato è in forte crescita rispetto alle circa 1.100 decisioni analizzate nel 2024 e alle circa 800 del 2023.
La domanda che emerge da questi numeri è scomoda ma necessaria: perché in Italia i diritti delle persone con disabilità si ottengono solo andando in tribunale? Il rapporto non offre una risposta semplice, ma documenta il problema con precisione: esiste una forte discrepanza tra diritti sanciti e loro concreta attuazione, e il ricorso al giudice è diventato uno strumento ordinario di tutela, non l’eccezione.
Il quadro generale: più sentenze, non più diritti
La crescita del numero di pronunce non è una buona notizia. In un sistema che funzionasse, i diritti verrebbero rispettati senza bisogno di litigare. Quando il contenzioso cresce, significa che qualcosa nel sistema non funziona — che le amministrazioni non applicano le norme, che i datori di lavoro non adottano gli accomodamenti dovuti, che le scuole non garantiscono il sostegno previsto.
Il rapporto Human Hall fotografa una situazione in cui l’”elevato ricorso al giudice come strumento ordinario di tutela” non è una scelta delle persone con disabilità, ma una necessità imposta dall’inadeguatezza del sistema. Come osserva Giuseppe Arconzo, coordinatore dell’Osservatorio e costituzionalista della Statale, l’analisi delle sentenze evidenzia sì una maggiore conoscenza dei diritti, ma anche “il persistente ricorso ai tribunali per ottenerne il riconoscimento, con costi e difficoltà che gravano sulle persone e sulle loro famiglie.”
Non mancano tuttavia segnali positivi. La giurisprudenza è sempre più attenta al principio del ragionevole accomodamento, che tende a configurarsi non più come opzione eventuale ma come criterio strutturale di legittimità. Il contributo della Corte Costituzionale e delle Corti sovranazionali ha rafforzato la tutela in diversi settori. Ma questi progressi giurisprudenziali arrivano dopo il contenzioso — non lo prevengono.
Il lavoro: il licenziamento senza accomodamento è discriminatorio
Il dato più rilevante del 2025 è la crescita del contenzioso lavorativo, che raddoppia dal 9% del 2024 al 20% del 2025. Non si tratta di un’area nuova, ma di una in cui la giurisprudenza sta costruendo principi sempre più solidi e vincolanti per i datori di lavoro.
Il concetto chiave è l’accomodamento ragionevole: l’insieme di modifiche e adattamenti necessari per consentire a una persona con disabilità di svolgere il proprio lavoro o di mantenere il proprio posto. Non si tratta di un favore discrezionale del datore di lavoro. È un obbligo giuridico, sancito dalla normativa italiana e dalle direttive europee, e la sua mancata adozione configura discriminazione.
La giurisprudenza del 2025 ha consolidato un principio netto: il licenziamento adottato senza ricerca attiva di mansioni compatibili e senza coinvolgimento del medico competente è discriminatorio. Non basta che il datore di lavoro dimostri che il lavoratore non può più svolgere le mansioni originarie. Deve dimostrare di aver cercato attivamente soluzioni alternative — mansioni diverse, orari modificati, strumentazione adeguata — e di averle trovate impossibili o sproporzionate, non semplicemente scomode.
Sul piano dell’onere della prova, la tendenza è favorevole al lavoratore: è sufficiente che alleghi la propria disabilità e un trattamento deteriore rispetto agli altri lavoratori. A quel punto spetta al datore dimostrare di aver adottato tutti gli accomodamenti ragionevoli, o di non averli potuti adottare per motivi oggettivi e proporzionati.
La scuola: il contenzioso più grande e la concentrazione in Campania
Il diritto allo studio resta l’ambito con il maggior numero di pronunce: 36% del totale, in crescita dal 33% del 2024. Le principali problematiche riguardano la mancata redazione o attuazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e la carenza di ore di sostegno e di assistenza all’autonomia e alla comunicazione.
La giurisprudenza è chiara: il diritto all’istruzione degli alunni con disabilità è fondamentale e non può essere sacrificato per ragioni di bilancio. Le amministrazioni scolastiche non possono tagliare le ore di sostegno invocando la scarsità di risorse. Non possono ritardare l’assegnazione del docente di sostegno perché le graduatorie sono lente. Non possono applicare il PEI in modo parziale perché mancano i fondi. Quando lo fanno, le famiglie ricorrono ai tribunali — e i tribunali danno loro ragione.
Il dato geografico è il più allarmante dell’intero rapporto. Su 724 decisioni individuate a livello nazionale in materia di diritto allo studio, 441 — oltre il 60% — sono state pronunciate da tribunali campani. La Campania da sola esprime quasi un terzo dell’intero contenzioso nazionale sui diritti delle persone con disabilità. Una concentrazione anomala che i giudici campani stanno cercando di affrontare chiamando in causa anche la Corte dei Conti.
Questa concentrazione non significa che il problema esista solo in Campania. Significa che in quella regione le famiglie ricorrono ai giudici più frequentemente — il che può dipendere da una maggiore consapevolezza dei diritti, da una più diffusa rete di supporto legale associativo, o da violazioni sistematiche che rendono il contenzioso inevitabile. In ogni caso, è un segnale di un sistema che non funziona.
I progetti di vita individuale: un diritto nuovo e già violato
Il D.Lgs. 62/2024 ha introdotto l’obbligo per i Comuni, d’intesa con le ATS, di predisporre progetti di vita individuali su richiesta della persona con disabilità. Si tratta di piani personalizzati che definiscono gli obiettivi di vita, i sostegni necessari e le risorse da attivare.
La giurisprudenza del 2025 ha già dovuto occuparsi di questo istituto, confermando che l’obbligo è reale e azionabile. La mancata o tardiva predisposizione del progetto di vita può causare un danno esistenziale risarcibile. L’inerzia dell’amministrazione non è giustificabile con la complessità procedurale o con la scarsità di risorse umane.
Restano però aperte questioni nuove: quali atti sono idonei a superare l’inerzia delle amministrazioni, e quali soggetti sono obbligati a intervenire quando il Comune non agisce. Sono domande che la giurisprudenza dovrà rispondere nei prossimi anni, man mano che l’istituto si sedimenta nella pratica.
L’accessibilità: prevale sul condominio, si scontra con i beni culturali
La giurisprudenza prevalente afferma che il diritto all’accessibilità prevale sugli interessi patrimoniali condominiali, salvo limiti oggettivi di sicurezza e stabilità strutturale. Un condominio non può opporsi all’installazione di un ascensore o di una rampa per sedia a rotelle invocando la riduzione del valore estetico o la modifica dell’aspetto dell’edificio.
Emergono però nuovi filoni di contenzioso più complessi. Il bilanciamento tra accessibilità e tutela dei beni paesaggistici e del patrimonio artistico non ha ancora trovato una soluzione uniforme: quando un edificio storico vincolato non può essere adeguato senza compromettere il vincolo, chi ha ragione? La giurisprudenza è ancora in evoluzione.
Rilevante è anche la giurisprudenza sulla rimozione delle barriere alla partecipazione politica: seggi elettorali inaccessibili, sedi istituzionali prive di rampe, locali comunali senza ascensore. Sono casi in cui il diritto di voto e il diritto alla partecipazione civica si scontrano con l’inadeguatezza delle strutture fisiche.
I caregiver: una tutela che emerge dalle Corti europee
I lavoratori e le lavoratrici caregiver — coloro che assistono familiari con disabilità — stanno emergendo come nuova categoria di tutela antidiscriminatoria, grazie soprattutto alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Il principio è che la discriminazione per associazione — trattare peggio un lavoratore perché accudisce una persona con disabilità — è vietata allo stesso modo della discriminazione diretta nei confronti della persona con disabilità stessa. Questo apre spazi di tutela nuovi per chi rinuncia a promozioni, subisce orari penalizzanti o viene licenziato a causa dei propri doveri di cura.
Il diritto del caregiver alla scelta della sede di lavoro può essere limitato solo da esigenze organizzative effettive e dimostrate — non da valutazioni generiche o da preferenze organizzative non motivate.
Le RSA e la compartecipazione alle spese: un equilibrio ancora instabile
Sul fronte delle spese sociosanitarie, la giurisprudenza conferma che l’ISEE sociosanitario è il parametro esclusivo per valutare la capacità economica dell’assistito. Le amministrazioni non possono allargare la platea dei soggetti tenuti a contribuire — per esempio chiamando i familiari a pagare quote che la legge non prevede.
Restano però aperte questioni profonde sulla sostenibilità economica delle RSA e sul persistente squilibrio tra quota sanitaria — a carico del SSN — e quota a carico delle famiglie. Come già emerso nella giurisprudenza sulle RSA per pazienti con Alzheimer (Tribunale di Castrovillari, sentenza n. 763/2026), le famiglie si trovano spesso a pagare prestazioni che la legge dovrebbe garantire gratuitamente.
Le Corti europee: i diritti non si comprimono per ragioni di bilancio
Le 14 decisioni della Cedu e della Corte di Giustizia UE analizzate nel rapporto rafforzano un principio che le istituzioni italiane faticano ad applicare: i diritti delle persone con disabilità non possono essere compressi da esigenze finanziarie o organizzative.
Tra le pronunce più significative, la sentenza Niort c. Italia della Corte EDU del 27 marzo 2025 (ricorso n. 4217/2023), che ha affrontato i diritti delle persone con disabilità in carcere — un ambito in cui la vulnerabilità si moltiplica e le istituzioni tendono a rispondere con ancora meno attenzione.
Il messaggio delle Corti europee è coerente: le limitazioni economiche possono giustificare scelte organizzative, ma non possono svuotare di contenuto diritti fondamentali. Quando lo Stato non garantisce l’accomodamento ragionevole, l’inclusione scolastica o l’accessibilità, non si tratta di una scelta politica legittima: si tratta di una violazione di diritti.
Cosa emerge e cosa manca ancora
Il rapporto Human Hall non è pessimista per partito preso. Riconosce i progressi: una giurisprudenza più attenta, principi più solidi, una maggiore consapevolezza dei diritti. Ma documenta un sistema in cui la tutela dipende ancora troppo dalla capacità di ogni singola famiglia di accedere alla giustizia — con i costi, i tempi e le energie che questo comporta.
Finché non esiste un sistema di enforcement amministrativo efficace — che garantisca il rispetto delle norme senza costringere ogni persona con disabilità a portare il proprio Comune o la propria scuola davanti a un giudice — il numero di sentenze continuerà a crescere. E quella crescita non sarà un segnale di sistema che funziona: sarà la prova che non funziona.
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Raffaella Mari
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