Guida pratica al pagamento del debito: come distinguere le prestazioni, chi ha il potere di scelta e le conseguenze se l’adempimento diventa impossibile.
Nel vasto mondo dei rapporti tra debitori e creditori, non sempre il pagamento o la prestazione dovuta sono unici e definiti fin dall’inizio in modo rigido. Il Codice civile prevede situazioni in cui il debitore può liberarsi dal vincolo scegliendo tra diverse opzioni, oppure offrendo qualcosa di diverso da quanto pattuito in via principale. Queste dinamiche, apparentemente tecniche, hanno ricadute molto concrete sulla vita di tutti i giorni, dai contratti commerciali agli accordi tra privati. Capire come funzionano questi meccanismi è fondamentale per evitare contenziosi e sapere esattamente cosa si può pretendere o cosa si deve dare. Una recente pronuncia giurisprudenziale ha analizzato nel dettaglio questi istituti, chiarendo i confini tra due figure spesso confuse. In questo articolo risponderemo alla domanda: qual è la differenza tra obbligazioni alternative e facoltative? Spiegheremo con un linguaggio chiaro come la legge regola i debiti con più oggetti, distinguendo tra quelle situazioni in cui le prestazioni sono sullo stesso piano e quelle in cui esiste una gerarchia precisa, definendo chi ha il potere di decidere e cosa accade se un imprevisto rende impossibile l’adempimento.
Cosa sono le obbligazioni alternative e come funzionano?
Le obbligazioni alternative (art. 1285 e seguenti del Codice civile) rappresentano una tipologia particolare di rapporto debitorio. In questo caso ci troviamo di fronte a un unico vincolo giuridico, ma il suo contenuto prevede due o più oggetti. In termini pratici, vi sono due prestazioni (o anche più di due, secondo l’art. 1291 c.c.) che sono poste in una posizione di reciproca parità.
La caratteristica fondamentale è che queste prestazioni sono dedotte in modo disgiuntivo: questo significa che il debitore non deve eseguirle tutte, ma deve eseguirne una al posto dell’altra. Vale il principio latino duae res sunt in obligatione, una autem in solutione (due cose sono nell’obbligazione, ma una sola nel pagamento). Questo le distingue nettamente dalle obbligazioni cumulative, dove l’interesse del creditore è soddisfatto solo quando vengono eseguite tutte le prestazioni previste. Nell’alternativa, l’esecuzione di una sola delle prestazioni libera il debitore.
Chi decide quale prestazione eseguire tra le due?
Poiché ci sono due prestazioni possibili ma ne va eseguita solo una, è necessario compiere una scelta. Questo atto di decisione prende il nome tecnico di concentrazione. La legge (art. 1286, comma I, c.c.) stabilisce che la scelta spetta, di regola, al debitore, a meno che le parti non abbiano deciso di attribuire questo potere al creditore o a una terza persona.
È un momento determinante: fino alla scelta, nessuna delle due prestazioni può essere adempiuta o pretesa singolarmente. La decisione diventa irrevocabile nel momento in cui viene comunicata all’altra parte o quando viene eseguita direttamente una delle due prestazioni. Una volta effettuata la scelta, l’obbligazione cambia natura: da complessa diventa semplice, concentrandosi esclusivamente sull’oggetto scelto (Tribunale Salerno, sent. 1.12.2025, n. 2182).
Cosa succede se una delle prestazioni diventa impossibile?
La gestione degli imprevisti cambia a seconda del momento in cui si verifica l’impossibilità di adempiere. Se una delle due prestazioni diventa impossibile prima che sia stata fatta la scelta (la concentrazione), si applica l’articolo 1288 del Codice civile: l’obbligazione alternativa si considera semplice e il debitore dovrà eseguire l’unica prestazione rimasta possibile.
Se invece la scelta era già stata fatta, la situazione è diversa. Come abbiamo visto, dopo la scelta l’obbligazione diventa semplice. Di conseguenza, se la prestazione scelta diventa impossibile per una causa non imputabile al debitore, l’obbligazione si estingue definitivamente. In questo scenario, il creditore non potrà pretendere l’adempimento dell’altra prestazione che era stata scartata, poiché il rapporto si era ormai cristallizzato sulla prima.
Quando si parla invece di obbligazione facoltativa?
L’obbligazione facoltativa ha una struttura completamente diversa. Qui non ci sono due prestazioni sullo stesso piano. Si parte fin dall’origine come un’obbligazione semplice, avente a oggetto una sola prestazione principale, unica e ben determinata.
Accanto a questa prestazione principale, però, ne esiste una seconda, definita appunto facoltativa. Questa è dovuta solo in via subordinata e secondaria. Il meccanismo prevede che il debitore possa liberarsi eseguendo questa prestazione diversa, oppure che il creditore possa optare per essa, ma solo se previsto e se questa opzione costituisce l’oggetto di una sua specifica volontà. L’opzione può essere esercitata solo fino al momento in cui non vi sia stato l’adempimento della prestazione principale.
Quali sono le differenze principali in caso di imprevisti?
La distinzione tra alternativa e facoltativa non è solo teorica, ma ha effetti pratici enormi sull’estinzione del debito. Nell’obbligazione facoltativa, per poter scegliere la prestazione secondaria, è necessario che questa sia concretamente ottenibile e che il creditore abbia la piena consapevolezza della sua attuale esigibilità.
A differenza delle obbligazioni alternative, alle facoltative non si applica l’articolo 1288 del Codice civile (Tribunale Salerno, sent. 1.12.2025, n. 2182). Questo perché manca la parità tra le prestazioni (equiordinazione). Se la prestazione principale (l’unica vera prestazione dovuta) diventa impossibile per causa non imputabile al debitore, l’obbligazione si estingue e il creditore non può pretendere la prestazione facoltativa, che era solo un’accessoria possibilità di facilitazione per il debitore o una scelta subordinata.
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Angelo Greco
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