ecco tutte le nuove regole


Il nuovo disegno di legge rivoluziona l’attività venatoria estendo la stagione di caccia e inserendo nuove specie cacciabili. Animalisti sul piede di guerra.

Il dibattito politico e sociale si accende attorno alle modifiche normative introdotte dal nuovo disegno di legge (Ddl 1152) sul prelievo venatorio. Con l’avanzamento dell’iter parlamentare alla Camera, la riforma della caccia introduce una serie di modifiche destinate a riscrivere le regole stabilite nei primi anni novanta (l. 11 febbraio 1992, n. 157).

Il nuovo testo ridefinisce non solo i confini geografici delle attività sul territorio ma anche lo status giuridico di alcune specie animali e le sanzioni per le violazioni, configurando un panorama inedito per cacciatori, gestori ambientali e associazioni di tutela. Di seguito gli aspetti principali della riforma.

Come cambia l’attività venatoria con la riforma?

Il fulcro del provvedimento risiede nella trasformazione del concetto stesso di tutela della fauna. Si passa dalla semplice protezione della fauna selvatica a un modello incentrato sulla gestione attiva e partecipativa. La pratica venatoria viene ridefinita come una vera e propria attività sportiva e motoria, oltre che come uno strumento per il controllo della popolazione animale e il contenimento delle specie invasive.

Questa impostazione ha sollevato forti reazioni da parte delle opposizioni e delle associazioni a tutela dell’ambiente e degli animali, preoccupate per la tenuta della biodiversità e per il rispetto dei princìpi dell’ordinamento giuridico.

È appena il caso di ricordare, infatti, che la Costituzione (art. 9), «Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

Come funziona il nuovo calendario venatorio?

Il calendario venatorio tradizionale, che solitamente si apre la terza domenica di settembre per concludersi a inizio febbraio, subisce variazioni importanti: la riforma mira a rendere questi limiti temporali molto più flessibili, concedendo poteri più ampi alle amministrazioni locali per decretare eventuali pre-aperture o prolungamenti della stagione.

Nello specifico, le Regioni avranno una maggiore autonomia decisionale sulla possibilità di estendere la stagione di caccia anche oltre il limite del 10 febbraio e gli orari giornalieri. La valutazione tecnica verrà in parte raccordata con il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.

Dove si potrà cacciare con le nuove regole?

Le aree geografiche accessibili alle doppiette subiscono un ampliamento significativo. La pianificazione faunistico-venatoria includerà ora i territori del demanio forestale, ampliando di fatto la mappa delle zone in cui è possibile l’attività. Restano invece escluse le aree del demanio marittimo destinate specificamente al turismo e al rilassamento dei cittadini, come le spiagge e i litorali calpestabili.

Una delle variazioni più discusse riguarda la rimozione del divieto assoluto nei pressi dei valichi montani interessati dalle rotte migratorie dei volatili. L’attività potrà essere consentita dalle amministrazioni regionali, a patto di preservare solo determinati spazi limitati. Le restrizioni rimarranno valide soltanto per i valichi che presentano precise caratteristiche geografiche, come un’altitudine minima di mille metri.

Inoltre, viene sdoganata la possibilità di autorizzare la caccia di selezione agli ungulati e la braccata al cinghiale anche in presenza di terreno coperto da neve, una pratica finora severamente vietata sull’intero territorio nazionale.

Quali animali si potranno cacciare?

L’elenco della fauna prelevabile si allunga con l’inserimento di nuove specie cacciabili che in precedenza erano escluse dai calendari. Tra queste si segnalano l’oca selvatica e il piccione di città.

Novità rilevanti riguardano anche i grandi predatori: il testo recepisce il declassamento europeo dello status del lupo, che passa da specie rigorosamente protetta a protetta. Questo non implica l’apertura immediata della caccia al lupo, ma concede alle Regioni la facoltà di approvare piani di contenimento mirati in caso di necessità accertata.

Per il cinghiale (Sus scrofa) e gli ungulati, pur essendo già specie cacciabili, la riforma introduce importanti agevolazioni per il loro abbattimento.

Nello specifico: per i cinghiali, viene permessa l’attività di controllo direttamente agli agricoltori e proprietari di fondi muniti di licenza; per gli ungulati in generale (salvo alcune eccezioni protette), viene autorizzato l’uso di strumenti ottici e optoelettronici durante la caccia di selezione.

I proprietari dei fondi potranno altresì trattenere gli animali abbattuti; di fatto, si trasforma la carne di un animale selvatico (tecnicamente patrimonio indisponibile dello Stato) in un risarcimento economico diretto per il privato, a condizione che l’animale superi i controlli igienico-sanitari.

Come funzionerà l’uso dei richiami vivi?

Per quanto riguarda i richiami vivi – cioè gli uccelli selvatici catturati e utilizzati dai cacciatori come esca vivente – si stabiliscono maglie più larghe per gli esemplari catturati in natura.

Nello specifico, ogni cacciatore può utilizzare contemporaneamente non più di dieci richiami di cattura per ogni singola specie cacciabile, con un limite massimo complessivo di quaranta unità.

Al contrario, non è previsto alcun limite numerico per i richiami nati e allevati in cattività, a patto che ogni esemplare sia correttamente identificato.

A tal proposito, le Regioni dovranno emanare norme precise per l’identificazione di tutti gli uccelli utilizzati come richiami. Ciascun esemplare dovrà obbligatoriamente essere munito di un anello inamovibile e numerato. È fatto divieto assoluto di utilizzare richiami che non siano identificabili secondo queste modalità.

In buona sostanza, con la riforma l’allevamento dei piccoli uccelli destinati a essere impiegati come richiami viene reso più semplice e il numero degli esemplari utilizzati ampliato.

Una novità fondamentale per contrastare il traffico di fauna selvatica è il divieto esplicito di cedere a titolo oneroso gli uccelli di cattura destinati a essere usati come richiami.

La sostituzione di un richiamo vivo non è più libera: se un animale muore, la sua sostituzione potrà avvenire soltanto presentando all’ente competente l’esemplare morto che si intende rimpiazzare.

Chi esercita la caccia utilizzando richiami vietati va incontro non solo a un’ammenda (fino a 2.000 euro per chi caccia con mezzi o richiami non consentiti), ma subisce anche la confisca obbligatoria dei richiami stessi.

Cosa rischia chi disturba i cacciatori?

Il disegno di legge introduce tutele molto severe per garantire il regolare svolgimento delle attività autorizzate. Chiunque tenti di ostacolare, interrompere o disturbare intenzionalmente le operazioni di caccia o di controllo della fauna andrà incontro a una specifica sanzione amministrativa pecuniaria che può raggiungere i 900 euro. Questo provvedimento mira a frenare le azioni di protesta e le manifestazioni di disobbedienza civile non violenta sul campo.

Parallelamente, si assiste a una svolta economica per le strutture del settore. Le aziende faunistico-venatorie perdono l’obbligo di operare senza scopo di lucro e possono trasformarsi in vere e proprie attività d’impresa.

Chi gestisce queste aree private potrà assumere la qualifica di imprenditore agricolo, ottenendo così la possibilità di accedere a fondi e finanziamenti pubblici per la gestione e la manutenzione del territorio. Viene inoltre facilitato l’accesso ai cacciatori provenienti dall’estero, equiparando le licenze dei paesi europei e dello Spazio economico europeo a quella italiana, eliminando i vecchi tetti numerici regionali.

Quali sanzioni rischiano i bracconieri?

Se da un lato la riforma amplia le possibilità per i cacciatori in regola, dall’altro inasprisce severamente le pene per chi agisce al di fuori della legalità. Le sanzioni penali vengono triplicate per i casi di violazione totale delle regole, come l’uso di mezzi vietati o il prelievo di specie protette non incluse nei calendari ufficiali.

Ad esempio, per chi esercita la caccia in periodi di divieto generale è previsto l’arresto da tre mesi a un anno o un’ammenda pecuniaria da 3.600 a 10.000 euro. L’abbattimento, la cattura o la detenzione di mammiferi o uccelli la cui caccia è vietata comporta invece l’arresto da due a otto mesi oppure una sanzione finanziaria che varia da 1.500 a 4.000 euro.

Sulla scia di recenti fatti di cronaca che hanno indignato il Paese (come l’uccisione dell’orsa Amarena), il legislatore ha introdotto una specifica tutela penale dedicata a una singola sottospecie: chi abbatte o cattura un orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus) andrà incontro alle pene in assoluto più severe previste dalla legge, cioè l’arresto da sei mesi a due anni e un’ammenda da 8.000 a 20.000 euro.

L’introduzione di strumenti tecnologici avanzati, come i visori notturni e i dispositivi optoelettronici, sarà consentita esclusivamente per la caccia di selezione agli ungulati, al fine di garantire una identificazione precisa dei capi ed evitare abbattimenti errati, riducendo così i margini per il bracconaggio.

Riforma caccia: tabella riepilogativa

Ambito di intervento Precedente impianto (Legge 157/92) Nuova Riforma (Ddl 1552)
Calendario venatorio Parere scientifico con valore conformativo e vincolante. Il parere diventa consultivo; maggiore autonomia alle Regioni.
Specie cacciabili Esclusione di specie comuni e protezione rigida del lupo. Inclusione di oca selvatica e piccioni; piani di contenimento per il lupo.
Territorio e valichi Divieto assoluto di caccia nei valichi montani migratori. Rimozione del divieto assoluto; restrizioni solo sopra i 1000 metri.
Condizioni meteo (neve) Divieto generale di caccia su terreni coperti da neve. Consentita la caccia di selezione e la braccata al cinghiale sulla neve.
Sanzioni per ostruzionismo Nessuna sanzione amministrativa specifica per il disturbo. Multa fino a 900 euro per chi ostacola intenzionalmente i cacciatori.
Reati di bracconaggio Sanzioni penali e ammende secondo i minimi edittali del 1992. Pene triplicate; arresto fino a un anno per caccia in tempi di divieto.




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 Mariano Acquaviva

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