Come sciogliere l’affitto in anticipo


Come sciogliere l’affitto in anticipo con l’accordo del proprietario: gli obblighi fiscali, la forma scritta e la gestione della caparra.

In Italia vige un principio fondamentale secondo cui i patti firmati hanno forza di legge tra le parti. Tuttavia, la vita riserva imprevisti e le esigenze abitative o economiche possono cambiare rapidamente, rendendo necessario interrompere un rapporto giuridico prima della sua naturale scadenza. Per questo motivo, il legislatore concede sempre una via d’uscita se c’è l’accordo di tutti i soggetti coinvolti. Stiamo parlando di una procedura specifica che permette a proprietario e inquilino di dirsi addio prima del tempo previsto, senza litigi e nel rispetto delle regole, evitando lunghe procedure giudiziarie. Questo meccanismo prende il nome di “risoluzione consensuale del contratto di locazione“. In questo articolo spiegheremo nel dettaglio come sciogliere l’affitto in anticipo con l’accordo di entrambe le parti (locatore e inquilino).

Analizzeremo come cessa l’obbligo di pagare il canone e come il proprietario torna in possesso del bene. Vedremo perché è necessario mettere tutto per iscritto e quali sono i costi da sostenere con l’Agenzia delle Entrate, offrendo una guida pratica per chiudere il rapporto senza errori e gestire al meglio eventuali pendenze economiche.

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Cos’è la risoluzione consensuale e cosa dice la legge?

Il contratto di locazione non può essere sciolto se non per volontà di entrambe le parti o per cause ammesse dalla legge. Tuttavia, locatore e conduttore conservano sempre la facoltà di interrompere il rapporto in qualsiasi momento, indipendentemente dalla data di scadenza fissata inizialmente. Questa operazione si definisce risoluzione consensuale (o mutuo dissenso) e trova il suo fondamento giuridico nel Codice civile (art. 1372 cod. civ.).

Non si tratta di una semplice rinuncia, ma di un vero e proprio contratto autonomo con il quale le parti decidono di estinguere quello precedente, liberandosi dai relativi vincoli. A differenza del recesso, che è un atto unilaterale, qui la volontà è comune. Questo nuovo accordo ha natura solutoria e liberatoria: in pratica, cancella gli effetti del vecchio contratto. Una volta firmato, le parti non potranno più lamentare inadempimenti legati al vecchio accordo, perché ogni pretesa dovrà basarsi esclusivamente su quanto stabilito nel nuovo patto di risoluzione (Trib. Roma, sent. n. 19322/2012).

Quali sono gli effetti economici per inquilino e proprietario?

La decisione di chiudere il contratto comporta conseguenze immediate e pratiche. Il conduttore smette di godere del bene immobile e, di conseguenza, cessa il suo obbligo di pagare i canoni di locazione futuri. Dall’altra parte, il proprietario riacquista la materiale disponibilità dell’appartamento ma perde la fonte di reddito mensile.

È bene sapere che, anche in caso di accordo, ci sono delle spese da considerare. Il conduttore è tenuto a corrispondere tutte le mensilità previste dai termini di preavviso, a meno che le parti non decidano diversamente. Un punto delicato riguarda la caparra: questa non deve essere restituita obbligatoriamente e in automatico. Il locatore può trattenerla se riscontra danni all’immobile oppure, se c’è l’accordo, può utilizzarla per compensare eventuali canoni non pagati. Nell’atto di risoluzione è sempre consigliabile regolare queste situazioni pendenti, inclusi gli oneri accessori, per evitare discussioni future.

Serve la forma scritta per chiudere l’accordo?

Sebbene la legge non lo dica espressamente in ogni passaggio, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che la risoluzione debba avere la stessa forma del contratto che si va a sciogliere. Poiché per i contratti di locazione a uso abitativo è richiesta la forma scritta a pena di nullità (L. n. 431/1998), anche la risoluzione consensuale esige obbligatoriamente la forma scritta.

Non basta quindi una stretta di mano o un comportamento concludente, come la semplice restituzione delle chiavi. Il mutuo dissenso deve essere formalizzato su carta (Cass. civ. sent. n. 7638/2016). Per fare un esempio pratico: una scrittura privata è valida come risoluzione consensuale se contiene la dichiarazione chiara in cui l’inquilino si impegna a rilasciare l’alloggio e il proprietario, in cambio, lo libera dall’obbligo di pagare i mesi restanti. Solo con un documento scritto il giudice può accertare l’avvenuto scioglimento e ordinare il rilascio dell’immobile se l’inquilino non se ne va (Trib. Torino sent. n. 5016/2023).

Quanto costa e come si registra la risoluzione all’Agenzia delle Entrate?

L’accordo tra privati non basta a chiudere la partita con il Fisco. Per smettere di pagare le tasse sui canoni non più percepiti, è indispensabile registrare la risoluzione del contratto. L’operazione va fatta entro 30 giornidall’evento.

Bisogna versare l’imposta di registro, che è pari alla misura fissa di 67 euro, pagabile tramite modello F24. Inoltre, è necessario comunicare l’avvenuta risoluzione all’ufficio dove era stato registrato il contratto originario, utilizzando l’apposito modello. Esiste un’eccezione importante: se il locatore aveva optato per il regime della cedolare secca, l’imposta di registro di 67 euro non è dovuta. Tuttavia, resta obbligatorio presentare il modello di comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro i 30 giorni per ufficializzare la chiusura del rapporto.

Cosa succede in caso di problemi con terzi o nuovi inquilini?

La libertà contrattuale permette alle parti di gestire situazioni complesse. Ad esempio, si può decidere di risolvere il contratto consensualmente se l’inquilino subisce gravi molestie da parte di vicini o terzi che rendono impossibile la vita in casa; in questo scenario il locatore mantiene la legittimazione ad agire contro il terzo disturbatore per i danni (Cass. civ. sent. n. 25306/2006).

Inoltre, il locatore ha un dovere di correttezza anche nella fase iniziale di un nuovo rapporto. Prima di firmare un contratto con un nuovo inquilino, deve assicurarsi di aver chiuso legalmente ogni pendenza con il precedente occupante, tramite risoluzione consensuale o verifica dell’abbandono dei locali. Solo così può garantire al nuovo conduttore la disponibilità giuridica del bene e il suo pacifico godimento, evitando di affittare una casa ancora formalmente occupata da altri (Trib. Crotone sent. n. 1024/2021). Nulla vieta, infine, che dopo la risoluzione le stesse parti decidano di stipulare un nuovo contratto a condizioni diverse.




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 Angelo Greco

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