Assegno unico nel mantenimento figli: ok alla formula mista


I genitori separati possono pagare il mantenimento dei figli cedendo la propria quota di Assegno Unico. Lo stabilisce il Tribunale validando gli accordi misti.

Quando una coppia non unita in matrimonio decide di interrompere la propria convivenza, la gestione patrimoniale e personale della prole richiede soluzioni pratiche ed efficaci. La giurisprudenza fissa un principio innovativo e delineato con estrema chiarezza in materia di mantenimento dei figli: l’importo mensile dovuto da un ex partner può essere saldato legittimamente attraverso una modalità mista. Questa architettura finanziaria unisce il classico versamento monetario diretto alla cessione della propria porzione di assegno unico universale in favore del genitore collocatario. L’autonomia negoziale, sempre sottoposta al vaglio del giudice, diventa così il motore principale per garantire stabilità economica ai minori, permettendo di adempiere agli obblighi di cura senza rigidità anacronistiche.

La flessibilità degli accordi economici genitoriali

Il principio generale che sdogana la formula mista stabilisce che il tribunale ha il dovere di recepire in toto le condizioni concordate dalle parti in sede di ricorso congiunto, a patto che queste tutelino l’interesse superiore dei minori e non collidano con le norme imperative. L’applicazione di tale direttiva emerge in modo analitico dalla sentenza numero 100, depositata il 7 aprile 2026 dal Tribunale di Viterbo (sezione civile, presidente relatore Francesco Oddi).

La contesa, risolta pacificamente ai sensi dell’articolo 473-bis.51 del codice di procedura civile, ha delineato un assetto economico preciso per due bambini nati fuori dal matrimonio nel luglio 2022 e nel marzo 2024. I genitori hanno quantificato il fabbisogno in 500 euro totali (250 euro per ciascun figlio), soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. La novità risiede nel metodo di pagamento approvato dai magistrati:

  • versamento di 300 euro tramite bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese;

  • copertura dei restanti 200 euro attraverso la rinuncia del padre alla propria quota (pari al 50%) dell’agevolazione statale;

  • attribuzione integrale (100%) del sussidio pubblico nelle mani della madre, individuata quale genitrice collocataria;

A questa base fissa si somma l’obbligo paterno di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie, da rimborsare dietro presentazione dei giustificativi fiscali e regolate secondo gli specifici protocolli in uso presso il tribunale viterbese.

Affido condiviso e gestione sanitaria condivisa

Sotto il profilo strettamente personale, la regola dell’affidamento condivisoimpone l’esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. I due figli manterranno la residenza anagrafica e il collocamento prevalente presso l’abitazione di proprietà materna. La pronuncia ribadisce un obbligo di trasparenza assoluta tra gli ex partner. Le decisioni di maggiore impatto sull’educazione, sull’istruzione e sulle attività extra-scolastiche devono essere sempre condivise, rispettando le inclinazioni naturali dei minori. Inoltre, sussiste un vincolo stringente di informazione reciproca e tempestiva per ogni necessità medico-sanitaria, incluse le terapie non urgenti o i trattamenti ordinari.

Tempi di permanenza e tutela della prima infanzia

Il calendario delle frequentazioni elaborato e omologato si fonda sulla necessità di mantenere relazioni significative con entrambi i rami familiari, pur ammettendo deroghe dettate dalle turnazioni lavorative. Il padre accoglierà i figli a fine settimana alterni, prelevandoli all’uscita di scuola del venerdì e riportandoli entro le ore 20:00 della domenica. Le visite infrasettimanali si incastrano in un puzzle matematico:

  • un pomeriggio a settimana (di base il martedì) dall’uscita scolastica fino alle 20:00 nella settimana di competenza del weekend paterno;

  • due pomeriggi a settimana (di base martedì e giovedì) con le medesime fasce orarie nella settimana in cui il fine settimana spetta alla madre;

  • obbligo di preavviso per eventuali impedimenti, da comunicare anche via sistemi di messaggistica istantanea entro la serata del giovedì precedente;

La sentenza affronta poi un aspetto delicatissimo riguardante la figlia più piccola, non ancora arrivata alla soglia dei tre anni di età. Fino al compimento di tale limite anagrafico, o qualora non risulti emotivamente “pronta” prima di tale data, è escluso il pernottamento lontano dalla madre. Di conseguenza, il padre dovrà riportare la bambina a casa materna entro le 20:00 del venerdì e del sabato, per poi riprenderla con sé alle 09:00 del mattino seguente.

Vacanze, festività e rilascio dei documenti

Il tribunale ha validato una programmazione minuziosa per i periodi di riposo scolastico, delineando un tracciato che previene l’insorgere di future controversie. Per il periodo estivo, ogni genitore ha diritto a 15 giorni complessivi, anche frazionati, tra il primo giugno e il 15 settembre, previa comunicazione delle date e dei luoghi di villeggiatura con un mese di anticipo.

Per le festività invernali e primaverili, il meccanismo è governato dall’alternanza:

  • suddivisione tra la vigilia e il giorno di Natale (con avvio dell’alternanza fissata per il 2025);

  • ripartizione speculare per la Pasqua e il lunedì dell’Angelo;

  • in caso di scontro, applicazione della clausola di salvaguardia che divide le ferie in due blocchi fissi: dal 23 al 29 dicembre per la madre e dal 30 dicembre al 6 gennaio per il padre (da invertire l’anno successivo);

Regole ferree governano anche le ricorrenze personali. Il compleanno dei minori prevede una festa congiunta con spese divise a metà. In assenza di armonia, il festeggiato pranzerà con un adulto (13:00-18:00) e cenerà con l’altro (19:00-21:30). La festa della mamma, del papà e i genetliaci dei genitori garantiscono invece all’adulto festeggiato l’intera giornata con la prole, superando il calendario ordinario con l’impegno a recuperare la giornata saltata.

Infine, il provvedimento sigilla il consenso reciproco per l’espatrio. Le parti si autorizzano vicendevolmente al rilascio o al rinnovo dei documenti di identità validi per l’estero, consentendo viaggi di svago fuori dai confini nazionali per un massimo di una settimana, con il solo onere di comunicare preventivamente la meta prescelta. Il giudizio, nato da un’iniziativa congiunta, si è concluso con l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.




#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
 Raffaella Mari

Source link

Di