Le regole del Jobs Act sui controlli difensivi: quando le riprese legittimano il licenziamento e la differenza con le indagini di polizia.
L’uso della tecnologia sul posto di lavoro solleva spesso dubbi sul confine tra le esigenze di sicurezza dell’azienda e la privacy dei dipendenti. Molti lavoratori si domandano se una registrazione video possa costare loro il posto di lavoro. La risposta dipende dalle modalità con cui quelle immagini sono state raccolte e dallo scopo della sorveglianza. Con le modifiche apportate dal Jobs Act all’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, le regole sono cambiate, legittimando i cosiddetti controlli difensivi. Questi strumenti permettono al datore di lavoro di tutelare il patrimonio e l’immagine dell’azienda e, se usati correttamente, possono giustificare l’interruzione del rapporto lavorativo. In questo articolo analizzeremo il tema del licenziamento grazie alle telecamere: i video sono prova ? Spiegheremo le condizioni che rendono le registrazioni utilizzabili in giudizio e distinguendo tra la sorveglianza interna e le indagini condotte dalle forze dell’ordine all’insaputa dell’azienda stessa.
Quando l’azienda può usare le telecamere per licenziare?
Un lavoratore può essere licenziato per giusta causa se commette un illecito che viene ripreso dalle telecamere, a patto che tale comportamento leda il patrimonio o l’immagine dell’azienda. Tuttavia, affinché le registrazioni siano utilizzabili come prova, il datore di lavoro deve aver rispettato una serie di requisiti preliminari fondamentali.
Non basta installare una videocamera: sugli impianti deve esserci stato un accordo con i sindacati oppure un’autorizzazione amministrativa. Inoltre, le riprese devono rispettare rigorosamente la normativa sulla privacy. Un aspetto fondamentale riguarda l’informazione: il personale deve essere stato chiaramente avvisato delle modalità d’uso degli strumenti di controllo e delle possibili verifiche. Solo rispettando questi passaggi i dati raccolti possono essere utilizzati a fini disciplinari.
Cosa sono i controlli difensivi previsti dal Jobs Act?
La disciplina attuale deriva dalle modifiche introdotte dal Jobs Act (D.Lgs. 14.09.2015, n. 151) all’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (L. 20.05.1970, n. 300). Questa riforma ha fatto cadere il divieto generale e assoluto di impiego delle telecamere, introducendo il concetto di controlli difensivi.
È necessario fare una distinzione importante:
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le telecamere non possono mai essere installate per controllare l’esatto adempimento della prestazione lavorativa (ossia, per vedere “quanto” o “come” si lavora);
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le telecamere possono essere installate per esigenze organizzative, produttive, di sicurezza del lavoro e, appunto, per la tutela del patrimonio aziendale.
Quando l’installazione risponde a queste esigenze di tutela e i lavoratori sono informati, le prove video diventano legittime.
Il caso dei controlli occulti: quando basta il fondato sospetto
Esiste però uno scenario specifico in cui il datore di lavoro può agire quasi come un investigatore, svincolandosi dalle rigide procedure burocratiche previste dallo Statuto dei Lavoratori. Si tratta dei cosiddetti controlli difensivi occulti. In questa particolare circostanza, l’azienda può raccogliere prove senza bisogno di alcun accordo sindacale preventivo, senza l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro e, soprattutto, senza aver esposto cartelli o avvisato il personale.
Questa deroga è ammessa dalla giurisprudenza solo a una condizione imprescindibile: deve sussistere un fondato sospetto di illecito. Non è consentito il controllo massivo o preventivo su tutti i dipendenti (la cosiddetta fishing expedition per vedere se qualcuno sbaglia), ma è legittimo il controllo mirato ex post. Se il datore ha indizi concreti che un singolo dipendente stia commettendo reati o azioni gravi contro il patrimonio aziendale, può attivare la sorveglianza nascosta. In questo contesto, la tutela del patrimonio prevale sulla privacy, purché l’indagine sia strettamente limitata nel tempo e finalizzata esclusivamente ad accertare quell’illecito specifico, senza sconfinare nel monitoraggio della prestazione lavorativa ordinaria.
Come funzionano le indagini sui furbetti del cartellino?
Una situazione diversa si verifica nel pubblico impiego quando le riprese non sono effettuate dall’azienda o dall’amministrazione, ma dalle forze dell’ordine. Prendiamo come esempio il caso dei dipendenti che timbrano il cartellino e si allontanano (i cosiddetti “furbetti del cartellino”).
Se le telecamere sono state installate dalla Guardia di finanza o da altra polizia giudiziaria per fini di giustizia e nell’ambito di un’indagine penale, la prospettiva cambia (Cass. Sez. Lav., sent. n. 32835/2025). In questi casi, spesso il datore di lavoro (l’amministrazione pubblica) è totalmente all’oscuro della presenza delle telecamere e apprende dei fatti solo quando viene emessa un’ordinanza di custodia cautelare o si chiudono le indagini.
Quale procedura disciplinare si applica in questi casi?
La distinzione sulla provenienza del video ha effetti pratici sulla procedura di licenziamento. La giurisprudenza ha chiarito che, se le immagini provengono da un’indagine di polizia di cui il datore era ignaro, non si applica l’iter disciplinare “accelerato” (D.lgs 20.06.2016, n. 116), solitamente previsto per i casi di flagranza accertata direttamente dall’amministrazione.
L’amministrazione, in questo scenario, deve applicare il procedimento disciplinare ordinario (art. 55-bis, comma 4, D.lgs 30.03.2001, n. 165). Il fatto che l’amministrazione non abbia usato la procedura accelerata non significa che decada dal suo potere disciplinare. Al contrario, il licenziamento rimane valido e definitivo, poiché l’illecito (ad esempio la falsa attestazione della presenza in servizio) è provato in modo inconfutabile dalle riprese delle autorità, anche se queste non rientrano nella videosorveglianza aziendale classica.
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Angelo Greco
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