Fondi pensione, dal 31 ottobre via libera alla portabilità


Il lavoratore potrà cambiare fondo senza perdere il contributo del datore di lavoro. Imprese e sindacati però si oppongono, e alcuni contratti collettivi provano già a mettere dei limiti.

Dal 31 ottobre il lavoratore iscritto da almeno due anni a un fondo pensione potrà trasferire la propria posizione, compresi il Tfr e i contributi accumulati, verso un’altra forma di previdenza complementare: un altro fondo negoziale, un fondo pensione aperto o un Piano individuale pensionistico (Pip). E potrà portare con sé il contributo del datore di lavoro previsto dal suo contratto collettivo. È la parte più contestata della riforma introdotta con la legge di Bilancio 2026, che doveva partire il 1° luglio insieme al silenzio-assenso per i neoassunti ed è stata rinviata di quattro mesi. Le principali associazioni d’impresa e Cgil, Cisl e Uil sostengono che il contributo aziendale nasce dal contratto e può seguire il lavoratore fuori dal fondo di categoria solo se il contratto lo consente. Alcuni contratti, come quello dei metalmeccanici, legano già il contributo all’iscrizione al fondo negoziale. Il governo tiene la linea, ma non esclude correttivi.

Cosa cambia dal 31 ottobre per chi ha un fondo pensione?

Chi aderisce a una forma di previdenza complementare versa di solito tre cose: il proprio Tfr, un contributo a proprio carico e un contributo del datore di lavoro, fissato dal contratto collettivo. Il trasferimento della posizione dopo due anni di partecipazione era già possibile. Il problema era il contributo aziendale: nella prassi, chi lasciava il fondo di categoria per un fondo aperto o un Pip lo perdeva quasi sempre, perché il datore lo versava solo al fondo previsto dal contratto.

Con la riforma il lavoratore che si sposta conserva il diritto al contributo del datore anche se sceglie un fondo diverso da quello negoziale della sua categoria.

Un impiegato iscritto da tre anni al fondo del suo settore preferisce un fondo aperto proposto dalla sua banca: dal 31 ottobre può trasferirci tutto, e l’azienda dovrà continuare a versare lì il contributo previsto dal contratto.

Quali fondi si possono scegliere?

La previdenza complementare ha tre tipi di strumenti. I fondi negoziali, detti anche chiusi, sono istituiti dai contratti collettivi per i lavoratori di una certa categoria: Cometa per i metalmeccanici, per esempio. I fondi aperti sono gestiti da banche, assicurazioni e società di gestione del risparmio e sono accessibili a tutti. I Pip sono contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale, sottoscritti individualmente.

La portabilità vale verso tutte e tre le categorie, quindi anche verso i fondi aperti e i Pip.

Perché imprese e sindacati contestano la norma?

Con un Avviso comune firmato il 26 maggio, Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Confservizi, Legacoop, Confcooperative, Agci, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Confapi e i sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno dato una lettura restrittiva della riforma.

Secondo le parti sociali il contributo del datore di lavoro è un elemento della retribuzione che nasce solo dal contratto collettivo. Se il lavoratore si sposta, il contributo dovrebbe andare solo a un altro fondo negoziale. Ogni deroga deve essere decisa dalla fonte istitutiva, cioè dal contratto stesso. Altrimenti, sostengono, si rischia di indebolire i fondi negoziali e di mettere in discussione il modello collettivo della previdenza complementare costruito dal 1993.

Il contratto collettivo può impedire di portare il contributo?

È il punto su cui si giocherà il contenzioso. Alcuni contratti nazionali hanno già introdotto vincoli, più o meno stringenti, sulla destinazione del contributo aziendale.

Il caso più netto è il contratto dei metalmeccanici firmato da Federmeccanica e Assistal con Fiom, Fim e Uilm. L’azienda versa il 2% del minimo contrattuale, il 2,2% per gli under 35 che aderiscono per la prima volta, mentre il lavoratore versa l’1,2%. Il contratto stabilisce che l’obbligo dell’impresa vale solo ed esclusivamente verso i lavoratori iscritti al fondo Cometa e finché resta l’iscrizione. Tradotto: chi esce da Cometa, secondo il contratto, perde il contributo aziendale.

I sindacati si sono impegnati a diffidare le aziende dal promuovere strumenti previdenziali alternativi al fondo di categoria, e hanno chiesto alle strutture territoriali di segnalare le imprese che propongono ai dipendenti fondi aperti, bancari o assicurativi. Il presidente di Federmeccanica, Simone Bettini, ha ribadito all’assemblea annuale che il contributo nasce dal contratto e non può diventare una leva commerciale per gli intermediari finanziari.

Resta aperta una domanda: se una clausola del contratto collettivo possa limitare un diritto che la legge riconosce al singolo lavoratore. Le parti sociali dicono di sì, la riforma va in un’altra direzione. Se la questione non sarà chiarita da un intervento del legislatore, a deciderla saranno i giudici.

Perché l’entrata in vigore è slittata?

Perché la portabilità del contributo aziendale è stata contestata fin dall’approvazione della legge di Bilancio. Pochi mesi dopo, il decreto legge Pnrr del 19 febbraio ha spostato la partenza dal 1° luglio al 31 ottobre. In Parlamento Forza Italia, la Lega e il Pd hanno presentato emendamenti per congelare o rinviare la norma, preoccupati per la tenuta dei fondi negoziali. Forza Italia ha chiesto ufficialmente di rinviare la portabilità totale al 1° gennaio 2027, per dare tempo di adeguare procedure e regole.

Nella maggioranza ha prevalso la linea del sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon: mettere più soggetti in concorrenza significa dare ai lavoratori un servizio e una possibilità di scelta in più. Durigon non ha però escluso correttivi, se emergeranno effetti negativi.

Cosa deve valutare il lavoratore prima di cambiare fondo?

Il primo controllo riguarda il contratto collettivo applicato in azienda. Se contiene una clausola che lega il contributo del datore all’iscrizione al fondo di categoria, come quella dei metalmeccanici, il trasferimento rischia di aprire un contenzioso con l’azienda sul versamento del contributo. Il secondo riguarda i costi. I fondi negoziali hanno in genere costi più bassi dei fondi aperti e dei Pip. La differenza si legge nell’Indicatore sintetico dei costi (Isc), che ogni forma pensionistica deve pubblicare e che la Covip, l’autorità di vigilanza sui fondi pensione, raccoglie in un confronto sul proprio sito. Anche mezzo punto percentuale all’anno, su trent’anni di versamenti, cambia in modo sensibile il capitale finale.


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