Accantonare più utili del necessario sembra una scelta prudente. Per l’aliquota Ires ridotta, però, può alzare la soglia degli investimenti da completare entro la scadenza della dichiarazione.
Per le società di capitali il 2025 è stato l’anno dell’Ires premiale: un’aliquota ridotta dal 24% al 20% per chi ha trattenuto in azienda gli utili, li ha reinvestiti in beni innovativi e ha mantenuto o aumentato l’occupazione. Le condizioni sono molte, e alcune si verificano solo all’ultimo momento. Con l’avvicinarsi della scadenza della dichiarazione dei redditi, le imprese devono controllare di aver effettuato in tempo gli investimenti richiesti, nella misura giusta e con la documentazione adeguata.
In questo articolo vedremo quali investimenti servono per ottenere l’Ires premiale al 20% sul reddito 2025. La regola è che gli investimenti devono essere effettuati dal 1° gennaio 2025 entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2025, che per le società con esercizio coincidente con l’anno solare è il 31 ottobre 2026. Devono raggiungere il maggiore tra il 30% dell’utile 2024 effettivamente accantonato e il 24% dell’utile 2023, con un minimo di 20.000 euro. Il momento in cui l’investimento si considera effettuato è stabilito dalle regole fiscali sulla competenza, e non basta un ordine con acconto per rispettare la scadenza.
Qui di seguito ci occuperemo dei requisiti dell’Ires premiale, del calcolo dell’investimento minimo, del vincolo sulle riserve, del momento di effettuazione degli investimenti, della documentazione, della compilazione della dichiarazione e delle cause di decadenza.
Cos’è l’Ires premiale?
L’Ires premiale è una riduzione di quattro punti dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle società, dal 24% al 20%, introdotta dalla legge di bilancio 2025 (art. 1, commi 436-444, legge n. 207/2024) e resa operativa dal decreto del Ministero dell’economia dell’8 agosto 2025. Si applica al reddito del periodo d’imposta 2025 delle società che rispettano una serie di condizioni.
Le condizioni principali sono quattro. La società deve aver accantonato in un’apposita riserva almeno l’80% dell’utile dell’esercizio 2024. Deve effettuare investimenti in beni innovativi per l’importo minimo stabilito dalla legge. Nel 2025 il livello occupazionale, misurato in unità lavorative annue, non deve essere inferiore alla media del triennio precedente, e devono esserci nuove assunzioni a tempo indeterminato. Infine, la società non deve aver fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria nel 2024 e nel 2025.
L’agevolazione ha senso solo se la società ha un reddito imponibile nel 2025: chi chiude l’esercizio in perdita non ha imposta da ridurre, anche se ha rispettato tutte le altre condizioni.
Entro quando vanno fatti gli investimenti?
Il termine per la dichiarazione dei redditi ha un rilievo sostanziale per l’Ires premiale. Gli investimenti devono essere effettuati a partire dal 1° gennaio 2025 ed entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Per le società con esercizio coincidente con l’anno solare, la scadenza è il 31 ottobre 2026.
Si pone però un problema di coordinamento. Il 31 ottobre 2026 cade di sabato, e in base alle regole generali gli adempimenti fiscali che scadono di sabato o in un giorno festivo possono essere eseguiti il primo giorno lavorativo successivo: la dichiarazione può quindi essere trasmessa lunedì 2 novembre. Non è del tutto chiaro se, ai fini dell’investimento minimo, il richiamo al termine ordinario fissi la scadenza al 31 ottobre o consenta di considerare anche il differimento al 2 novembre. In mancanza di chiarimenti ufficiali, la scelta prudente è completare gli investimenti entro il 31 ottobre.
Quanto bisogna investire?
Gli investimenti devono raggiungere un importo pari al maggiore tra due valori: il 30% dell’utile 2024 accantonato e il 24% dell’utile 2023. In ogni caso non possono essere inferiori a 20.000 euro.
Il primo parametro richiede attenzione. Il 30% si applica all’utile effettivamente non distribuito, e non solo alla quota minima dell’80% richiesta per accedere al regime. Più la società ha accantonato, più alto è l’investimento richiesto.
Una società ha realizzato nel 2024 un utile di 3 milioni di euro e lo ha accantonato interamente. L’investimento minimo è pari al 30% di 3 milioni, cioè 900.000 euro. Se avesse distribuito il 20% dell’utile, che le avrebbe comunque consentito l’accesso al regime, lasciando a riserva 2,4 milioni, la soglia sarebbe scesa a 720.000 euro. La scelta di rafforzare il patrimonio ha reso più oneroso il requisito di investimento.
Il secondo parametro, il 24% dell’utile 2023, conta quando l’utile 2023 era molto più alto di quello 2024. Se la società era in perdita nel 2023, rileva solo il primo parametro, con il minimo di 20.000 euro.
Accantonare più dell’80% cambia il vincolo sulle riserve?
Il maggiore accantonamento aumenta l’investimento richiesto, ma non amplia nella stessa misura il vincolo sul patrimonio. Ai fini della decadenza dall’agevolazione, la quota di utile da mantenere accantonata resta limitata all’80%, a prescindere da quanto la società abbia effettivamente accantonato.
La base di calcolo degli investimenti, quindi, guarda all’utile effettivamente trattenuto, mentre il vincolo sulle riserve resta legato alla soglia minima richiesta per l’accesso. Nell’esempio precedente, la società che ha accantonato tutti i 3 milioni deve investire 900.000 euro, ma può distribuire in seguito fino al 20% dell’utile 2024 senza perdere l’agevolazione, perché la quota vincolata resta di 2,4 milioni.
Quali investimenti sono rilevanti?
Gli investimenti che consentono di accedere all’Ires premiale sono quelli in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale, già conosciuti nell’ambito dei crediti d’imposta Transizione 4.0, e quelli funzionali alla riduzione dei consumi energetici previsti dal piano Transizione 5.0. L’Ires premiale è cumulabile con questi crediti d’imposta per gli stessi investimenti.
Il beneficio, però, ha un limite. Il risparmio d’imposta derivante dall’aliquota ridotta non può superare il costo degli investimenti rimasto effettivamente a carico dell’impresa, tenuto conto degli altri incentivi già fruiti su quei beni. Se l’impresa ha investito poco, o ha già recuperato gran parte del costo con altri crediti, l’aliquota del 20% si applica solo a una parte del reddito.
Una società ha un reddito imponibile 2025 di 1 milione di euro: con l’aliquota ridotta risparmierebbe 40.000 euro, cioè il 4% del reddito. Se però il costo degli investimenti rimasto a suo carico è di soli 30.000 euro, il beneficio si ferma a 30.000 euro: l’aliquota del 20% si applica a 750.000 euro di reddito, e i restanti 250.000 euro sono tassati al 24%.
Quando un investimento si considera effettuato?
Per verificare il rispetto della scadenza occorre stabilire quando l’investimento si considera effettuato. Il decreto attuativo rinvia ai criteri di competenza fiscale dell’art. 109, commi 1 e 2, del Tuir, che si applicano a prescindere dai principi contabili adottati dalla società. In base a questi criteri, l’acquisto di un bene mobile si considera effettuato alla data della consegna o della spedizione, e l’acquisto di un immobile alla data di stipula dell’atto.
Occorre evitare un’automatica sovrapposizione con i crediti d’imposta 4.0 e 5.0. La disciplina dell’Ires premiale individua i beni rilevanti richiamando quelli già noti per quei crediti, ma non ne estende le regole sui tempi. In particolare, ai fini dell’Ires premiale rileva solo il momento di effettuazione dell’investimento secondo il Tuir: non è previsto alcun meccanismo di “prenotazione” che consenta di rispettare la scadenza con l’ordine e il pagamento di un acconto, completando l’investimento in seguito.
Una società ordina il 15 settembre 2026 un macchinario a controllo numerico da 200.000 euro, versando un acconto del 20%. Il macchinario viene consegnato il 10 novembre 2026. Ai fini dell’Ires premiale l’investimento si considera effettuato alla consegna, dopo la scadenza del 31 ottobre: non può essere conteggiato per raggiungere la soglia minima, anche se l’ordine e l’acconto sono anteriori.
Il bene deve essere già in funzione alla scadenza?
Il momento dell’effettuazione dell’investimento va distinto da quello dell’entrata in funzione e dell’interconnessione, cioè del collegamento del bene al sistema informatico aziendale richiesto per i beni 4.0. Alla scadenza fissata per gli investimenti non è necessario che il bene sia già entrato in funzione né che sia già interconnesso.
Le caratteristiche tecniche richieste devono esistere prima della messa in funzione, mentre l’interconnessione può avvenire anche in un momento successivo. Un macchinario consegnato il 25 ottobre 2026 può quindi essere conteggiato tra gli investimenti rilevanti anche se viene installato e collegato al sistema aziendale nel mese di dicembre.
Serve una perizia tecnica?
Né la legge né il decreto attuativo prevedono specifici adempimenti documentali per l’Ires premiale. Assonime, nella circolare n. 17/2026, ritiene comunque opportuno seguire le prassi adottate per i crediti 4.0 e 5.0, ricorrendo a una perizia asseverata e a una relazione tecnica che attestino le caratteristiche dei beni.
Il suggerimento va letto soprattutto in chiave di prova. In caso di controllo, la società deve poter dimostrare che i beni acquistati hanno le caratteristiche richieste. Se alla scadenza l’investimento è stato effettuato ma il bene non è ancora entrato in funzione o interconnesso, la documentazione tecnica può essere completata in un momento successivo, senza che questo incida di per sé sul diritto all’agevolazione.
Come si compila la dichiarazione?
Nel modello Redditi SC l’Ires premiale va indicata in tre punti. Nel frontespizio, la casella “Ires premiale” va compilata con il codice 1 se l’aliquota del 20% si applica all’intero reddito d’impresa, e con il codice 2 se si applica solo a una parte di esso o se l’esercizio ha una durata superiore a dodici mesi.
Nel quadro RN, dopo la determinazione del reddito imponibile e l’eventuale utilizzo delle perdite fiscali degli anni precedenti, il nuovo rigo RN8A accoglie il reddito tassato al 20% nella colonna 1 e la relativa imposta nella colonna 5. Nella colonna 4 va indicata l’eventuale quota di agevolazione non spettante perché eccedente il costo degli investimenti rimasto a carico dell’impresa, tenuto conto degli altri incentivi fruiti.
Nel quadro RS, i righi da RS524 a RS527 servono a monitorare le riserve soggette a vincolo: la loro denominazione, l’importo vincolato, gli utilizzi e le distribuzioni. Un’apposita casella segnala l’eventuale verificarsi della causa di decadenza legata alla distribuzione delle riserve.
Quando si perde l’agevolazione?
L’Ires premiale non è definitiva con la presentazione della dichiarazione. La società decade dal beneficio se distribuisce la quota di utile accantonata, nei limiti dell’80%, entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Decade anche se i beni oggetto degli investimenti vengono dismessi, ceduti o destinati a strutture produttive situate all’estero entro i periodi d’imposta indicati dalla legge.
In caso di decadenza, la società deve restituire il risparmio d’imposta ottenuto, con gli interessi. Per questo il monitoraggio delle riserve nel quadro RS non è un adempimento formale: è lo strumento con cui la società tiene traccia del vincolo e dimostra, anno dopo anno, di averlo rispettato.
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