quanto risparmi all’eredità dei genitori


Se hai già ricevuto una donazione dai tuoi genitori e ti stai chiedendo quanto pagherai di imposta di successione alla loro morte, la risposta oggi è: molto probabilmente nulla, o molto meno di quanto avresti pagato fino al 31 dicembre 2024.

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L’abolizione del coacervo successorio, entrata in vigore il 1° gennaio 2025 con il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, è la modifica fiscale più significativa degli ultimi vent’anni in materia di trasmissione del patrimonio familiare. Eppure molte famiglie che ne beneficerebbero non lo sanno ancora — e qualcuno sta sbagliando i calcoli perché confonde il meccanismo abolito con quello ancora vigente.

Cos’era il coacervo successorio e perché è stato abolito

Il coacervo successorio, cioè il meccanismo di cumulo tra le donazioni ricevute in vita e il patrimonio ereditario, era disciplinato dall’art. 8, comma 4, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (il Testo Unico delle Successioni, detto TUS). In pratica, obbligava gli uffici a sommare fittiziamente il valore delle donazioni già ricevute dal figlio al valore dell’eredità, per verificare se la franchigia di un milione di euro fosse già stata consumata.

Il risultato era paradossale: chi aveva ricevuto 700.000 euro in donazione dal genitore, alla sua morte si ritrovava con una franchigia residua di soli 300.000 euro sulla quota ereditaria. Ogni euro ulteriore veniva tassato al 4%.

La Corte di Cassazione aveva da anni smontato questo meccanismo. Con l’ordinanza n. 22738 del 2020, seguita da una lunga serie di pronunce conformi, la Suprema Corte aveva sancito che il coacervo successorio doveva considerarsi implicitamente abrogato, incompatibile con il sistema di aliquote proporzionali vigente dal 2006. La Cassazione, con la sentenza n. 11739 del 2025, ha poi ribadito — a legge ormai cambiata — che il principio del cumulo tra donazioni e asse ereditario deve considerarsi definitivamente superato, confermando l’orientamento consolidato anche per i procedimenti avviati prima della riforma.

Il D.Lgs. 139/2024 ha recepito questa giurisprudenza e ha abrogato espressamente il comma 4 dell’art. 8 TUS. Dal 1° gennaio 2025, donazioni e successioni vengono tassate in modo autonomo, con franchigie distinte e indipendenti.

Se ho già ricevuto una donazione da mio padre, devo pagare l’imposta di successione quando muore?

No. Dal 1° gennaio 2025, le donazioni ricevute in vita non rilevano ai fini del calcolo dell’imposta di successione. Ogni erede in linea retta dispone di una franchigia piena di 1.000.000 di euro sull’eredità, indipendentemente da quanto già ricevuto in donazione dallo stesso genitore. Se l’eredità non supera quella soglia, l’imposta è zero.

Questo significa che chi ha già ricevuto 600.000 euro in donazione e alla morte del genitore eredita altri 800.000 euro, non paga nulla sull’eredità, perché entrambi i trasferimenti restano ciascuno entro la propria franchigia autonoma. Prima del 2025, invece, la franchigia successoria sarebbe stata ridotta a 400.000 euro, con un’imposta di circa 16.000 euro da versare.

Come funziona la franchigia successione con l’abolizione del coacervo: i numeri reali

Facciamo un caso pratico dichiarato come esemplificativo, con cifre plausibili basate sulle aliquote vigenti.

Un genitore dona alla figlia nel 2021 un immobile del valore catastale rivalutato di 800.000 euro. Alla sua morte, nel 2025, lascia alla stessa figlia un portafoglio finanziario e liquidità per 700.000 euro.

Scenario ante-riforma (fino al 31.12.2024): l’Agenzia delle Entrate sommava 800.000 + 700.000 = 1.500.000 euro. Franchigia: 1.000.000. Base imponibile: 500.000 euro. Imposta al 4%: 20.000 euro.

Scenario post-riforma (dal 1.1.2025): donazione e successione sono eventi distinti. La donazione da 800.000 euro è già stata tassata autonomamente (o era sotto franchigia). L’eredità da 700.000 euro è sotto la soglia di 1.000.000. Imposta: zero.

Risparmio reale in questo esempio: 20.000 euro. Se i valori fossero maggiori — ad esempio un’eredità da 1.200.000 euro con una donazione pregressa da 900.000 — il risparmio arriverebbe facilmente a 36.000-40.000 euro. Per patrimoni medio-grandi, la differenza è sostanziale.

Conviene fare donazioni in vita adesso che il coacervo è abolito?

La risposta è: dipende, e la valutazione richiede attenzione su due livelli distinti.

Sul fronte successorio, l’abolizione del coacervo rende più conveniente pianificare donazioni in vita: la franchigia di un milione si applica sia alle donazioni sia all’eredità, senza sottrarsi l’una all’altra. Chi ha un patrimonio superiore al milione per ciascun figlio può frazionare il trasferimento nel tempo e ottimizzare il carico fiscale complessivo.

Sul fronte donativo, però, sopravvive un meccanismo che molti ignorano.

La trappola che nessuno segnala: il coacervo donativo è ancora in vigore

Qui sta il punto che quasi tutti i blog tralasciano, e che nelle pratiche che seguiamo genera i calcoli errati più frequenti.

Il D.Lgs. 139/2024 ha abolito il coacervo successorio — il cumulo tra donazioni e eredità. Non ha abolito il coacervo donativo, cioè il meccanismo che somma le donazioni ricevute dallo stesso donante nel tempo, ai soli fini del calcolo della franchigia sull’imposta di donazione. Questo secondo istituto, disciplinato dall’art. 57 TUS (ora riscritto), è pienamente in vigore: la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14823/2025, ha confermato che il coacervo donativo resta operativo e che, per calcolare l’imposta su una nuova donazione, è obbligatorio sommare il valore di tutte le donazioni anteriori ricevute dallo stesso genitore.

Tradotto in cifre: se il genitore ha già donato 800.000 euro al figlio nel 2022 e vuole donargli altri 400.000 euro nel 2025, la seconda donazione non beneficia di una nuova franchigia da un milione. La franchigia è già quasi consumata dalla prima donazione. I 200.000 euro eccedenti vengono tassati al 4%, con un’imposta di 8.000 euro.

C’è un’ulteriore complessità che riguarda i passaggi generazionali storici. La Circolare n. 29/E del 19 ottobre 2023 dell’Agenzia delle Entrate, recependo la giurisprudenza di legittimità, ha chiarito che il coacervo donativo non deve comprendere le donazioni effettuate tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006, periodo in cui l’imposta di donazione era stata soppressa. Le donazioni di quel quinquennio, quindi, non erodono la franchigia attuale. Le famiglie con passaggi storici in quell’arco temporale devono ricalcolare la propria posizione: potrebbero avere più franchigia residua di quanto pensano.

Il brocardo romano vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi vigila — descrive esattamente la logica di questa riforma: il vantaggio è reale, ma si coglie solo se si conosce la propria posizione fiscale complessiva e si agisce con consapevolezza.

Come scriveva Norberto Bobbio, il diritto non è mai solo un insieme di norme: è un sistema di aspettative che le persone devono essere in grado di leggere per orientarsi. Una norma favorevole che non si conosce non produce alcun beneficio.

Autoliquidazione e nuovo modello: il rischio di sbagliare i calcoli da soli

Dal 1° gennaio 2025, con un’ulteriore novità introdotta dallo stesso D.Lgs. 139/2024, è entrata in vigore l’autoliquidazione dell’imposta di successione: gli eredi non aspettano più che sia l’Agenzia delle Entrate a calcolare e notificare l’importo dovuto, ma devono determinarlo autonomamente e versarlo entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di successione. Chi erra paga sanzioni.

Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 47335 del 13 febbraio 2025 ha approvato il nuovo modello di dichiarazione di successione aggiornato alle modifiche del D.Lgs. 139/2024. Il vecchio modello, con il Quadro ES dedicato alla dichiarazione delle donazioni pregresse ai fini del coacervo successorio, è stato eliminato: segno tangibile che la somma tra donato e ereditato non è più richiesta.

Ma attenzione: nell’autoliquidazione, il contribuente deve comunque indicare le donazioni pregresse ai fini del coacervo donativo, se ne ha ricevute più di una dallo stesso soggetto. L’errore più frequente che vediamo in studio è questo: la famiglia calcola l’imposta di successione correttamente a zero, poi sbaglia la compilazione della dichiarazione omettendo di valorizzare le posizioni pregresse ai fini del coacervo donativo — con riflessi su eventuali donazioni future che il genitore superstite potesse ancora fare.

Nota di pratica

Nelle pratiche successorie che seguiamo, l’errore più comune non riguarda il coacervo successorio — ormai noto — ma il coacervo donativo: molte famiglie credono che, abolita la somma tra donazioni ed eredità, le donazioni pregresse siano del tutto irrilevanti ai fini fiscali. Non è così. Se sono state ricevute più donazioni dallo stesso genitore nel tempo, la seconda e le successive tengono conto di tutte le precedenti. Chi sta pianificando una nuova donazione senza aver prima ricostruito lo storico delle liberalità già effettuate rischia di versare un’imposta che avrebbe potuto evitare — o di non versarla credendo di avere ancora franchigia disponibile, con sanzioni che scattano automaticamente.

Domande frequenti

Se i miei genitori mi hanno già donato una casa, quanto pago sull’eredità?
Dipende dal valore dell’eredità, non dalla donazione. Dal 1° gennaio 2025, la donazione pregressa non riduce la tua franchigia di un milione di euro sull’eredità. Se erediti beni per un valore inferiore a un milione, non paghi imposta di successione. Se superi quella soglia, paghi il 4% solo sull’eccedenza.

Mio padre ha fatto due donazioni in anni diversi: si sommano tra loro?
Sì, ai fini dell’imposta di donazione le donazioni ricevute dallo stesso genitore si sommano tra loro (coacervo donativo, art. 57 TUS). La franchigia di un milione di euro si erode donazione dopo donazione. Solo le donazioni effettuate tra ottobre 2001 e novembre 2006 — quando l’imposta era soppressa — sono escluse da questo cumulo, come chiarito dalla Circolare AdE n. 29/2023 e confermato dalla Cassazione.

Se il coacervo è abolito, posso ricevere donazioni illimitate senza pagare tasse?
No. La franchigia di un milione vale sia per le donazioni sia per l’eredità, ma ciascuna autonomamente. Puoi ricevere fino a un milione in donazione senza pagare imposta, e poi ereditare fino a un milione senza pagare imposta di successione — ma non puoi ricevere due milioni in donazione senza pagare nulla, perché il coacervo donativo cumula tutte le liberalità tra le stesse parti.

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Autore: Redazione – Staff Studio Legale MP


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