cosa spetta all’ex moglie che non ha mai lavorato?


Il Tribunale di Bologna con la sentenza n. 2676/2026 riconosce alla moglie sessantatreenne, rimasta casalinga per trent’anni, un assegno divorzile di 1.000 euro mensili — molto meno dei 4.810 euro dell’assegno di separazione — esclusivamente in funzione assistenziale, perché non ha provato di aver sacrificato la propria carriera per la famiglia. Nega invece la quota del TFR del marito: il trattamento di fine rapporto era già maturato prima della domanda di divorzio, e questo blocca il diritto dell’ex coniuge a riceverlo. Due questioni pratiche — assegno divorzile e TFR — con esiti completamente diversi e per ragioni precise.

Un matrimonio del 1991. Un medico specialista che nel 2025 va in pensione. Una moglie che ha smesso di lavorare dopo le nozze e per trent’anni non ha avuto redditi propri. La separazione nel 2010 con un assegno di 3.800 euro al mese, diventato 4.810 con la rivalutazione ISTAT. Il divorzio chiesto nel 2025 dal marito che non riesce più a pagare.

La risposta alla domanda su cosa spetti all’ex moglie che non ha mai lavorato in caso di divorzio è una di quelle risposte che il diritto dà in modo preciso e non sempre intuitivo. Non conta solo quanti soldi abbia lei e quanti ne abbia lui. Conta perché la situazione è quella che è, cosa ha provato in giudizio, e — per il TFR — quando esattamente è stata depositata la domanda di divorzio rispetto a quando il marito è andato in pensione.

La vicenda: trent’anni di matrimonio, due patrimoni incomparabili

I fatti emersi dall’istruttoria ricostruiscono una situazione familiare molto comune in una certa generazione. Lei, laureata in lingue straniere, lavorava prima del matrimonio. Dopo le nozze smette. Rifiuta anche un’offerta di lavoro part-time come traduttrice per una ditta farmaceutica — “mi ero sposata da poco e volevo mettere su famiglia”, dichiara in udienza. Per trent’anni vive dell’assegno del marito. Ha due appartamenti di proprietà — uno abitato, uno vuoto — entrambi in Via T. a Bologna.

Lui, medico specialista convenzionato, ha avuto redditi professionali significativi per decenni. Negli ultimi anni i suoi redditi si sono ridotti — il regime dell’intramoenia è cambiato, ha contratto prestiti bancari per pagare le tasse, ha venduto immobili. In pensione dal 1° gennaio 2025 percepisce circa 2.793 euro al mese. Ha vari immobili, alcuni in comproprietà con il cugino, alcuni di esclusiva proprietà.

La disparità patrimoniale è evidente: lui ha redditi e patrimonio immobiliare significativi, lei ha solo gli appartamenti di sua proprietà e nessuna entrata propria.

La funzione dell’assegno divorzile: la svolta delle Sezioni Unite del 2018

Il Tribunale di Bologna richiama in modo esplicito e condivide integralmente la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 18287/2018, che ha superato la rigida contrapposizione tra criteri attributivi e criteri determinativi dell’assegno divorzile valorizzando la sua funzione non solo assistenziale ma anche perequativo-compensativa.

Prima di quella sentenza il dibattito era oscillato tra due estremi: l’assegno come strumento per mantenere il tenore di vita matrimoniale, e l’assegno come pura assistenza per chi non ce la fa economicamente. Le Sezioni Unite hanno costruito una sintesi: l’assegno divorzile risponde al principio di solidarietà post-coniugale e va valutato alla luce di tutti gli indicatori dell’art. 5, comma 6, della L. n. 898/1970 — condizioni economiche delle parti, contributo fornito alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune, durata del matrimonio, età e salute dei coniugi.

La componente perequativo-compensativa — quella che valorizza il sacrificio professionale di chi ha rinunciato alla carriera per la famiglia — richiede però la prova del nesso causale: occorre dimostrare che la disparità economica attuale dipende dalle scelte di conduzione familiare adottate in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali di uno dei coniugi. Chi chiede questa componente deve provare non solo la disparità, ma anche il collegamento tra quella disparità e i sacrifici fatti.

Perché la componente perequativo-compensativa viene esclusa

La moglie sostiene di aver rinunciato alla carriera per la famiglia — e in particolare di aver declinato un’offerta di lavoro come traduttrice con trasferte estere. Ma l’istruttoria demolisce questa versione su più livelli.

Il testimone prodotto dalla stessa parte — il cugino del marito — racconta che la figlia delle parti veniva accudita principalmente dai nonni paterni, uno dei quali era andato in pensione quasi per dedicarsi a lei, e da una collaboratrice domestica che faceva “quasi da tata.” La moglie, in questo quadro, non risulta essere stata la figura centrale nell’accudimento della figlia.

La testimone di parte resistente — un’amica della moglie — ammette apertis verbis di essere stata in disaccordo con la scelta di lasciare il lavoro: “Pensavo fosse una scelta imprudente da parte sua.” Questa dichiarazione, resa dal testimone della stessa parte che chiede il riconoscimento del sacrificio, è devastante per la tesi difensiva.

Non è stata provata la natura del lavoro che lei svolgeva prima del matrimonio, il suo inquadramento professionale, il trattamento economico a cui avrebbe rinunciato. Non è stata provata alcuna chance lavorativa persa in costanza di matrimonio.

Dopo la separazione nel 2010 — quando la figlia aveva già 18 anni e viveva da sola — la moglie aveva tutto il tempo per rientrare nel mercato del lavoro. Non lo ha fatto. Non ha nemmeno provato di essersi attivata in questa direzione.

Il Tribunale conclude: la componente perequativo-compensativa non è riconoscibile perché il sacrificio professionale invocato non è stato provato.

Perché l’assegno assistenziale viene riconosciuto

Ma la componente perequativo-compensativa non è l’unica funzione dell’assegno divorzile. Esiste anche la funzione assistenziale pura — quella che spetta quando il richiedente non ha mezzi adeguati e non può procurarseli per ragioni oggettive, anche senza dimostrare un nesso causale con sacrifici familiari.

La Cassazione con l’ordinanza n. 26392 del 30 settembre 2025 — citata espressamente nella sentenza — ha ribadito che l’assegno divorzile può essere riconosciuto anche solo in funzione assistenziale, senza necessità di accertare la funzione perequativo-compensativa. Basta dimostrare l’inadeguatezza dei mezzi e l’impossibilità oggettiva di procurarseli.

Nel caso concreto, questa condizione ricorre chiaramente. La moglie ha 63 anni. Non ha mai lavorato dopo il matrimonio — non per una scelta provvidenzialmente documentata, ma di fatto. Non ha redditi propri. L’unico immobile disponibile — quello non abitato — non è messo a reddito, ma anche se lo fosse, il canone non garantirebbe l’autosufficienza economica. La sua età rende verosimile — come riconosce il Tribunale — che non possa migliorare la propria posizione lavorativa.

La funzione assistenziale dell’assegno è quindi integrata. Ma la misura è molto inferiore a quella della separazione.

La quantificazione: da 4.810 a 1.000 euro

La riduzione dall’assegno di separazione di 4.810 euro all’assegno divorzile di 1.000 euro è drastica ma motivata da elementi precisi.

In sede di separazione l’assegno viene determinato in funzione del tenore di vita coniugale — e il tenore di vita di questo matrimonio, con un medico specialista a pieno regime, era evidentemente molto alto. L’assegno divorzile ha una funzione diversa: non mantiene il tenore di vita matrimoniale, ma garantisce l’assistenza a chi non ha i mezzi per mantenersi.

In questa prospettiva il Tribunale considera: la moglie ha due appartamenti di proprietà, è priva di oneri di mutuo o di affitto, e l’immobile non abitato potrebbe essere messo a reddito. Il marito invece è in pensione con circa 2.793 euro mensili, ha debiti bancari per 3.000 euro al mese, e il suo patrimonio immobiliare è in parte in comproprietà e in parte destinato alla sua abitazione e a quella della figlia.

Il risultato è un assegno di 1.000 euro mensili con rivalutazione ISTAT annuale — nella stessa misura indicata dallo stesso marito come cifra subordinata nelle sue conclusioni.

La decorrenza è fissata al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio — non alla domanda — secondo la regola generale, in assenza di ragioni specifiche per anticiparla.

Il TFR: la questione temporale che decide tutto

La questione più tecnica e più interessante della sentenza riguarda la quota del TFR — il trattamento di fine rapporto.

L’art. 12-bis della L. n. 898/1970 prevede che il coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile e non passato a nuove nozze, ha diritto a una percentuale del TFR percepito dall’altro coniuge alla cessazione del rapporto di lavoro — anche se il TFR matura dopo la sentenza di divorzio. La percentuale è pari al 40% della parte del TFR riferibile agli anni di matrimonio.

La norma tutela il coniuge che durante il matrimonio non ha contribuito alla formazione della propria pensione o del proprio TFR perché si dedicava alla famiglia — riconosce che il TFR dell’altro coniuge è stato formato anche grazie al contributo indiretto del coniuge che gestiva la casa e i figli.

Ma la norma ha un presupposto temporale preciso che il Tribunale di Bologna applica con rigore: il TFR deve maturare dopo la proposizione della domanda di divorzio. Il diritto si forma nel momento in cui il rapporto di lavoro cessa e il TFR viene percepito — ma solo se quel momento sopravviene mentre il giudizio di divorzio è già pendente o dopo la sentenza.

Nel caso concreto: il marito è andato in pensione il 31 dicembre 2024 e ha maturato il diritto al TFR in quella data. La domanda di divorzio è stata depositata il 13 gennaio 2025 — quattordici giorni dopo.

Il TFR era già maturato prima della domanda. Non è ripartibile. Il diritto della moglie alla quota del TFR non sorge.

La tempistica — quattordici giorni di differenza — è determinante. Se il marito fosse andato in pensione il 1° febbraio 2025 invece del 31 dicembre 2024, il risultato sarebbe stato opposto.

Le considerazioni che emergono: il caso come specchio di scelte di vita e di prova

La sentenza del Tribunale di Bologna è interessante non solo per le questioni giuridiche che risolve, ma per la fotografia che offre di un modello familiare molto comune in una certa generazione — la donna che smette di lavorare al matrimonio, la divisione rigida dei ruoli, il marito che porta a casa il reddito e la moglie che gestisce la casa.

In questo contesto, il diritto ha cercato con la riforma delle Sezioni Unite del 2018 di valorizzare il contributo di chi ha sacrificato la propria carriera per la famiglia. Ma quella valorizzazione richiede prova. E la prova, a distanza di trent’anni, è difficile da costruire — i testimoni ricordano poco, i documenti sull’attività lavorativa interrotta sono spesso persi, le opportunità perse non lasciano tracce.

La moglie di questa vicenda era in una posizione potenzialmente difendibile sul piano del sacrificio professionale — aveva rinunciato a un lavoro, aveva gestito la famiglia. Ma non è riuscita a provarlo in modo convincente in giudizio. Il risultato è un assegno assistenziale ridotto invece di un assegno perequativo-compensativo pieno.

La regola pratica in sintesi

L’assegno divorzile può essere riconosciuto anche solo in funzione assistenziale — senza dimostrare un sacrificio professionale causalmente collegato alla disparità economica — quando chi lo chiede non ha mezzi adeguati e non può oggettivamente procurarseli. Ma la misura sarà inferiore a quella dell’assegno di separazione, e non sarà commisurata al tenore di vita matrimoniale. La quota del TFR spetta solo se il TFR matura dopo la proposizione della domanda di divorzio — anche un solo giorno di differenza può essere determinante. Chi si trova in una situazione simile deve documentare con cura i sacrifici professionali compiuti durante il matrimonio, perché quella prova — difficile da costruire a distanza di anni — è la differenza tra un assegno pieno e un assegno ridotto.




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