Voucher cloud & cybersecurity per Pmi e autonomi, compilazione delle domande dal 20 ottobre


1. In sintesi

Dalle ore 12 del 20 ottobre micro, piccole e medie imprese e lavoratori autonomi potranno precompilare la domanda di agevolazione per il c.d. “Voucher cloud & cybersecurity”, il contributo a fondo perduto concesso in regime de minimis.

L’incentivo, disciplinato dal Dm 18 luglio 2025, premia gli investimenti nell’adozione di soluzioni di cloud computing e di cybersecurity, in linea con gli obiettivi della Strategia italiana per la Banda Ultra larga 2023-2026 e con la normativa europea sulla cybersicurezza.

I criteri tecnici di accesso alla misura sono finalizzati a garantire l’effettivo upgrade tecnologico dei soggetti investitori.

L’incentivo è, infatti, subordinato all’acquisizione di soluzioni tecnologiche e digitali nuove e aggiuntive e/o più avanzate e sicure rispetto a quelle in uso.

Inoltre, è previsto all’accesso un requisito di connettività, consistente nella disponibilità di un contratto per la fornitura di servizi di connettività che abbia una velocità nominale o massima in download pari o superiore a 30 Mbps, a presidio della reale fruibilità dei servizi oggetto di agevolazione.

L’acquisto deve essere effettuato da fornitori qualificati, abilitati all’erogazione dei prodotti e servizi agevolabili tramite apposita procedura Mimit, definita dall’articolo 4 Dd 21 novembre 2025, e iscritti nell’elenco di cui al Dd 29 luglio 2026.

Il piano di spesa ammissibile, con un importo minimo di 4.000 euro, deve comprendere costi inquadrabili nelle 5 categorie previste normativamente:

a) soluzioni hardware cybersecurity;

b) soluzioni software cybersecurity;

c) servizi cloud infrastrutturali (IaaS) e di piattaforma (PaaS);

d) servizi cloud SaaS;

e) servizi di configurazione, monitoraggio e supporto continuativo dei servizi, ammesse entro il limite del 30% del piano di spesa complessivo e in via accessoria ad almeno una delle altre voci di spesa.

Le singole casistiche previste dalla disciplina, all’interno delle 5 categorie, sono da intendersi esemplificative e non esaustive; in questo senso le Faq ministeriali contribuiscono a chiarire l’inquadramento di specifici prodotti o servizi e ad ampliarne le soluzioni ammissibili.

Sono ammessi sia acquisti diretti, sia abbonamenti, sia una combinazione di entrambe le soluzioni.

Il Dd 4 agosto 2026 definisce l’iter di accesso all’agevolazione, secondo una procedura valutativa a sportello, con istruttoria condotta nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze, trasmissibili a partire dalle ore 12 del 10 novembre 2026 e fino alle ore 12 del 20 gennaio 2027.

2. I beneficiari del voucher: Pmi e lavoratori autonomi

Destinatari del voucher sono le micro, piccole e medie imprese, in possesso dei requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE e dall’allegato I del regolamento (Ue) n. 651/2014 (c.d. Gber) e i lavoratori autonomi operanti sul territorio nazionale.

Fra i requisiti di accesso delle imprese, l’articolo 4, comma 2, lettera e), Dm 18 luglio 2025 prevede l’assolvimento degli obblighi assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, ai sensi dell’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e del Dl 31 marzo 2025, n. 39.

Ai lavoratori autonomi è richiesto esclusivamente il possesso della partita Iva ed eventualmente l’iscrizione all’ordine professionale di riferimento, in base all’attività svolta.

La natura de minimis dell’aiuto comporta alcune importanti conseguenze:

  • l’inammissibilità delle imprese attive nei settori esclusi dall’articolo 1 del Regolamento (Ue) 2831/2023 (Regolamento de minimis);
  • il rispetto del plafond massimo di spesa previsto dal medesimo Regolamento.

La verifica del rispetto del plafond previsto dal Regolamento de minimis, pari a 300.000 euro (limite innalzato a decorrere dal 1° gennaio 2024 rispetto agli originari 200.000 euro), va effettuata avendo riguardo al triennio “mobile” di riferimento (calcolato a ritroso sui 1.095 giorni precedenti alla data di presentazione della domanda) e all’”Impresa Unica”, entità nel cui perimetro rientrano le sole imprese nazionali tra le quali esiste almeno una relazione di collegamento, diretta o indiretta, compresa quella tramite persone fisiche partecipi dell’attività d’impresa.

L’accesso al voucher è subordinato al rispetto del criterio tecnico di connettività.

Come precisa la recente Faq ministeriale n. 49, pubblicata il 15 settembre 2026, “Il soggetto beneficiario, alla data di presentazione della domanda, deve disporre di un contratto per la fornitura di servizi di connettività che abbia una velocità nominale o massima in download pari o superiore a 30 Mbps”.

La ratio è quella di sfruttare appieno le potenzialità degli investimenti in transizione digitale.

La misura resta preclusa ai soggetti che si trovino ex lege in condizioni di incapacità di beneficiare di agevolazioni pubbliche (ad esempio i soggetti destinatari di sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), Dlgs 231/2001 e di altre sanzioni che comportino il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione).

3. L’acquisto da fornitori qualificati

L’investimento deve essere effettuato dai soggetti abilitati, in esito alla procedura definita dall’articolo 4 Dd 21 novembre 2025, alla fornitura dei servizi e prodotti di cloud computing e cybersecurity.

Il Dm 18 luglio 2025 richiede che i servizi agevolabili, qualificati come servizi cloud di livello 1 (QC1) ai sensi del regolamento n. 21007/2024, siano forniti da soggetti privati abilitati dall’agenzia per la Cybersicurezza nazionale (Acn).

Dal momento che la qualifica QC1 rischiava di non essere pienamente rappresentativa dell’offerta rivolta al settore privato, il Mimit, con il supporto tecnico dell’Acn, ha delineato nel Dd 21 novembre 2025 un iter alternativo di abilitazione dei fornitori basato su un set di certificazioni, indicate all’Allegato 1 del decreto e variabili in funzione della categoria di prodotti/servizi offerti:

L’elenco dei fornitori qualificati, definito con Dd 29 luglio 2026, è consultabile sul sito Invitalia, al seguente link https://vcc-elencofornitori.npi.invitalia.it/, effettuando l’accesso alla piattaforma tramite i sistemi di identificazione previsti (Spid, Cie, Cns).

4. Le spese ammissibili

I piani di spesa ammissibili riguardano “uno o più servizi di cloud computing e cybersecurity comprendenti hardware, software e servizi cloud”.

Gli investimenti devono essere tassativamente inquadrati all’interno delle categorie previste dall’articolo 5, comma 1, lettera da a) a e), e dall’articolo 4, comma 2, lettere da a) a e) Dd 4 agosto 2026, con l’avvertenza (contenuta nelle Faq) che i servizi espressamente indicati sono da intendersi come elencazione meramente esemplificativa e non esaustiva:

a) soluzioni hardware cybersecurity: firewall, firewall di nuova generazione (NGFW), router/switch sicuri, dispositivi di prevenzione delle intrusioni (IDS/IPS);

b) soluzioni software cybersecurity, ammesse anche se erogate on premise e in modalità cloud (v. Faq n. 18 e 39): antivirus e antimalware, software di monitoraggio delle reti, soluzioni di crittografia dei dati, sistemi di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (Siem), software di gestione delle vulnerabilità;

c) servizi cloud infrastrutturali (IaaS) e di piattaforma (PaaS): virtual machine, servizi di storage & backup, network & security (inclusi connettività VPN e servizi DDoS), database;

d) servizi cloud SaaS, ammissibili sia in caso di soluzioni già pronte all’uso, sia configurabili o personalizzabili, sia gli sviluppi applicativi realizzati per il cliente, purché erogati in modalità Saas e non on premise (Faq n. 15 e 18): software di contabilità, soluzioni per la gestione delle risorse umane (Hrm), sistemi di gestione produttività/workflow (Erp) incluse soluzioni di produttività aziendale integrate con funzionalità di intelligenza artificiale, software per la gestione di contenuti digitali (Cms) ed e-commerce, strumenti per gestire le interazioni con i clienti (Crm) che includono, tra gli altri, i servizi di collaborazione e centralino virtuale (Ucc e Pabx), sistemi per erogare la formazione, dashboard di business intelligence Power BI (Faq n. 19);

e) servizi di configurazione, monitoraggio e supporto continuativo dei servizi, inclusi i servizi professionali, fatta eccezione per i servizi di formazione o di miglioramento delle competenze, anche se erogate tramite piattaforme software di e-learning offerte in modalità cloud (Faq n. 25) e dei servizi di mera consulenza (Faq n. 20).

Le spese della categoria e) sono ammissibili nella misura massima del 30% del complessivo piano di spesa e devono necessariamente risultare connesse a uno o più servizi rientranti nelle altre quattro categorie, in quanto servizi accessori a quelli funzionali all’upgrade tecnologico.

Non sono ammissibili, invece, le spese per hardware “generico”, privo di specifica funzione di cybersecurity, come l’acquisto di un server dotato di sistemi di virtualizzazione e di un sistema operativo aggiornato (v. Faq n. 36).

Le spese ammissibili devono soddisfare, coerentemente con la ratio dell’incentivo di supportare la transizione digitale, il criterio di novità/miglioramento:

  • soluzioni tecnologiche nuove e aggiuntive rispetto a quelle a disposizione del soggetto beneficiario;
  • soluzioni tecnologiche più avanzate e sicure rispetto a quelle in uso dal soggetto beneficiario.

Dunque, ne deriva l’esclusione delle spese connesse all’acquisizione di “uno o più prodotti e/o servizi aventi prestazioni analoghe a quelle dei prodotti e/o servizi già in uso dei soggetti beneficiari. Sono da ritenersi, altresì, escluse le spese sostenute per effettuare un aggiornamento di versione di un servizio o prodotto già in uso qualora non realizzi contestualmente un miglioramento sostanziale rispetto alla soluzione in uso, ad esempio attraverso l’introduzione di nuove funzioni di automazione o di intelligenza artificiale. Sono altresì escluse le spese connesse all’estensione di una licenza già in possesso o all’aumento del numero di postazioni licenziate o di utenze del soggetto proponenti”.

I servizi/prodotti agevolabili possono essere acquisiti tramite:

  • acquisto diretto di uno o più servizi/prodotti;
  • sottoscrizione di un abbonamento;
  • adottando una combinazione delle modalità sopra indicate.

In caso di acquisto diretto di uno o più servizi o prodotti, i piani di spesa devono avere una durata non superiore a 12 mesi, decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

In caso di abbonamento, la durata non può essere inferiore a 24 mesi e la sottoscrizione deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione; il beneficiario è tenuto a comunicare l’avvenuta sottoscrizione, tramite la procedura informatica, entro 60 giorni dalla medesima data, a pena di decadenza dalle agevolazioni concesse.

Qualora la durata dell’abbonamento ecceda tale termine, le spese ammissibili corrispondono unicamente all’importo dei canoni ricadenti nei primi 24 mesi di abbonamento.

La Faq n. 40 ha chiarito che anche un contratto relativo a servizi Cloud SaaS può essere qualificato come acquisto diretto, con conseguente applicazione del più breve termine di 12 mesi dalla concessione per il completamento del piano di spesa e l’effettuazione dei pagamenti.

5. Intensità dell’incentivo, cumulabilità ed erogazione

Il contributo a fondo perduto, riconosciuto in regime de minimis, spetta nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, entro l’importo di 20.000 euro e con una spesa minima di 4.000 euro.

La dotazione finanziaria complessiva, a valere sul Fondo sviluppo e coesione (Fsc) relative al periodo di programmazione 2014-2020, ammonta a 150 milioni di euro, con riserva territoriale sulle regioni del Mezzogiorno di 71.065.813,34 euro.

L’articolo 6, comma 2, Dm 18 luglio 2025 conferma la possibilità di cumulo “…con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento”.

Vale a dire che, in caso di cumulo con aiuti di Stato, devono essere rispettati l’intensità o l’importo massimo di aiuto stabiliti dai regolamenti di esenzione.

In caso di cumulo con altri aiuti de minimis, il cumulo non può eccedere il massimale di 300.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

Le agevolazioni sono erogate, su richiesta dei beneficiari, in due quote ovvero in una unica quota ad avvenuta ultimazione del piano di spesa.

L’erogazione può essere richiesta decorsi almeno 3 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione.

La prima quota, pari al 50% del contributo, può essere richiesta solo a seguito dell’avvenuto sostenimento di almeno il 50% del piano di spesa ammesso.

La seconda e ultima quota, pari all’importo residuo, richiede invece la presentazione della documentazione completa relativa all’intera spesa sostenuta, a seguito dell’ultimazione del piano.

6. La compilazione della domanda

L’articolo 5 e s. Dd 4 agosto 2026 definiscono l’iter di accesso all’agevolazione, secondo una procedura valutativa a sportello, con istruttoria condotta nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze. Ogni soggetto può presentare una sola domanda di agevolazione.

L’iter di presentazione della domanda si articola in due fasi distinte:

Fase 1) – Compilazione della domanda, dalle ore 12 del 20 ottobre 2026

Il legale rappresentante del soggetto richiedente (o il soggetto delegato) accede alla procedura informatica tramite Spid, Cns o Cie, inserisce le informazioni e i dati richiesti, carica gli allegati necessari, indica una casella di posta elettronica certificata attiva (il cui possesso è obbligatorio ai fini della presentazione), genera il modulo di domanda in formato pdf immodificabile e vi appone la firma digitale, ottenendo infine il “codice di predisposizione domanda” necessario per la fase successiva.

Fase 2) – Presentazione formale della domanda, dalle ore 12 del 10 novembre 2026 alle ore 12 del 20 gennaio 2027

Il richiedente accede nuovamente alla procedura informatica, inserisce il codice di predisposizione domanda e ottiene l’attestazione di avvenuta presentazione, unitamente al Codice unico di progetto (Cup), che dovrà essere riportato su ciascun giustificativo di spesa connesso al programma agevolato.

In caso di esaurimento delle risorse stanziate prima del 20 gennaio 2027, il Mimit comunica tempestivamente la chiusura anticipata dello sportello.

Le istanze eventualmente rimaste prive di copertura finanziaria restano sospese in attesa della liberazione di eventuali risorse dalle verifiche istruttorie in corso e, in mancanza di ulteriori risorse disponibili, si considerano decadute.

La domanda di agevolazione è resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e deve contenere, a titolo non esaustivo, i seguenti dati:

  • i dati anagrafici del richiedente e l’indirizzo Pec;
  • l’ubicazione dell’unità locale dove il piano di spesa esplica prevalentemente i propri effetti (ferma restando la possibilità che il piano riguardi più unità locali);
  • la dichiarazione sul possesso dei requisiti previsti dall’articolo 4 del decreto 18 luglio 2025, compresa la disponibilità di un contratto di connettività con velocità nominale o massima in download pari o superiore a 30 Mbps;
  • la dichiarazione sull’effettivo stato di partenza del richiedente in termini di adozione di servizi cloud e di cybersecurity e sul miglioramento atteso, con evidenza delle nuove soluzioni acquisite o di quelle più avanzate prescelte rispetto a quelle già in uso;
  • l’indicazione dei servizi e/o prodotti prescelti, con i relativi codici identificativi attribuiti dall’elenco fornitori, e della modalità di acquisizione (acquisto diretto e/o abbonamento);
  • l’indicazione dei fornitori prescelti, necessariamente ricompresi nell’elenco dei fornitori qualificati;
  • la durata prevista di realizzazione del piano di spesa o dell’abbonamento;
  • l’importo delle spese ammissibili e del contributo richiesto;
  • la dichiarazione relativa all’adempimento dell’obbligo assicurativo contro le calamità naturali.

In allegato alla domanda deve essere trasmessa la seguente documentazione:

  • le offerte per l’acquisto dei servizi o prodotti prescelti, recanti i relativi codici identificativi attribuiti dall’elenco e le singole voci di costo, dalle quali deve emergere con chiarezza lo stato di partenza del richiedente e l’effettivo upgrade garantito dai servizi oggetto dell’offerta ovvero, in caso di nuovo servizio, la circostanza che lo stesso non sia già nella disponibilità del richiedente;
  • l’eventuale ulteriore documentazione che sarà indicata nell’area dedicata alla misura del portale ministeriale.

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