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Il 23 settembre 2026 Conflavoro pmi e Fesica Confsal hanno siglato un accordo di rinnovo del Ccnl moda, pelletteria, calzaturiero, tessile e abbigliamento (Codice Cnel D028). Le variazioni apportate avranno effetto a decorrere dal 1° ottobre 2026. Vai al testo dell’accordo
Trattamento economico
Minimi retributivi
Incrementi retributivi da ottobre 2026 e gennaio 2027, consultabili nella “Banca dati”..
Indennità di qualificazione
Al lavoratore in possesso o che consegua un titolo di studio pertinente alla mansione svolta, di grado superiore al livello di inquadramento, viene corrisposta mensilmente un'”indennità di qualificazione” che, salvo diverso accordo tra le parti, sarà pari di norma al 10% della differenza retributiva tra il livello di inquadramento e il livello corrispondente al titolo di studio superiore. In caso di titolo di studio non pertinente alle mansioni svolte, l’importo è rimesso alla valutazione del datore di lavoro.
Indennità di cassa e maneggio di denaro
Viene elevata al 6% (della paga base nazionale conglobata) l’indennità di cassa e maneggio denaro.
Indennità di vacanza contrattuale
Introdotta l’indennità di vacanza contrattuale in caso di ritardo nel rinnovo del Ccnl, il cui importo viene determinato, per ciascun livello d’inquadramento, applicando al valore del minimo tabellare una percentuale pari al tasso di inflazione dell’anno precedente.
Scatti di anzianità
Vengono introdotti gli scatti di anzianità in sostituzione degli scatti di merito e professionalità.
Per il servizio prestato presso la stessa azienda o gruppo aziendale vengono previsti scatti di anzianità biennali per un massimo di 4 nei seguenti importi:
| Livello | Importo |
|---|---|
| 8º | € 13,00 |
| 7º | € 12,00 |
| 6° | € 10,50 |
| 5° | € 10,00 |
| 4º | € 8,50 |
| 3º | € 8,00 |
| 2º | € 7,50 |
| 1º | € 7,00 |
Viaggiatori e piazzisti
Ai viaggiatori o piazzisti per l’anzianità maturata presso la stessa azienda viene riconosciuto il diritto a maturare 4 aumenti biennali periodici di anzianità fissati nelle misure seguenti:
- 1ª categoria euro 10,00;
- 2ª categoria euro 9,00.
Gli aumenti periodici, che fanno parte della retribuzione e non saranno considerati agli effetti delle forme di retribuzione ad incentivo, decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Essi non assorbono né possono essere assorbiti da eventuali aumenti di merito o superminimi, salvo, per questi ultimi, i casi in cui tale assorbimento sia previsto.
Finanziamento all’Ente bilaterale EBIASP
L’obbligo contributivo al fondo Ebiasp (€ 7,50 di cui € 6,50 a carico dell’azienda e € 1,00 a carico del dipendente) viene previsto anche durante il periodo di prova e per tutti i lavoratori a tempo indeterminato o a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale, inclusi gli apprendisti, i collaboratori e i Quadri.
L’Edr di € 25,00, che l’azienda deve versare al lavoratore in caso di omissione del predetto versamento, ha natura retributiva e concorre alla determinazione di tutti gli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, compreso il t.f.r..
Assistenza sanitaria integrativa
L’Edr che l’azienda che ometta il versamento della quota mensile a Fondosani è tenuta ad erogare ha natura retributiva e concorre alla determinazione di tutti gli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, compreso il t.f.r..
Periodo di prova
La durata del periodo di prova viene così modificata:
- 6 mesi per i livelli Quadro e 1º;
- 5 mesi per i livelli 2° e 3º;
- 3 mesi per il livello 4°;
- 2 mesi per i livelli 5°S, 5°, 6°S e 6°;
- 1 mese per il livello 7º.
Non è assoggettabile al periodo di prova il lavoratore assunto nuovamente dalla medesima impresa e per le medesime mansioni qualora abbia prestato la propria attività con contratto subordinato per un periodo complessivo di almeno 9 mesi nell’arco dei 2 anni antecedenti la data della nuova assunzione.
Nel corso del periodo di prova, il rapporto potrà essere risolto in qualsiasi momento, da entrambi le parti, senza preavviso, con diritto al TFR, ai ratei delle mensilità aggiuntive e all’indennità sostitutiva delle ferie non godute.
In caso di assunzione a tempo parziale, la durata del periodo di prova è la medesima di quella prevista per il personale a tempo pieno. Nel part-time verticale la durata del periodo di prova si calcola tenendo conto soltanto dei periodi di lavoro in cui la prestazione lavorativa viene effettivamente resa.
Per i contratti a termine la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto e, in ogni caso, non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni, per i rapporti con durata non superiore a 6 mesi, e a 30 giorni, per quelli superiori a 6 mesi e inferiore a 12 mesi.
Nei rapporti da 12 mesi in poi, il periodo di prova deve essere calcolato moltiplicando un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario, anche oltre la durata massima di 30 giorni stabilita per contratti a termine di durata inferiore ai 12 mesi.
Qualora il contratto a termine sia preceduto da altri rapporti di lavoro tra le medesime parti, il patto di prova può essere apposto al contratto a condizione che le precedenti esperienze non abbiano consentito la sperimentazione nelle specifiche mansioni e modalità dedotte in contratto.
In caso di sopravvenienza di eventi quali malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori, il periodo di prova è prolungato in misura corrispondente alla durata dell’assenza, qualora il lavoratore sia in grado di riprendere il servizio entro 3 mesi.
Periodo di preavviso
Fatti salvi i periodi di preavviso già in corso alla data di rinnovo del Ccnl, ai quali continua ad applicarsi la disciplina previgente, i termini di preavviso sono stati modificati.
Malattia
Conservazione del posto
Il diritto alla conservazione del posto di lavoro cessa qualora il lavoratore raggiunga complessivamente 13 mesi di assenza (394 giorni di calendario), aumentati a 15 (456 giorni di calendario) in caso di patologie di grave entità nell’arco di 30 mesi consecutivi.
L’obbligo di conservazione del posto cessa comunque ove nell’arco di 30 mesi si raggiungano i limiti predetti anche con più malattie.
I giorni di assenza dei lavoratori fragili, dei lavoratori affetti da malattie di particolari gravità, quali patologie oncologiche, malattie che richiedono il trapianto, patologie gravi e continuative che comportino terapie salvavita periodicamente documentate da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale, per sottoporsi alle cure, anche mediante ricovero ospedaliero o in regime di day hospital, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia.
Per tali lavoratori inoltre il periodo di comporto è raddoppiato.
Trattamento economico
Durante il periodo di malattia il lavoratore non in prova ha diritto a percepire le seguenti aliquote della retribuzione normale comprensiva dell’indennità erogata dall’Inps:
A) dal 1º al 3º giorno di malattia: 100% per tutti gli eventi di malattia con prognosi superiore a 5 giorni.
B) Per gli eventi con prognosi breve (inferiore o uguale a 5 giorni):
- 100% per il 1° evento nell’anno (1º gennaio – 31 dicembre);
- 66% per il 2° ed il 3° evento nell’anno;
- 50% dal 4° evento nell’anno.
Non saranno considerate tra gli eventi di malattia breve le seguenti patologie: malattie oncologiche e/o degenerative che richiedono terapie salvavita debitamente certificate, sindromi invalidanti attinenti al ciclo mestruale, debitamente certificate dal medico ginecologo.
C) Dal 4º giorno di malattia:
- operai: 100% della retribuzione netta normale fino al 180º giorno di malattia. In aggiunta, al lavoratore ammalato l’azienda riconoscerà una indennità pari al 50% della retribuzione normale per i periodi di malattia eccedenti il 6º mese compiuto e fino al termine del periodo di conservazione del posto.
- Intermedi e impiegati: intera retribuzione per i primi 4 mesi di ogni malattia e metà retribuzione per i successivi mesi fino al termine del periodo di conservazione del posto.
Per gli eventi di malattia già in corso alla data di rinnovo nonché nei casi di prosecuzione di una precedente malattia, continua ad applicarsi la disciplina contrattuale previgente.
Infortunio
L’indennità carico azienda, in caso di infortunio sul lavoro, deve essere tale da permettere al lavoratore di raggiungere il 100% della retribuzione lorda globale di fatto fino a guarigione clinica.
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