Quello che decide l’incasso dell’impresa non è l’importo del finanziamento, è la parte coperta dalla garanzia del Confidi. La Camera di commercio dell’Emilia ha approvato il bando CF26 con la determinazione del Dirigente Area 1 n. 2026000152 del 14 settembre 2026, dotazione 300.000 euro. Il contributo è il 5% dell’ammontare del finanziamento coperto da garanzia, a prescindere dalla durata, fino a 4.000 euro per impresa.
Lo sportello apre alle ore 10:00 del 6 ottobre 2026 e chiude alle ore 16:00 del 30 gennaio 2027. Due condizioni pesano più delle altre: la domanda la trasmette il Confidi e non l’impresa, e l’elenco dei Confidi ammessi si è chiuso il 15 settembre con sei nomi.
Bando CF26 della Camera di commercio dell’Emilia: i cinque punti che decidono la domanda
- Cosa è: contributo a fondo perduto pari al 5% della quota di finanziamento coperta dalla garanzia del Confidi, fino a 4.000 euro. Non è parametrato a nessuna spesa.
- Per chi: micro, piccole e medie imprese con sede legale oppure unità locale operativa attiva a Parma, Piacenza o Reggio Emilia, socie di uno dei sei Confidi ammessi, con finanziamento garantito e già erogato.
- Quanto: 5% della quota garantita, dotazione di 300.000 euro. Il tetto di 4.000 euro si tocca con 80.000 euro garantiti.
- Quando: dalle 10:00 del 6 ottobre 2026 alle 16:00 del 30 gennaio 2027, in ordine cronologico, e comunque entro otto mesi dall’erogazione.
- Come: trasmissione a cura del solo Confidi su Restart di InfoCamere, sezione Intermediari. L’impresa compila e firma, ma non ha il canale per spedire.
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5%Della quota coperta da garanzia
4.000€Tetto del contributo per impresa
6Confidi abilitati a trasmettere
| Voce | Cosa prevede il bando CF26 | Articolo |
|---|---|---|
| Beneficiario | L’impresa. Il Confidi è solo l’intermediario che trasmette | Art. 1 c. 2 |
| Contributo | 5% del finanziamento coperto da garanzia, massimo 4.000 euro | Art. 6 c. 2 |
| Regime | De minimis, Reg. (UE) 2023/2831, e Reg. (UE) 1408/2013 per l’agricolo | Art. 4 |
| Finestra | Dalle 10:00 del 06/10/2026 alle 16:00 del 30/01/2027 ed entro 8 mesi dall’erogazione | Art. 7 cc. 1 e 6 |
Cos’è il bando CF26 e su che cosa si calcola il contributo
Il Confidi entra quando una PMI non ha garanzie patrimoniali sufficienti: garantisce alla banca la propria impresa socia e paga al posto suo se il debito non viene onorato. La copertura non arriva quasi mai al 100% del prestito, e la percentuale la fissano la convenzione con la banca e il singolo affidamento, non questo bando.
Il punto che decide l’importo è la base di calcolo. L’art. 6, comma 2 riconosce il 5% dell’ammontare complessivo del finanziamento coperto da garanzia, e la nota 3 dice cosa significa: la somma che il Confidi è tenuto a rimborsare in caso di insolvenza, non l’importo nominale del prestito. Sullo stesso prestito da 100.000 euro il contributo vale 4.000 euro con copertura all’80%, 2.500 con copertura al 50%.
Il contributo non rimborsa nulla di quello che l’impresa ha speso per la garanzia: spese ammissibili non ne esistono e non si rendiconta nulla. Chi cerca uno strumento che abbatta il costo del denaro guarda altrove, per esempio al Fondo di garanzia PMI, che arriva all’80% sugli investimenti.
I sei Confidi ammessi: fuori da quell’elenco non si entra
L’avviso per i Confidi si è chiuso alle 12:00 del 15 settembre 2026 con sei manifestazioni di interesse, tutte in regola; l’elenco è stato approvato con la determinazione n. 2026000156 del 17 settembre. Sono organismi iscritti all’albo dell’art. 106 del Testo unico bancario oppure nell’elenco dell’art. 112.
| Confidi ammesso alla Misura | Provincia della sede legale |
|---|---|
| Agrifidi Emilia Società Cooperativa | Parma |
| Agrifidi Modena Reggio Ferrara Società Cooperativa | Modena |
| Artigiancredito Consorzio Fidi della Piccola e Media Impresa | Firenze |
| Confidi Parma Società Consortile per Azioni | Parma |
| Fider Società Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi | Bologna |
| Società Cooperativa di Garanzia fra Commercianti, Garcom | Piacenza |
Attenzione. L’elenco è chiuso e nominativo, e per i Confidi non è prevista riapertura. Un’impresa socia di un organismo che non compare in tabella non può presentare domanda: nessun altro può trasmetterla. La prima telefonata non è alla Camera di commercio, è al proprio Confidi.
Chi può presentare domanda
Dimensione, qualifica di socia e finanziamento
Valgono i parametri della Raccomandazione 2003/361/CE, misurati in occupati (ULA) e non in dipendenti: sotto 10 ULA e 2 milioni la micro, sotto 50 e 10 milioni la piccola, sotto 250 con 50 milioni di fatturato oppure 43 di totale di bilancio la media. La condizione che seleziona è un’altra (art. 5, comma 3, lettera j): essere socia di uno dei Confidi aderenti e aver acceso un finanziamento garantito dallo stesso Confidi, già erogato alla data della domanda.
Il territorio: la sede legale non deve per forza stare nelle tre province
L’art. 5, comma 3, lettera a) chiede la sede legale oppure un’unità locale operativa iscritte e attive al Registro delle imprese della circoscrizione camerale, dalla domanda fino all’erogazione. Una società con sede legale a Milano e un’unità locale operativa a Reggio Emilia rientra; un magazzino o un deposito no, il bando li esclude.
I requisiti che escludono in silenzio
Diritto annuale camerale pagato, DURC regolare (lo acquisisce d’ufficio la Camera), assenza di procedure concorsuali salvo il concordato in continuità già omologato, requisiti antimafia, impresa non in difficoltà secondo il Reg. (UE) 651/2014, nessuna condanna ostativa né sanzione interdittiva del D.Lgs. 231/2001, regolarità con l’assicurazione contro i danni catastrofali della L. 213/2023. Su diritto annuale e DURC ci sono 15 giorni per rimettersi in regola, poi scatta l’inammissibilità. La polizza va indicata con numero, data ed emittente, oppure si cita la norma che esonera: è il campo che si lascia in bianco per abitudine. Restano fuori le imprese con forniture in essere verso la Camera, anche gratuite, e quelle con attività esclusivamente o prevalentemente finanziaria (art. 5, comma 2).
Una sola domanda, un solo contributo all’anno
La domanda è una e riguarda un unico finanziamento: le successive sono irricevibili (art. 6, comma 3 e art. 7, comma 14). Chi ha due operazioni garantite deve scegliere, e la scelta è aritmetica: la quota garantita più alta.
Quanto si ottiene: l’aritmetica del 5% e il punto di saturazione
Il tetto si satura a 80.000 euro di quota garantita, perché 4.000 diviso 0,05 fa 80.000: sopra quella soglia il contributo non cresce di un euro. Non è lo scenario tipico di una microimpresa, ed è il motivo per cui “fino a 4.000 euro” è il caso limite, non l’importo medio.
| Finanziamento erogato | Garanzia | Quota garantita | 5% della quota | Contributo concesso | Accredito netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.000 euro | 80% | 24.000 euro | 1.200 euro | 1.200 euro | 1.152 euro |
| 100.000 euro | 50% | 50.000 euro | 2.500 euro | 2.500 euro | 2.400 euro |
| 100.000 euro | 80% | 80.000 euro | 4.000 euro | 4.000 euro, tetto centrato | 3.840 euro |
| 200.000 euro | 60% | 120.000 euro | 6.000 euro | 4.000 euro, ridotto al tetto | 3.840 euro |
Il bando non fissa importi minimi o massimi di finanziamento, non impone una percentuale minima di garanzia e non vincola la finalità del prestito, che va comunque dichiarata nel modulo. La dotazione copre 75 contributi al tetto.
Il contributo in dichiarazione e in contabilità
L’art. 6, comma 4 applica la ritenuta del 4% a titolo di acconto prevista dall’art. 28, comma 2 del D.P.R. 600/1973. Su 4.000 euro concessi sul conto ne arrivano 3.840, ma quei 160 euro non sono una decurtazione: sono acconto d’imposta, si recuperano in dichiarazione.
La stessa norma serve anche a qualificarlo: l’art. 28 si applica ai contributi corrisposti alle imprese esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali. Qui nessun investimento è agganciato, quindi non è un contributo in conto impianti: è in conto esercizio, voce A5 del conto economico, e concorre a formare il reddito d’impresa. Sulla competenza l’art. 4, comma 6 del bando considera l’aiuto concesso quando l’impresa acquisisce il diritto a riceverlo: l’esercizio lo fissa il provvedimento dirigenziale, non il bonifico. Ai fini IRAP l’art. 5, comma 3 del D.Lgs. 446/1997 fa concorrere al valore della produzione i contributi erogati in base a norma di legge, salvo quelli correlati a costi indeducibili, e qui costi correlati non ce ne sono. Per chi chiude la pratica a cavallo d’anno: l’art. 28 è abrogato dal 1° gennaio 2027 dal testo unico su versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025), la ritenuta resta del 4% e cambia solo la norma che la ospita.
Come si presenta la domanda: il Confidi invia, l’impresa firma
La domanda viaggia esclusivamente su Restart di InfoCamere, che non è un portale camerale, e la trasmette solo il Confidi dalla sezione Intermediari, indicando come “richiedente” l’impresa per cui agisce (art. 7, commi 1 e 3). L’accesso è con SPID, CNS o CIE, e una domanda arrivata per altri canali è irricevibile.
- Verifica il Confidi: uno dei sei, e quello che ha garantito il tuo finanziamento.
- Controlla l’operazione: garanzia rilasciata e finanziamento già erogato. Un’operazione solo deliberata non vale.
- Compila il modulo CF26 solo nei campi editabili del PDF: compilato a mano, fa escludere la pratica.
- Firma in CAdES il modulo e i due allegati, cioè file .p7m: Restart non accetta altri formati.
- Consegna il fascicolo al Confidi, che carica tutto su Restart e paga l’imposta di bollo con PagoPA durante l’invio.
Gli allegati sono tre e nessuno di più: modulo CF26, copia della fideiussione del Confidi e documentazione bancaria di erogazione (art. 7, comma 9). Della conformità della domanda risponde il Confidi (art. 8, comma 1): il controllo del fascicolo prima dell’invio si può pretendere. Le comunicazioni arrivano al domicilio digitale del Registro delle imprese, quindi una PEC scaduta ferma anche la richiesta di integrazione.
Consiglio operativo. Dal 18 settembre 2026 la pratica si può già precaricare su Restart di InfoCamere, ma l’invio anticipato viene respinto per incoerenza con i termini del bando. Caricare tutto prima e premere invio alle 10:00 del 6 ottobre è l’unico modo per stare in testa.
Attenzione. Tre difetti fanno escludere la pratica senza soccorso istruttorio (art. 7, comma 10): domanda priva del modulo, modulo compilato a mano, modulo firmato da un soggetto diverso dal titolare o dal legale rappresentante. Non arriva una richiesta di integrazione, arriva l’esclusione: resta solo una domanda nuova, se i termini sono aperti.
Il conto degli otto mesi, che taglia fuori le operazioni vecchie
L’art. 7, comma 6 impone che la domanda arrivi entro otto mesi dall’erogazione del finanziamento, fermo il termine ultimo del 30 gennaio 2027. Il bando quel conto non lo fa, noi sì: chi ha incassato il finanziamento prima del 6 febbraio 2026 resta fuori, gli otto mesi scadono prima dell’apertura.
| Data di erogazione | Scadenza degli otto mesi | Finestra utile per la domanda |
|---|---|---|
| 10 gennaio 2026 | 10 settembre 2026 | Nessuna, il termine scade prima dell’apertura |
| 1° marzo 2026 | 1° novembre 2026 | Dal 6 ottobre al 1° novembre 2026, 26 giorni |
| 30 maggio 2026 | 30 gennaio 2027 | Tutta la finestra dello sportello |
Istruttoria, integrazioni e obblighi dopo la concessione
Sportello a esaurimento, ordine cronologico di spedizione, niente graduatorie né punteggi. Se i fondi non bastano, l’ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa fino a concorrenza delle risorse residue: può ricevere meno del dovuto. La Camera può chiudere in anticipo a risorse esaurite e riaprire i termini se ne avanzano (art. 2, commi 3 e 4).
Le domande incomplete sono inammissibili. Dove il difetto è sanabile la Camera ha facoltà di chiedere un’integrazione, con 15 giorni per rispondere. L’effetto pesa più della richiesta: l’istruttoria si sospende e, per l’ordine cronologico di concessione e liquidazione, conta il momento in cui l’integrazione viene trasmessa alla PEC camerale, non il giorno dell’invio originario (art. 9, comma 4). La priorità non si rischia, si perde: rispondere in 24 ore serve a riprendere posizione presto, non a conservarla.
Gli obblighi dell’art. 10 sono tre, a pena di decadenza: rispettare le condizioni del bando, fornire nei tempi la documentazione richiesta, conservare per almeno dieci anni dal provvedimento di erogazione la documentazione della richiesta. La revoca scatta per perdita dei requisiti, dichiarazioni mendaci, esito negativo dei controlli (anche a campione) e rinuncia: il contributo si restituisce maggiorato degli interessi legali, non al tasso BCE aumentato di cinque punti.
Un dato che non possiamo darti: il bando non fissa alcun termine per la conclusione dell’istruttoria né per la liquidazione. Sul sito camerale c’è un regolamento sui termini dei procedimenti che indica 90 giorni, ma è l’atto della Camera di commercio di Parma del 2011, mai riadottato dopo la fusione. Finché non esce un dato ufficiale, i tempi non sono scritti.
Cumulabilità, de minimis e verifica nel RNA
Il contributo è concesso in de minimis ai sensi del Reg. (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023: massimale di 300.000 euro nell’arco di tre anni per impresa unica, su base mobile a ritroso da ogni nuova concessione (art. 3, paragrafo 2). Le imprese agricole sono ammesse con il de minimis agricolo del Reg. (UE) 1408/2013 e il massimale di 50.000 euro nell’arco di tre anni (art. 4, comma 4).
Il cumulo non è libero. L’art. 4, commi 8 e 9 lo ammette con altri de minimis fino al massimale pertinente, con aiuti in esenzione o autorizzati nel rispetto dei massimali di quelle discipline, e con aiuti privi di costi ammissibili individuabili. Prima di sommare due misure conviene avere chiara la differenza tra cumulo e doppio finanziamento. Se il prestito garantito compra beni strumentali, il confronto naturale è con la Nuova Sabatini in Emilia-Romagna: aiuti distinti, massimali da controllare prima.
Consiglio operativo. La Camera verifica la soglia nel Registro Nazionale Aiuti prima di concedere (art. 4, comma 7): se il massimale viene superato riduce il contributo, se era già esaurito prima della domanda la esclude. Controlla il plafond residuo dell’impresa unica su rna.gov.it, contando gli aiuti concessi anche se non ancora incassati. Per l’agricolo la banca dati è il SIAN.
Chi valuta più misure trova nella stessa Camera il bando BI26 sull’export e, fuori dalle tre province, il censimento mensile dei bandi a fondo perduto aperti in tutta Italia.
Gli errori che fanno respingere la domanda
- Presentare su un finanziamento non ancora erogato. Serve il documento bancario di erogazione.
- Dare per scontato che il proprio Confidi sia dentro: l’elenco si è chiuso il 15 settembre 2026 e ne ammette sei, quindi la prima verifica è se il proprio consorzio è fra quelli.
- Compilare il modulo a mano o farlo firmare al consulente. Esclusione immediata, senza integrazione.
- Lasciare in bianco il riquadro della polizza catastrofale. Va compilato anche da chi è esonerato.
Domande frequenti sul bando CF26
La domanda la manda l’impresa o il Confidi?
Il Confidi, in via esclusiva, dalla sezione Intermediari di Restart: l’impresa compila e firma, ma non ha il canale per spedire.
Come si calcola il contributo?
È il 5% del finanziamento coperto dalla garanzia del Confidi, a prescindere dalla durata, con il tetto di 4.000 euro.
Che cosa vuol dire “finanziamento coperto da garanzia”?
È la somma che il Confidi deve rimborsare alla banca in caso di insolvenza, non l’importo nominale del prestito. Su un prestito da 80.000 euro garantito al 60% la base è 48.000 euro e il contributo 2.400 euro.
Quanto deve essere grande l’operazione per arrivare a 4.000 euro?
Servono 80.000 euro di quota garantita: 100.000 euro garantiti all’80% oppure 160.000 al 50%. Oltre quella soglia il contributo resta fermo.
Il bando rimborsa il costo della garanzia o gli interessi?
No: la base è la quota garantita, non i costi sostenuti. Nel bando non esiste un articolo sulle spese ammissibili.
La sede legale deve stare nelle tre province?
No: basta la sede legale oppure un’unità locale operativa iscritta e attiva nella circoscrizione camerale. Magazzini e depositi non valgono.
Il contributo è soggetto a ritenuta?
Sì, il 4% a titolo di acconto (art. 28, comma 2 del D.P.R. 600/1973): su 4.000 euro concessi l’accredito è 3.840 euro, la differenza si recupera in dichiarazione.
Si cumula con altri incentivi?
Sì, a condizioni: con altri de minimis fino a 300.000 euro nell’arco di tre anni per impresa unica, con aiuti in esenzione o autorizzati nel rispetto dei loro massimali e con aiuti privi di costi ammissibili individuabili.
Quanto tempo passa dalla domanda all’accredito?
Il bando non lo dice e non esiste un regolamento vigente della Camera dell’Emilia che copra il punto: chi promette una tempistica se la sta inventando.
Che cosa succede se arriva una richiesta di integrazione?
L’istruttoria si sospende e hai 15 giorni per rispondere, pena l’inammissibilità. L’ordine cronologico si ricalcola sulla data in cui l’integrazione arriva alla PEC camerale: la posizione iniziale è persa.
Come procedere: i prossimi passi
- Chiedi al Confidi se è tra i sei e con quale percentuale di garanzia ha coperto il finanziamento: è il numero che decide il contributo.
- Recupera la data di erogazione e conta gli otto mesi.
- Controlla con il commercialista il plafond de minimis residuo nel RNA.
- Scarica il modulo CF26 e l’elenco dei Confidi aderenti dalla pagina camerale.
- Compila il PDF a video, firma in CAdES, fai precaricare la pratica al Confidi.
Non sai se il tuo Confidi è tra i sei o quanto vale la tua quota garantita? Compila il form in alto alla pagina: ti ricontattiamo noi di Incentivimpresa.
Fonte ufficiale: Bando CF26 a sostegno dell’accesso al credito tramite Organismi di Garanzia Collettiva Fidi, Anno 2026, Allegato A alla determinazione n. 2026000152 del 14/09/2026, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura dell’Emilia.
Albo camerale: determinazione n. 2026000152 e determinazione n. 2026000156 del 17/09/2026 sull’elenco dei Confidi.
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