Premesso che
1. la società Novatosc S.r.l. ha presentato alla Regione Toscana il progetto per la realizzazione, presso il polo impiantistico di Legoli nel Comune di Peccioli, di un “impianto di ossidazione termica mediante tecnologia flameless con recupero di materia”, sottoposto a procedimento di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR);
2. ad oggi la società Novatosc S.r.l. risulta partecipata per l’85% da Belvedere S.p.A. e per il 15% da OXOCO S.r.l.; Belvedere S.p.A. è a sua volta una società partecipata dal Comune di Peccioli e da azionariato privato, mentre OXOCO è la società titolare della tecnologia utilizzata nel progetto;
3. il progetto riguarda un impianto di rilevanti dimensioni, destinato al trattamento di ingenti quantitativi di rifiuti e caratterizzato da una vita utile pluridecennale, la cui eventuale realizzazione inciderebbe pertanto nel lungo periodo sull’assetto impiantistico e sulla politica dei rifiuti dell’ATO Toscana Costa e dell’intera Regione;
4. la richiesta autorizzatoria riguarda un quantitativo massimo di 177.000 tonnellate annue di rifiuti solidi, cui si aggiungono fino a 75.000 tonnellate annue di percolati;
5. la documentazione economico-finanziaria predisposta in relazione al progetto ha quantificato l’investimento complessivo nell’ordine di 125 milioni di euro;
6. a fronte della rilevanza economica dell’investimento, non risulta ad oggi definito in maniera compiuta e pubblicamente conoscibile il quadro finanziario definitivo attraverso il quale dovrà essere sostenuta la realizzazione dell’impianto, anche alla luce del venir meno dell’ipotesi di partecipazione diretta di RetiAmbiente al capitale di Novatosc;
7. appare pertanto necessario chiarire quali soggetti sosterranno l’investimento, attraverso quali forme di capitale e finanziamento e quali saranno i meccanismi di remunerazione dello stesso, nonché escludere che gli oneri e i rischi economici dell’operazione possano essere trasferiti, direttamente o indirettamente, sul sistema pubblico di gestione dei rifiuti e sulla tariffa corrisposta dalla cittadinanza;
8. nel giugno 2026 l’Assemblea dei soci di RetiAmbiente ha approvato il nuovo Piano industriale della società, nel quale non è stata confermata, allo stato attuale, la prevista acquisizione del 34% del capitale di Novatosc precedentemente ipotizzata;
9. lo stesso Piano industriale mantiene tuttavia l’ossicombustore di Peccioli all’interno dello scenario impiantistico di riferimento di RetiAmbiente, determinando una situazione nella quale RetiAmbiente non partecipa attualmente alla società Novatosc ma continua a contemplare l’impianto nella propria programmazione industriale;
10. la Giunta regionale della Toscana ha recentemente espresso il proprio assenso alla compatibilità ambientale del progetto;
Richiamato che
• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, disciplina la gestione dei rifiuti secondo una precisa gerarchia che attribuisce priorità alla prevenzione della produzione dei rifiuti e, successivamente, alla preparazione per il riutilizzo, al riciclaggio, al recupero di altro tipo e, soltanto come ultima opzione, allo smaltimento;
• la legge regionale Toscana 18 maggio 1998, n. 25, recante “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”, disciplina la programmazione regionale in materia e, all’articolo 4, prevede espressamente interventi volti a limitare la produzione dei rifiuti;
• la medesima legge attribuisce alla Regione Toscana funzioni di pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo in materia di gestione dei rifiuti e individua nel Piano regionale lo strumento fondamentale di programmazione del settore;
• la legge regionale Toscana 4 giugno 2020, n. 34, recante “Disposizioni in materia di economia circolare per la gestione dei rifiuti”, individua espressamente tra le proprie finalità la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti, l’estensione del ciclo di vita dei prodotti, la valorizzazione degli scarti e l’impiego di materiali e prodotti riciclati;
• l’articolo 2 della L.R. 34/2020 prevede l’individuazione del fabbisogno impiantistico necessario per il trattamento dei rifiuti prodotti non reimpiegabili, nell’ambito di una strategia finalizzata alla riduzione complessiva dei rifiuti, all’aumento del riciclo, al reimpiego e al riuso;
• l’articolo 5 della stessa L.R. 34/2020 stabilisce che, nell’ambito delle autorizzazioni regionali degli impianti interessati dalla norma, la Regione tenga conto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti previsti dall’articolo 179 del D.Lgs. 152/2006, del principio di prossimità e del fabbisogno impiantistico stimabile in relazione alle specifiche quantità di rifiuti prodotti e non reimpiegabili;
• il Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Piano regionale dell’economia circolare individua tra gli obiettivi della programmazione regionale la riduzione della produzione dei rifiuti e la massimizzazione del riciclo e del recupero, con la conseguente riduzione dello smaltimento finale;
Considerato che
• la politica regionale dei rifiuti deve essere conseguentemente orientata alla progressiva riduzione della produzione dei rifiuti e, in particolare, del rifiuto residuo, attraverso politiche di prevenzione, responsabilità estesa dei produttori, riuso, raccolta differenziata di qualità, riciclo e recupero di materia;
• la realizzazione di un impianto di tali dimensioni e con una vita utile pluridecennale rischia di determinare un fenomeno di lock-in impiantistico, condizionando nel lungo periodo la programmazione del ciclo dei rifiuti alla necessità economica e industriale di assicurare adeguati flussi di materiale all’impianto;
• tale rischio pone una questione di fondo rispetto alla coerenza tra la realizzazione dell’impianto e gli stessi obiettivi regionali di progressiva riduzione del rifiuto residuo;
• la programmazione impiantistica dovrebbe essere costruita sulla quantità di rifiuto residuo prevista a seguito del conseguimento degli obiettivi di prevenzione, riuso e riciclo e non assumendo come strutturali gli attuali livelli di produzione;
• nel corso dell’istruttoria è stata inoltre posta la questione della corrispondenza tra i quantitativi massimi richiesti dal progetto e gli effettivi fabbisogni di chiusura del ciclo dell’ATO Toscana Costa;
• la documentazione relativa al progetto contempla flussi provenienti dall’ATO Toscana Costa e, nell’ambito delle successive valutazioni, anche la possibilità di ricorrere a flussi provenienti da altri territori, ponendo quindi una questione circa il possibile bacino di approvvigionamento dell’impianto nel lungo periodo qualora diminuissero i quantitativi di rifiuto residuo prodotti sul territorio;
Considerato inoltre che
• l’impianto proposto utilizza una tecnologia innovativa di ossidazione termica flameless, differente dagli impianti di combustione tradizionale;
• nel corso del procedimento autorizzativo ARPAT e gli altri organismi tecnici competenti hanno richiesto approfondimenti, integrazioni e prescrizioni riguardanti, tra l’altro, le emissioni gassose, i relativi sistemi di misurazione e monitoraggio, la modellazione della dispersione degli inquinanti e il Piano di monitoraggio e controllo;
• rispetto alle cosiddette “perle vetrose” prodotte dal processo, ARPAT ha evidenziato il carattere nuovo del materiale e la natura innovativa del processo produttivo, rilevando criticità rispetto alla presenza di alcuni elementi e, in particolare, di alcuni metalli pesanti, ed escludendone l’utilizzo in forma sciolta, pur rilevando la stabilità della matrice vetrosa nelle condizioni esaminate e individuando possibili utilizzi in matrici legate;
• tali elementi, pur non configurando una valutazione negativa dell’impianto da parte degli organismi tecnici, evidenziano la complessità e il carattere innovativo del processo e rendono necessario un approccio improntato alla massima cautela;
Ritenuto che
• la compatibilità ambientale e l’autorizzabilità di un impianto non coincidano automaticamente con la sua necessità e opportunità sotto il profilo della programmazione pubblica del ciclo dei rifiuti;
• la Regione Toscana debba programmare il proprio fabbisogno impiantistico partendo dagli obiettivi di riduzione del rifiuto residuo attesi nel medio e lungo periodo, dimensionando conseguentemente gli impianti necessari;
• la realizzazione di una grande infrastruttura destinata a operare per decenni possa determinare una contraddizione tra l’interesse economico alla piena utilizzazione dell’impianto e l’interesse pubblico alla progressiva riduzione dei quantitativi di rifiuto residuo;
• la provincia di Pisa e la Valdera siano già interessate da una significativa presenza di infrastrutture destinate al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti e non possano essere considerate automaticamente il territorio sul quale concentrare ulteriormente la chiusura del ciclo regionale;
Il Consiglio Comunale di Pisa esprime
• la propria contrarietà alla realizzazione dell’impianto di ossidazione termica mediante tecnologia flameless proposto da Novatosc S.r.l. a Legoli, nel Comune di Peccioli;
• la necessità che la Regione Toscana riconsideri la scelta compiuta e orienti la propria pianificazione dei rifiuti coerentemente con la gerarchia stabilita dalla normativa nazionale ed europea e con gli stessi obiettivi della legislazione regionale, fondandola prioritariamente sulla prevenzione e sulla riduzione della produzione dei rifiuti, sul riuso, sul riciclo di qualità e sul recupero di materia;
impegna il Sindaco e la Giunta Comunale
1. a rappresentare formalmente alla Regione Toscana la contrarietà del Comune di Pisa alla realizzazione dell’ossicombustore di Peccioli e a chiedere che il progetto non venga realizzato;
2. a chiedere alla Regione Toscana che la programmazione impiantistica regionale venga definita sulla base degli obiettivi di progressiva riduzione della produzione dei rifiuti e del rifiuto residuo previsti dalla normativa e dalla pianificazione regionale;
3. a rappresentare, in occasione della prossima Assemblea dei soci di RetiAmbiente S.p.A., l’indirizzo del Comune di Pisa contrario a qualsiasi ingresso, diretto o indiretto, di RetiAmbiente nella compagine societaria di Novatosc S.r.l. e a richiedere contestualmente lo stralcio del progetto dell’ossicombustore di Peccioli dal Piano industriale di RetiAmbiente;
4. a rappresentare nelle sedi societarie di RetiAmbiente e istituzionali dell’ATO Toscana Costa la contrarietà all’assunzione di impegni di lungo periodo finalizzati a garantire all’impianto di Peccioli determinati quantitativi di rifiuti o condizioni economiche che possano vincolare la futura programmazione del servizio e risultare in contrasto con l’obiettivo prioritario di progressiva riduzione del rifiuto residuo;
5. a chiedere che, nella definizione del fabbisogno impiantistico regionale e dell’ATO Toscana Costa, siano elaborati e resi pubblici scenari relativi all’evoluzione della produzione del rifiuto residuo nel medio e lungo periodo, verificando la coerenza degli impianti programmati con tali scenari;
6. a chiedere alla Regione Toscana, ad ATO Toscana Costa e, per quanto di competenza, a RetiAmbiente che siano resi pienamente conoscibili gli elementi economico-finanziari aggiornati relativi alla realizzazione e alla gestione dell’impianto, chiarendo in particolare le modalità di finanziamento dell’investimento e le eventuali ricadute economiche sul sistema pubblico di gestione dei rifiuti e sulla tariffa;
7. a sostenere, nelle sedi istituzionali competenti, una politica dei rifiuti fondata sulla prevenzione della produzione, sulla responsabilità estesa dei produttori, sul riuso, sul miglioramento quantitativo e qualitativo della raccolta differenziata, sul riciclo e sul recupero di materia;
8. a trasmettere la presente mozione e l’esito della relativa votazione al Presidente della Regione Toscana, alla Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale della Toscana, ai gruppi consiliari regionali, ad ATO Toscana Costa e a RetiAmbiente S.p.A.
Giulia Contini – Diritti in Comune: Una città in Comune- Rifondazione Comunista
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