Il paradosso del Terzo settore: il fisco penalizza chi aiuta i poveri


Da una parte c’è un’associazione, che assume un educatore per offrire assistenza alle persone fragili. Dall’altra c’è un’impresa profit, che assume un dipendente per vendere prodotti e ricavarne un guadagno. «Ai fini dell’Irap, il costo del primo lavoratore può essere tassato, mentre quello del secondo è deducibile». Con questo esempio Luca Degani, avvocato e presidente di Uneba Lombardia, spiega il paradosso di un sistema fiscale che fa pagare di più proprio a chi si prende cura dei più poveri.  Un paradosso che – spiega – trova la sua origine proprio nella riforma del Terzo settore, che ha di fatto sancito un cambiamento nel modo in cui lo Stato guarda al sociale. 

Prima della Riforma: al centro la persona svantaggiata

Per capire cosa sia successo, come e quando, Degani ci porta indietro nel tempo. «Per buona parte del Novecento il sistema tributario italiano riservava un trattamento favorevole alle istituzioni di assistenza e beneficenza. Le agevolazioni riguardavano sia le attività esercitate sia, in alcuni casi, gli immobili destinati a finalità assistenziali, sanitarie o previdenziali». Un’idea «cristiana», osserva, per cui «lo Stato riconosceva come particolarmente meritevole l’attività svolta senza fini di lucro a favore di chi si trovava in una condizione di bisogno».

Nel 1997, il decreto n.460 istituì le Onlus e ampliò la platea, facendo rientrare tra le attività agevolate anche la formazione, lo sport dilettantistico, la promozione della cultura, la tutela dei diritti civili e altri ambiti. «Rimaneva comunquedecisivo che i destinatari fossero persone svantaggiate, in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari», spiega.

Per le Onlus, inoltre, le attività istituzionali dirette a finalità di solidarietà sociale non erano considerate commerciali ai fini delle imposte sui redditi. In altre parole, non bastava l’assenza dello scopo di lucro: «Il favore fiscale era legato anche alla funzione solidaristica e, in numerosi casi, alle caratteristiche delle persone raggiunte. La logica era: ti sostengo non soltanto perché non distribuisci utili, ma perché ti occupi di chi ha meno», sintetizza.

Non più il povero al centro, ma l’interesse generale

Arriva a questo punto lo snodo decisivo della riforma, messa in campo prima con la legge delega n.106 del 2016, approvata dal governo Renzi, poi con i decreti legislativi n. 117 e n. 112 del 2017, varati durante il governo Gentiloni. Nascono così il Codice del Terzo settore, il Registro unico nazionale (Runts) e la nuova disciplina dell’impresa sociale. Nel 2017 VITA raccontò l’approvazione del Codice, sottolineando le principali novità, tra cui appunto la scomparsa delle Onlus, la nascita degli Ets e del Runts e il cambiamento delle agevolazioni fiscali.

Degani Uneba

In particolare, l’articolo 5 del Codice allarga la platea, includendo un ventaglio molto ampio di attività: servizi sociali e sociosanitari, educazione e formazione, tutela dell’ambiente, cultura, sport dilettantistico, turismo sociale, agricoltura sociale, accoglienza umanitaria, riqualificazione dei beni pubblici e molte altre. «La finalità non è più necessariamente assistere una persona svantaggiata, ma perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso attività di interesse generale», spiega Degani. Non più il povero al centro, dunque, quanto piuttosto il bene collettivo.

Da un lato, questo ampliamento ha permesso di riconoscere il valore sociale di tante attività (culturali, educative, sociali, artistiche, sportive ecc.) che non si rivolgono esclusivamente a persone fragili, ma che migliorano la qualità della vita della comunità. 

Dall’altro lato, però, questo ha finito per spostare il baricentro, fino a penalizzare proprio chi si occupa dei più poveri: «È giusto riconoscere chi produce benessere per la comunità», riflette. «Ma il sistema non distingue più adeguatamente tra questa attività e quella di chi assiste persone svantaggiate, quelle che un tempo chiamavamo gli ultimi. Il povero e la persona fragile non sono più il fondamento del favore fiscale, ma diventano uno dei possibili beneficiari».

Anche una società di capitali può essere impresa sociale

Non solo: in virtù della nuova disciplina dell’impresa sociale, «possono acquisire la qualifica non soltanto cooperative e organizzazioni non profit tradizionali, ma anche società di capitali, comprese Srl e Spa, purché esercitino stabilmente attività d’impresa di interesse generale e rispettino i vincoli previsti dalla legge», spiega Degani. «La riforma non richiede più, in tutti i casi, l’impossibilità assoluta di distribuire utili, ma consente alle imprese sociali costituite in forma societaria, entro certi limiti e condizioni, di destinare alla distribuzione una quota inferiore alla metà degli utili e degli avanzi annuali. Non è necessariamente un bene o un male», precisa. «È però una visione diversa: il Terzo settore non è più identificato soprattutto con chi assiste gli ultimi, ma con un insieme di soggetti che concorrono al benessere della società civile».

Il paradosso dell’Irap

Il paradosso più evidente è quello dell’Irap. «Per un’impresa o per un ente commerciale l’imposta viene calcolata, in estrema sintesi, sul valore della produzione, con la possibilità di dedurre il costo dei dipendenti a tempo indeterminato. Per un ente non commerciale, invece, la base imponibile relativa all’attività istituzionale è costituita principalmente dalle retribuzioni e dai compensi pagati. Questo significa che, se un ente assume un educatore per poter offrire un servizio sul territorio, la retribuzione di quell’educatore entra nella base imponibile Irap», spiega ancora il presidente di Uneba Lombardia.

Per essere ancora più chiari, «il costo del lavoro stabile può essere deducibile per il supermercato che assume una persona per vendere prodotti e diventare invece materia imponibile per la fondazione che assume un educatore per assistere chi è in difficoltà», osserva. «Più un ente non commerciale investe in persone e servizi, più rischia di pagare». In Lombardia, dove l’Irap è un tributo regionale, alla fine del 2025 è stata prorogata per il 2026 e il 2027 l’esenzione destinata a Odv, cooperative sociali e alcune ex Onlus. Il trattamento continua però a variare da una regione all’altra.

«Non altre toppe, ma una politica fiscale»

Il governo attuale ha provato, in qualche modo, a intervenire almeno su alcuni dei nodi più critici: «Ha evitato nell’immediato l’aggravio Iva, chiarito l’esenzione Imu per il sociosanitario e cercato di limitare gli effetti negativi del nuovo sistema sull’Irap». Il quadro però è poco chiaro e molto frammentato. «Si interviene su un tributo alla volta, con criteri ogni volta diversi. Così non si ricostruisce un sistema».

La richiesta è dunque, innanzitutto, di «dare certezza agli enti: chiarimenti ufficiali sui criteri e regole il più possibile omogenee per Ires, Irap, Imu e Iva. E poi, c’è una questione di fondo: occorre decidere se chi offre un servizio a una persona fragile debba davvero pagare più imposte di chi svolge un’attività con margini economici». In altre parole, «il legislatore deve scegliere quale politica fiscale adottare: se intenda trattare allo stesso modo tutto il Terzo settore, oppure riconoscere un favore maggiore a chi prende in carico i più fragili. Io preferirei la seconda soluzione. In ogni caso, servono quanto prima norme coerenti e comprensibili», conclude Degani. 

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