L’argomento di oggi
Varie agenzie di viaggi ci segnalano di aver ricevuto comunicazioni bonarie da parte dell’Agenzia delle Entrate con la richiesta di chiarimenti circa la discrepanza fra il flusso finanziario annuale rilevato presso le Istituzioni finanziarie e le dichiarazioni fiscali (ricavi di bilancio e volume d’affari Iva).
Lo stesso problema viene posto da alcune banche che, nelle loro analisi di bilancio, non trovano coincidenza fra i ricavi civilistici e la movimentazione del conto corrente del cliente.
La soluzione di queste discrepanze si ottiene mediante la corretta fatturazione e contabilizzazione delle operazioni di intermediazione da parte delle agenzie di viaggi, come andiamo ad illustrare qui di seguito.
1. Inquadramento civilistico dell’intermediazione. In questa attività l’agenzia di viaggi opera come mandataria con rappresentanza per conto del cliente mandante, per l’acquisto di pacchetti turistici o di servizi turistici singoli presso organizzatori e fornitori terzi. Nel caso specifico di una delle agenzie istanti il mandato riguarda in particolare l’acquisto di titoli di viaggio presso vettori aerei. Poiché il mandato è un contratto a titolo oneroso a prestazioni corrispettive, l’agenzia mandataria a seguito di apposito accordo commerciale addebita generalmente al cliente mandante un cosiddetto “diritto d’agenzia” che si qualifica fiscalmente come compenso di intermediazione.
2. Caso di cliente B2B soggetto passivo d’imposta in Italia (cioè con partita Iva italiana). In questo caso il compenso di intermediazione è territoriale ai fini Iva in Italia ai sensi dell’art. 7ter comma 1 lettera a) del DPR n. 633/1972 (regola del committente). Il comma 2 precisa che al fine della territorialità si considerano B2B anche “… b) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all’articolo 4, quarto comma, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole; c) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.
3. Classificazione ai fini Iva. Stabilita ai fini Iva la territorialità italiana della prestazione di intermediazione, il relativo compenso per un trasporto di persone segue le regole di cui all’art. 9 del DPR n. 633/1972:
i. è assoggettato a Iva con l’aliquota ordinaria del 22% se il trasporto è domestico, ossia si esaurisce all’interno del territorio nazionale;
ii. è non imponibile come da punto 7) del predetto articolo se il trasporto è internazionale, ossia viene eseguito in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto.
4. Fatturazione. Per le operazioni B2B come definite al precedente cpv. 2 la fatturazione è obbligatoria. Le voci della fattura sono:
i) la somma delle tariffe dei titoli di viaggio (o volume di intermediazione) che ne costituiscono la documentazione, classificata come provvista al mandatario per il pagamento dei vettori, operazione esclusa da Iva ex art. 15 comma 1 punto 3 (anticipazioni) del DPR 633/72;
ii) il diritto d’agenzia (o compenso di intermediazione), assoggettato a Iva oppure non imponibile come indicato al suddetto cpv. 3, che costituisce il corrispettivo a ricavo per l’agenzia intermediaria.
5. È uso alquanto diffuso fra alcune agenzie di viaggi, ma secondo noi errato, quello di inserire in fattura solo la voce 4.ii) e cioè il diritto d’agenzia, omettendo la voce 4.i) e cioè il volume di intermediazione, e ciò per plurime ragioni):
i) la classificazione ai fini Iva del corrispettivo dipende dalla natura del servizio intermediato, che quindi deve essere opportunamente visibile nel documento;
ii) ai fini dei controlli automatici da parte dell’Agenzia delle Entrate è opportuno che il tolale della fattura elettronica coincida esattamente con l’operazione di pagamento tracciato;
iii) per le imprese assoggettate all’obbligo di deposito del bilancio è opportuno che l’importo del volume di intermediazione 4.i) sia riportato anche nella nota integrativa, in quanto informazione essenziale ai fini del reale dimensionamento dell’impresa;
iv) l’applicazione della ritenuta d’acconto come da Legge di Bilancio 2026, in vigore per i pagamenti decorrenti dal 01.05.2026, riguarda ovviamente solo il compenso di intermediazione e non anche l’anticipazione, è quindi opportuno che questa suddivisione sia resa evidente nella fattura elettronica.
6. Caso di cliente B2B estero. In questo caso il compenso di intermediazione di cui al cpv. 1 non è territoriale ai fini Iva in Italia ai sensi dell’art. 7ter comma 1 lettera b) del DPR n. 633/1972 e va quindi fatturato come “Iva non soggetta ex art. 7ter DPR n. 633/1972.
7. Caso di cliente B2C (non soggetto passivo d’imposta). Questo caso è più complesso. Ai sensi dell’art. 7sexies comma 1 lettera a) del DPR n. 633/1972 il compenso di intermediazione di cui al cpv. 1 è territoriale ai fini Iva in Italia se i servizi di riferimento (trasporti, soggiorni, ristoranti, altri servizi sul territorio) sono resi in Italia. Altrimenti tale compenso non è territoriale in Italia. Ma se i servizi di riferimento sono resi in altri Stati UE, allora la prestazione di intermediazione è ivi territoriale e le formalità ai fini Iva vanno ivi adempiute.
8. Per saperne di più sulla gestione delle operazioni di intermediazione:
Sportello Fiscale AdV n. 126 – “La specificità contabile e fiscale delle agenzie di viaggi e turismo: un tema sempre attuale e troppo poco conosciuto”.
Sportello Fiscale AdV n. 114 – “Agenzie di Viaggi: gestione fiscale delle operazioni di intermediazione e collegamento POS-RT”, con numerosi rimandi ad altri approfondimenti, fra cui è rilevante il cpv. 6 di Sportallo Fiscale n. 7) – “Classificazione Iva dei diritti d’agenzia su biglietteria aerea internazionale”.
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Francesco Scotti senior advisor L. n. 4/2013, coordinatore
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