Il bollo auto non pagato può rientrare nella nuova definizione agevolata dei tributi locali e regionali, ma l’accesso alla rottamazione non è automatico per tutti gli automobilisti italiani. La misura riguarda, infatti, i soli carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) nel periodo compreso tra il 2000 e il 2023 e – per i tributi regionali – opera soltanto nei territori i cui enti hanno deciso di aderire alla procedura (art. 10-quinquies decreto legge n. 38/2026). Quindi occorrerà prestare attenzione: ciò non significa che qualsiasi bollo non pagato nel corso di quegli anni possa essere automaticamente rottamato. Di volta in volta, occorrerà verificare che il debito sia stato effettivamente affidato all’agente della riscossione e che rientri nel perimetro previsto dalla definizione agevolata.
È opportuno evidenziare che la somma potrà essere pagata in un’unica soluzione, oppure attraverso un piano rateale. In particolare, la normativa vigente consente di distribuire il pagamento in fino a 54 rate bimestrali, ma a una condizione: ogni rata non potrà essere inferiore a cento euro. Altro aspetto nient’affatto secondario è il seguente: la rottamazione del bollo non vale in tutte le Regioni. Come è noto, il bollo auto è un tributo di competenza regionale e la legge ha previsto, per questa particolare estensione della rottamazione, la possibilità per Regioni ed enti territoriali di decidere se aderire – o meno – alla definizione agevolata. Ebbene, l’efficacia della misura per i tributi regionali affidati ad AdER era subordinata all’approvazione di una specifica deliberazione entro il 31 luglio scorso. Alla scadenza risultano aver aderito:
Tuttavia, il mancato ingresso nella rottamazione-quinquies non esclude necessariamente qualsiasi possibilità di definizione agevolata dei debiti. La manovra 2026 ha, infatti, previsto anche una possibilità distinta per gli enti locali e regionali di intervenire sui debiti gestiti direttamente, cioè non affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Si tratta, però, di un meccanismo diverso dalla rottamazione dei carichi AdER e le condizioni conseguentemente possono essere differenti. Un esempio lampante è rappresentato dalla Sicilia, che ha introdotto una misura territoriale denominata “straccia bollo”, con un periodo di riferimento differente e destinata alle posizioni non pagate fino al 31 dicembre dello scorso anno. La norma in oggetto è stata pubblicata lo scorso 14 agosto in Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.
Ecco perché chi ha vecchi bolli auto non pagati dovrebbe verificare non soltanto l’eventuale presenza dei propri debiti tra i carichi affidati all’AdER, ma anche le iniziative eventualmente adottate autonomamente dalla Regione competente.
Per chi può beneficiare della definizione agevolata vista sopra (rottamazione-quinquies), le prossime date da marcare sul calendario sono diverse. Il primo appuntamento della rottamazione è fissato al 15 ottobre 2026. Entro questa data l’Agenzia delle Entrate-Riscossione metterà a disposizione il dettaglio dei carichi che possono essere interessati dalla definizione agevolata. Dal 16 ottobre sarà possibile presentare domanda di adesione, con termine ultimo per l’invio fissato al 15 dicembre prossimo.
Successivamente si passerà alla fase dei pagamenti. Entro il 28 febbraio 2027, l’AdER comunicherà al contribuente l’importo dovuto e il relativo piano di pagamento, indicando le somme e le scadenze delle eventuali rate. La prima rata, oppure l’intero importo nel caso in cui sia stata scelta la soluzione unica, dovrà essere versata entro il 31 marzo 2027.
Ovviamente, prima di presentare la domanda sarà opportuno verificare scrupolosamente la propria posizione debitoria. Il primo controllo atterrà all’eventuale presenza del debito tra i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il contribuente potrà consultare la propria situazione attraverso l’area riservata del portale AdER, utilizzando le credenziali disponibili, tra cui SPID, CIE o CNS, e verificare l’estratto della propria posizione debitoria. In pratica, si tratterà di controllare che il debito relativo al bollo auto rientri nel periodo temporale previsto e, soprattutto, che si tratti di un carico affidato alla riscossione nei termini richiesti dalla normativa.
Il secondo controllo riguarderà invece la Regione competente. Per i tributi regionali, infatti, è necessario verificare l’adesione dell’ente alla rottamazione-quinquies oppure l’eventuale presenza di una diversa misura di definizione agevolata adottata autonomamente. Questo passaggio è assai significativo perché, come accennato, un bollo auto non pagato non è automaticamente rottamabile solo perché risale agli anni compresi tra il 2000 e il 2023.
Concludendo, vero è che il quadro delle definizioni agevolate può risultare complesso perché possono coesistere strumenti diversi. Da una parte c’è la rottamazione-quinquies dei carichi affidati all’AdER, alla quale le Regioni dovevano aderire entro il 31 luglio 2026 per rendere applicabile la misura ai propri tributi. Dall’altra ci sono eventuali sanatorie autonome regionali o comunali relative ai debiti gestiti direttamente dagli enti, che possono avere presupposti, periodi temporali e modalità differenti.
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