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La piattaforma ADM per il bonus carburanti autotrasporto è operativa e resterà accessibile fino alle ore 23:59 del 15 settembre 2026. Le imprese interessate possono presentare la domanda per ottenere il credito d’imposta sul gasolio, riconosciuto fino al 70% della maggiore spesa sostenuta da marzo ad agosto 2026 rispetto al prezzo medio di febbraio. Le risorse disponibili ammontano complessivamente a 386,2 milioni di euro.
A completare il quadro operativo è il decreto direttoriale MIT n. 301 del 28 agosto 2026, che, dopo le disposizioni normative, il comunicato ministeriale e le FAQ sul ristoro gasolio, definisce criteri e modalità di attuazione della misura: dalla determinazione del credito alla presentazione della domanda, fino ai controlli e alla fruizione dell’agevolazione.
In caso di richieste ammesse superiori alle risorse disponibili, gli importi spettanti saranno riparametrati entro il limite dello stanziamento.
Chi può beneficiare del credito d’imposta gasolio?
Il credito d’imposta gasolio 2026 spetta alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che esercitano le attività di trasporto individuate dall’articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numeri 1) e 3), e lettera b), del Dlgs n. 504/1995, nonché alle imprese che svolgono attività di noleggio di autobus con conducente ai sensi della legge n. 218/2003. La platea dei beneficiari è individuata dall’articolo 2 del decreto direttoriale MIT n. 301 del 28 agosto 2026.
Per accedere al ristoro, il gasolio deve essere utilizzato per la trazione di veicoli Euro V o Euro VI ammessi all’agevolazione. In particolare, per il trasporto merci rientrano i veicoli in uso di terzi appartenenti alla categoria internazionale N, con massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate; per il trasporto di persone sono ammessi i veicoli delle categorie M2 e M3 utilizzati nell’ambito delle attività richiamate dall’articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del Dlgs n. 504/1995.
Restano escluse le imprese di trasporto merci in conto proprio, come chiarito nelle indicazioni operative del MIT. Il decreto richiama inoltre la decisione della Commissione europea C(2026) 5271 final del 27 luglio 2026, che circoscrive la misura alle imprese che svolgono come attività principale il trasporto su strada.
Sono inoltre previste limitazioni legate alla disciplina europea sugli aiuti di Stato. In linea generale, il contributo non può essere concesso alle imprese che risultavano già in difficoltà nel periodo contabile precedente il 28 febbraio 2026. Fanno eccezione le micro e piccole imprese che, pur trovandosi in difficoltà, non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione.
Secondo le indicazioni operative fornite dal MIT, accedono direttamente alla piattaforma le imprese con posizione attiva nel Registro elettronico nazionale (REN) al 31 luglio 2026. Per le imprese che risultavano attive nel periodo dal 1° marzo al 31 agosto 2026 ma non alla data del 31 luglio sono previste specifiche modalità di abilitazione attraverso l’assistenza SOGEI. Analoga procedura è indicata per le imprese estere con stabile organizzazione in Italia che non risultino iscritte al REN.
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Credito d’imposta gasolio: quanto spetta e come si calcola il ristoro
Il ristoro gasolio 2026 è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima del 70% della maggiore spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio in ciascuno dei mesi da marzo ad agosto 2026. Il confronto viene effettuato rispetto al prezzo medio del carburante rilevato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica nel mese di febbraio 2026.
L’articolo 3 del decreto MIT n. 301/2026 precisa che la maggiore spesa corrisponde alla differenza tra quanto effettivamente sostenuto dall’impresa per acquistare i litri di gasolio destinati alla trazione dei veicoli ammessi al ristoro e quanto sarebbe stato speso per acquistare lo stesso quantitativo applicando il prezzo medio di febbraio.
Per il calcolo, la piattaforma utilizza il valore di 1,70087 euro al litro, rapportato al netto dell’IVA mediante la divisione per 1,22, e applica la percentuale del 70% alla differenza così determinata. La formula riportata nel decreto è:
- 0,70 × [(totale colonna D del file fatture) – (totale litri acquistati nei 4 mesi × 1,70087 / 1,22)].
Da segnalare che nella formula riportata dal decreto compare testualmente il riferimento ai “litri acquistati nei 4 mesi”. Il periodo agevolato individuato dallo stesso articolo 3 è però quello compreso da marzo ad agosto 2026, pari a sei mesi.
Il credito d’imposta gasolio è riconosciuto nei limiti delle risorse disponibili. Se l’ammontare complessivo delle agevolazioni spettanti supera lo stanziamento, il MIT procede alla riparametrazione degli importi riconoscibili a ciascuna impresa. L’ordine di presentazione delle domande non determina, quindi, l’entità del beneficio spettante.
Il credito è inoltre cumulabile con altre agevolazioni riferite agli stessi costi, a condizione che il cumulo non comporti il superamento della spesa sostenuta. Per gli aiuti concessi nell’ambito del quadro temporaneo europeo richiamato dal decreto, il totale delle agevolazioni fruibili non può comunque superare il 70% della maggiore spesa sostenuta.
Domanda per il credito d’imposta gasolio sulla piattaforma ADM
La domanda per il credito d’imposta gasolio 2026 deve essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, disponibile all’indirizzo creditocarburantetrasporto.adm.gov.it, entro le ore 23:59 del 15 settembre 2026.
L’articolo 4 del decreto MIT n. 301/2026 stabilisce che il titolare della ditta individuale o il legale rappresentante della società accede con SPID o CIE e presenta un’unica istanza. Non è ammessa la delega per le fasi iniziali di autenticazione e autorizzazione; una volta completata la registrazione, è invece possibile indicare una o più persone fisiche incaricate dei successivi accessi.
La domanda si compila attraverso quattro passaggi: inserimento delle targhe dei veicoli ammessi al ristoro, dichiarazione sulla veridicità dei dati, indicazione dei litri di gasolio acquistati per ciascun mese da marzo ad agosto e caricamento del file_fatture.xlsx.
Per le targhe, la piattaforma propone i veicoli risultanti nella disponibilità dell’impresa al 31 luglio 2026, consentendo anche l’inserimento manuale di mezzi non presenti. I litri devono invece essere indicati separatamente per ciascuno dei sei mesi agevolati.
Particolare attenzione va riservata al file fatture, perché la relativa colonna D entra direttamente nel calcolo del ristoro. Per ogni documento devono essere indicati il riferimento della fattura, la tipologia CARB o NO CARB, l’importo complessivo al netto dell’IVA, la quota netta riferibile al gasolio dei veicoli ammessi e il Paese del soggetto che ha emesso il documento.
Il decreto detta inoltre regole specifiche per le carte netting e per gli acquisti effettuati in altri Stati dell’Unione europea. Le ulteriori casistiche di compilazione sono state chiarite dal MIT nelle FAQ pubblicate insieme alle istruzioni operative.
Una domanda già inserita non viene modificata direttamente: durante il periodo di apertura della piattaforma può essere eliminata e sostituita con una nuova istanza, ad esempio quando occorre correggere dati o integrare il file fatture. Dopo l’invio, il sistema attribuisce un codice identificativo alla richiesta.
Quando viene concesso il credito d’imposta
La presentazione della domanda non comporta l’immediato riconoscimento del ristoro gasolio. L’articolo 5 del decreto n. 301/2026 prevede una successiva fase di verifica da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Il MIT effettua controlli, anche a campione, sulla condizione di impresa in difficoltà e sulla compatibilità con la normativa antimafia. Verifica inoltre il rispetto delle regole sul cumulo degli aiuti di Stato, avvalendosi del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).
Terminata l’istruttoria, il Ministero approva con uno o più decreti di concessione l’importo del credito spettante a ciascuna impresa beneficiaria e trasmette i dati all’Agenzia delle Entrate. Gli aiuti concessi vengono quindi registrati nel RNA.
Un passaggio del decreto n. 301/2026 assume particolare rilievo sul piano operativo: i decreti di concessione possono essere emanati solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale MIT-MEF-MASE del 26 agosto 2026, n. 183, che modifica il precedente decreto attuativo del 23 maggio 2026.
Solo dopo la concessione e la trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate decorrono, quindi, i tempi per la disponibilità del credito e il suo utilizzo in compensazione.
Come utilizzare il credito d’imposta gasolio
Il credito d’imposta gasolio 2026 riconosciuto dal MIT può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997, entro il 31 dicembre 2026.
La compensazione deve avvenire mediante modello F24, da presentare unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. L’utilizzo di modalità diverse comporta il rifiuto dell’operazione di versamento.
Il decreto MIT n. 301/2026 precisa inoltre quando il beneficio diventa concretamente utilizzabile: il credito concesso è disponibile dal decimo giorno successivo alla trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate da parte del Ministero, effettuata contestualmente ai decreti di concessione.
L’importo utilizzato in compensazione non può essere superiore al credito effettivamente concesso dal MIT. In caso di superamento, l’operazione di versamento viene scartata.
Dal punto di vista fiscale, il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto previsto dagli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Controlli sul ristoro gasolio, revoca e recupero
Il riconoscimento del credito d’imposta gasolio non esaurisce i controlli. In base all’articolo 9 del decreto MIT n. 301/2026, il Ministero può effettuare verifiche a campione anche dopo l’erogazione del ristoro e chiedere alle imprese beneficiarie copia delle fatture indicate nel file allegato alla domanda.
Diventa quindi essenziale conservare la documentazione utilizzata per determinare i litri acquistati e gli importi dichiarati, assicurando la corrispondenza tra istanza, file_fatture.xlsx e fatture di acquisto del gasolio.
Se dalle verifiche emerge che il beneficio non spettava, il MIT procede alla revoca del decreto di concessione e dispone la restituzione del credito.
Qualora il credito d’imposta indebitamente utilizzato non venga restituito entro 60 giorni dal provvedimento di revoca, il Ministero procede al recupero dell’importo, maggiorato degli interessi e delle sanzioni previste dalla legge.
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