dal CPB all’Iva, cosa cambia per il settore – ANCE


È in Gazzetta Ufficiale, in vigore dal 12 agosto scorso, il D.Lgs. 148/2026 – il cosiddetto Decreto Omnibus, che introduce alcune importanti novità fiscali di interesse per il settore delle costruzioni. Tra queste, i vantaggi fiscali previsti per chi rinnova il Concordato preventivo biennale (CPB) per il 2026-2027, a condizione di aver già aderito nel biennio 2024-2025, e le nuove regole in materia di IVA, con tempi più lunghi per la registrazione degli acquisti e per l’esercizio della detrazione, fino a due anni dal ricevimento della fattura.

Di seguito, una sintetica illustrazione delle disposizioni del D.Lgs.

Novità in tema di concordato preventivo biennale – CPB (artt. 28-29)

L’art.28 del D.Lgs. 148/2026 interviene, altresì, in tema di concordato preventivo biennale CPB, introducendo sia modifiche alla disciplina generale dell’istituto, sia regole specifiche in caso di rinnovo del CPB. Entrambe queste novità hanno effetto a decorrere dal biennio d’imposta 2026-2027.

Sempre per i soggetti che rinnovano il concordato, viene concesso il “ravvedimento speciale” per i periodi d’imposta 2020-2023 (art.29).

Si evidenzia che le medesime disposizioni del D.Lgs. omnibus modificano sia il D.Lgs. 13/2024, che contiene la disciplina generale del CPB, sia i corrispondenti articoli sulla disciplina dell’istituto che è confluita nel nuovo Testo Unico in materia di adempimenti ed accertamento (D.Lgs. 141/2026, in vigore dal 7 agosto 2026), in attuazione della delega fiscale (legge 111/2023).

Disciplina generale del CPB – Novità (art.28)

Il D.Lgs. omnibus prevede che, a decorrere dal biennio 2026-2027, l’adesione al CPB è “priva dieffetti” in assenza dei requisiti (non applicazione degli ISA, ovvero debiti con il Fisco maggiori di 5.000 euro), o in presenza di una delle cause di esclusione (art.28, co.1, lett.a).

Questa espressione serve a specificare che, in tal modo, il CPB non viene ad esistenza, tenuto conto che, nella disciplina precedente a tale modifica (valida per i bienni 2024-2025 e 2025-2026, l’adesione in assenza dei requisiti o in presenza di cause di esclusionecomportava la decadenza dal CPB, con conseguentenecessità di considerare nel calcolo delle imposte dovute il reddito concordato, semaggiore di quello effettivo.

Il D.Lgs.omnibus introduce anche la possibilità dirideterminareil reddito concordatocalcolato in fase di adesione al CPB sulla base di dati errati, attraverso lapresentazione di una dichiarazione integrativa, in modo da evitare la decadenza dal CPB, in caso di verifiche fiscali successive, da cui risulti una differenza di reddito superiore di almeno il 30%rispetto al reddito concordato (art.28, co.1, lett.d).

Rinnovo del concordato

In particolare, per i soggetti che avevano già aderito all’istituto nel biennio 2024-2025 ed intendono rinnovare l’accordo con il Fisco anche nel 2026-2027 (entro il 31 ottobre 2026), vengono previsti:

  • uno specifico sistema di premialità, che ricalca quello già previsto ai fini ISA ed applicabile anche in sede di prima adesione al CPB, sia ai fini delle imposte sul reddito che dell’IVA (cfr. art.9-bis, co.11, del D.L. 50/2017, conv. legge 96/2017);
  • ulteriori vantaggi fiscali;
  • la possibilità di usufruire del ravvedimento speciale, che comprende anche l’annualità 2023 oltre al periodo 2018-2022, già ravvedibile.

Regime di premialità maggiorato (art.28, co.1, lett.c)

Nel dettaglio, vengono introdotte alcune agevolazioni ulteriori rispetto alla “premialità base”, quali:

  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 100.000 euro (invece di 70.000 euro) annui relativamente all’IVAe per un importo non superiore a 70.000 euro (invece di 50.000 euro annui) relativamente alle imposte dirette e all’IRAP;
  • – l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 100.000 euro annui (invece di 70.000 euro);
  • l’anticipazione di 2 anni dei termini di decadenza per l’accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA.

Questi benefici premiali più vantaggiosi si aggiungono, quindi, a quelli già riconosciuti per effetto della “premialità base”, quali:

  • – esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;
  • – esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
  • – esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo.

 

Ulteriori vantaggi fiscali (art.28, co.1, lett.c ed e)

Inoltre, sempre per i coloro che rinnovano l’adesione al CPB per il biennio 2026-2027, vengono riconosciuti ulteriori vantaggi fiscali:

  • – la possibilità di pagare le rate delle imposte dovute nel medesimo biennio senza interessi;
  • – l’esclusione dalle maggiorazioni del 10% (ai fini delle imposte sul reddito) e del 3% (ai fini IRAP) ai fini del pagamento degli acconti relativi al reddito concordato.

 

Ravvedimento speciale(art.29)

Così come già previsto per coloro che hanno già utilizzato per la prima volta il CPB nelle precedenti annualità, anche per i soggetti ISA che rinnovano il CPB nel 2026-2027è stata riconosciuta la possibilità di accedere al“ravvedimento speciale”, su opzione, relativamente ad uno o più periodi d’imposta compresi tra il 2020 ed il 2023, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e relative addizionali, nonché di un’imposta sostitutiva dell’IRAP.

Il D.Lgs.148/2026 definisce sia le modalità di calcolo della base imponibile per l’applicazione delle imposte sostitutive, sia le aliquote delle stesse.

In particolare, la base imponibile dell’imposta sostitutiva è costituita, sia ai fini dell’IRPEF/IRES, sia dell’IRAP, dalla differenzafra il reddito d’impresa (o del valore della produzione netta) già dichiarato per ciascuna annualitàal 12 agosto 2026 (data di entrata in vigore del D.Lgs. omnibus) e il medesimo valore aumentato del:

  1. a) 5%per i soggetti conpunteggio ISA pari a 10;
  2. b) 10%per i soggetti conpunteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
  3. c) 20%per i soggetti conpunteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
  4. d) 30%per i soggetti conpunteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
  5. e) 40%per i soggetti conpunteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
  6. f) 50%per i soggetti conpunteggio ISA inferiore a 3.

 

Per le annualità 2022 e 2023l’aliquota dell’imposta sostitutiva è:

  • Ø per l’IRPEF/IRES e relative addizionali pari al:
  • 10%, se nel singolo periodo d’imposta l’ISA è pari o superiore a 8;
  • 12%, se nel singolo periodo d’imposta l’ISA è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
  • 15%, se nel singolo periodo d’imposta l’ISA è inferiore a 6.
  • Ø per l’IRAP pari al3,9%.

Invece, per le annualità 2020 e 2021, tenuto conto della pandemia da Covid-19, l’importo delle imposte sostitutive dovute, calcolate con le modalità sopra illustrate, è diminuito del 30%, per cui le aliquote sono:

  • Ø per l’IRPEF/IRES e relative addizionali pari al:
  • 7%, se nel singolo periodo d’imposta l’ISA è pari o superiore a 8;
  • 8,4%, se nel singolo periodo d’imposta l’ISA è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
  • 10,5%, se nel singolo periodo d’imposta l’ISA è inferiore a 6.
  • Ø per l’IRAP pari al2,73%.

Vengono, poi, previste regole specifiche di calcolo dell’imposta sostitutiva nell’ipotesi in cui nelle annualità da ravvedere si siano verificate alcune cause di esclusione dagli ISA (ad es. derivante da pandemia Covid-19).

L’opzione per il ravvedimento speciale può essere effettuata anche solo per alcune annualità, e l’ammontare della sola imposta sostitutiva delle imposte sui redditi non può essere inferiore, per ciascuna annualità, a 1.000 euro.

Il versamento delle imposte sostitutive (ai fini IRPEF/IRES ed IRAP) riferite a ciascuna annualità oggetto dell’opzione è effettuato, a scelta del contribuente, in un’unica soluzione tra il 1° gennaio 2027 ed il 15 marzo 2027, ovvero in un massimo di 10 ratemensili di pari importo (aumentare degli interessi legali).

In caso di pagamento rateale, l’opzione,per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate.

Ilpagamento di una delle rate, diverse dallaprima, entro il termine di pagamento dellarata successiva, non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate verranno stabiliti i termini e le modalità di comunicazione dell’opzione per il ravvedimento speciale.

Al riguardo, vengono, poi, previste ulteriori disposizioni, come la decadenza dal ravvedimento speciale in specifiche ipotesi (ad es. verifiche fiscali), ovvero la proroga al 31 dicembre 2029 dei termini delle verifiche fiscali riferite alle annualità oggetto di ravvedimento.

 

IVA –Termine di registrazione delle fatture e di esercizio della detrazione – art.12

Il D.Lgs. 148/2026 interviene sulle tempistiche di registrazione e di esercizio del diritto alla detrazione IVAper le operazioni di acquisto di beni e servizi, specie nell’ipotesi in cui la relativa fattura venga ricevuta l’anno successivo a quello di effettuazione dell’operazione(cd. fattura “tardiva” a cavallo d’anno).

Viene, così, allineata la disciplina nazionale alla sentenza della Corte di Giustizia europea (n. T689/24 del 11 febbraio 2026), con cui è stato chiarito che un soggetto passivo ha facoltà di esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte, nella dichiarazione relativa al periodo in cui il diritto alla detrazione è sorto, qualora, pur non avendo ricevuto nel corso di detto periodo la fattura corrispondente, l’abbia ricevuta prima della presentazione della dichiarazione medesima.

In particolare, viene previsto chela detrazionedebba essere esercitataentro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello di ricezione della fattura di acquisto(cfr. art.19, co.1, secondo periodo, D.P.R. 633/1972 e art. 56, co.1, secondo periodo del D.Lgs. 10/2026- nuovo TU IVA in vigore dal 1° gennaio 2027).

Entro lo stesso termine(presentazione della dichiarazione IVA relativa 2° anno dallasua ricezione)la fattura deve essere registrata nell’apposito registro degli acquisti (cfr. art. 25, co.1, D.P.R. 633/1972 e art. 88, co.1, del D.Lgs. 10/2026 – nuovo TU IVA in vigore dal 1° gennaio 2027). Questo passaggio deve comunque precedere l’effettivo esercizio della detrazione IVA, tenuto conto che solo conla registrazione della fattura l’IVA può confluire nella liquidazione dell’imposta del periodo di riferimento.

Quindi, solo per le fatture ricevute fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni (11 agosto 2026) la detrazione deve essere esercitata al più tardi con la dichiarazione IVA relativa all’anno 2026, in cui la fattura è stata ricevuta (con scadenza 30 aprile 2027), ed entro la stessa data deve essere annotata nel registro degli acquisti.Una registrazione tardiva (ad es. maggio 2027) comportala necessità di una dichiarazione integrativa IVA riferita al 2026, per effettuare la detrazione.

Con le nuove regole, invece, per una fattura riferita ad una operazione di acquistoeseguita nel 2026ma ricevuta nel 2027, e prima del30 aprile 2027(termine di presentazione della dichiarazione IVA dell’anno 2026), la detrazione si può fare nella dichiarazione annuale relativa al 2026, previa registrazione della fattura “tardiva” in una sezione specifica del registro IVA acquisti relativoal 2026, anno in cui il diritto è sorto (cfr. anche relazione illustrativa al medesimo D.Lgs.).

Invece, nell’ipotesi in cui la fattura riferita ad un’operazione 2026 sia stata ricevutadopo il 30 aprile 2027 (termine per la dichiarazione IVA 2026), la stessa può essere:

  • registrata nel2027 e concorrere alla relativa liquidazione di periodo(trimestrale o annuale) del 2027, con esercizio del diritto alla detrazionesempre nelle medesime fasce temporali del 2027 (ed entro il 30 aprile 2028 – termine dichiarazione IVA 2027);

oppure

  • registratanel 2028, oal più tardi entro il 30 aprile 2029 e concorrere alla relativa liquidazione di periodo (trimestrale o annuale), con esercizio del diritto alla detrazione sempre nelle medesime fasce temporali del 2028 (o, a seconda del momento di registrazione, al massimo entro il 30 aprile 2029 (termine dichiarazione IVA del 2° anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione).
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