La responsabilità abnorme del cessionario IVA. Serve l’intervento di un giudice, anche di Berlino



Sempre più spesso il diritto tributario viene “inquinato” da valutazioni e interessi estranei, propri di altri settori: ad esempio una deriva preoccupante tende a giustificare il pagamento del tributo, in assenza di ricchezza, con la colpa, con effetti spesso preoccupanti. Si potrebbero fare molti esempi, ma prendiamo il più clamoroso: il diniego di detrazione e l’applicazione di sanzioni IVA per il cliente negligente. Appare evidente la sproporzione della situazione: il cliente che ha già versato l’IVA (sottrattagli dal fornitore su una operazione in cui l’IVA era legittimamente detraibile) viene punito una prima volta con l’obbligo di versare nuovamente l’IVA allo Stato (per effetto del diniego a posteriori di detrazione) e verrebbe ad essere poi abnormemente sanzionato, una seconda volta e al quadrato, non perché ha detratto illegittimamente l’IVA, ma perché ha già subito una prima sanzione per la sua negligenza. Una sanzione può essere il presupposto di un’altra sanzione? Non pare proprio. Tale assetto viene ritenuto legittimo da tutte le Corti: ma, se è consentito dire che “il re è nudo”, a me sembra, invece, proprio il contrario. Anche qui, auguriamoci che ci sia un giudice, ma non a Berlino: a Bruxelles a Roma o a Strasburgo.

Nell’architettura del sistema giuridico, ma anche della Costituzione, il tributo è lo strumento che serve a finanziare la spesa pubblica: se si trattasse di un teatro, la politica (il Parlamento, il Governo, etc.) sarebbe il regista che sceglie tra le piéces del repertorio (i fini costituzionali) quali rappresentare e il diritto tributario sarebbe il trovarobe, cioè colui che fornisce quello che serve per la messa in scena.

Fuor di metafora, il tributo non fa scelte né si compromette con giudizi di valore e fini, che gli sono estranei: ha il semplice compito trovare i mezzi per sostenere la spesa pubblica, altrimenti determinata, con l’unico e ineludibile criterio e limite dell’uguaglianza e parametrazione alla capacità contributiva.

Il contrario sarebbe pericolosissimo: se si mescolasse prelievo con giudizi di valore o se il tributo fosse il “fideiussore a prima richiesta” della spesa pubblica si spalancherebbe la porta a ogni possibile arbitrio, discriminazione e sproporzione.

Purtroppo, c’è più di un segnale in questa direzione.

Ne scegliamo due: uno molto generale e uno specifico.

Quello generale è il mai abbastanza esecrato accentramento in un unico ministero delle funzioni dell’Economia e delle Finanze, che ha sottratto dalla dialettica politica la naturale tensione tra spesa pubblica e prelievo delle ricchezze private. Per di più assegnando la seconda funzione a un ente politicamente irresponsabile e riducendo quella che dovrebbe essere una sana dialettica politica e giuridica trasparente e pubblica in una opaca questione di budget o ragionieristica e bilancistica. Un apparente tecnicismo che indebolisce grandemente il controllo democratico.

Quello specifico è il debordare dell’etica nel diritto tributario, quando il tributo è invece, per sua natura, del tutto neutrale: per stabilire se e quanto si paga non bisogna vedere se uno è buono o cattivo.

E invece no: per evidenti ragioni di cassa si sta andando proprio dalla parte opposta.

Si potrebbero fare molti esempi, ma prendiamo il più clamoroso: il diniego di detrazione IVA per il cliente colpevole.

Si tratta di un istituto validato da tutte le più alte Corti e Autorità, ma che dovrebbe essere oggetto di una più attenta valutazione, se i giuristi riconquistassero gli spazi abusivamente occupati dalle tecnocrazie contabili.

Il diniego di detrazione, a carico del cliente che, negligentemente e imprudentemente, versi l’IVA a un fornitore autore di frodi, ha una evidente natura sostanziale di sanzione.

Tale diniego, infatti, non si fonda sulla logica impositiva: per quanti magheggi dialettici si tentino, noi non ci caschiamo. Si applica a casi in cui il cliente ha effettivamente corrisposto l’IVA, nella misura di legge, per una operazione a monte inerente alla sua attività e per la quale la detrazione era dovuta, e, anche soggettivamente, stava pagando l’IVA (non conosceva la frode!).

Nella logica impositiva dell’IVA, in questo caso, sussistono tutti i presupposti della detrazione.

La fattispecie è completamente diversa da quella in cui l’operazione non è stata compiuta e l’IVA non è stata versata, ovvero si tratta di acquisto da parte di un soggetto che effettua operazioni esenti, oppure si tratta di un acquisto per finalità estranee alle attività imprenditoriali e non inerenti, oppure l’operazione è vera e inerente ma il cliente partecipa alla frode altrui, e quindi sa che sta fingendo di pagare dell’IVA, ma che il fornitore la considererà parte del prezzo.

In questi ultimi casi la detrazione non spetta per ragioni impositive.

Ma, invece, se il cliente è, sia pure colpevolmente, ignaro, il diniego di detrazione è una sanzione, per un difetto di diligenza e prudenza, cioè per l’inosservanza di un dovere: una palese sanzione impropria (cfr. Corte Cost. sentenza 28 luglio 2025, n. 137).

Ne consegue che tale diniego deve essere accompagnato dalle garanzie proprie delle sanzioni, altrimenti si aggirano i principi fondamentali, etichettando una misura sanzionatoria con una qualifica solo formale differente.

Tali ineludibili principi e garanzie sono:

legalità, tassatività e prevedibilità: devono, cioè, essere puntualmente e preventivamente individuati, al momento della condotta, i doveri da adempiere;

proporzionalità: la conseguenza sfavorevole deve essere adeguata alla gravità della condotta tenuta e all’ampiezza della violazione commessa.

Ebbene, nella pratica applicazione entrambi i limiti vengono superati, nel silenzio generale.

Il principio di legalità in materia sanzionatoria – anche amministrativa – trova il suo fondamento, nel diritto interno, nell’art. 23 Cost. e nell’art. 25 Cost., nell’art. 7 CEDU, e richiede che la norma che impone una sanzione sia accessibile e prevedibile nella sua applicazione; nell’art. 49 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE, e nella giurisprudenza della Corte di Giustizia (CGUE, Sez. I, 11 gennaio 2024, causa C-537/22, Global Ink Trade Kft). Esso implica che gli obblighi di diligenza, cioè, debbono essere puntualmente individuati e puntualmente conoscibili dal contribuente al momento della sua condotta: una conseguenza sfavorevole di tale tipo dovrebbe essere prevista da norme precise che rendano prevedibile l’obbligo e la sua conseguenza sfavorevole in caso di omissione (Corte Edu, Kokkinakis c. Grecia, 25 maggio 1993, § 40).

Tali parametri sono clamorosamente violati dall’ordinamento italiano: nessuna norma chiara e precisa antecedente alle condotte prevede puntualmente quali siano gli obblighi di diligenza del cliente.

Ma non basta, il principio di proporzionalità delle sanzioni è un principio fondamentale e immediatamente vincolante anche per le sanzioni amministrative tributarie: art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali; artt. 6 e 7 CEDU (CEDU, 11/1/2022, XX c. Portogallo), CEDU, 4/3/2014, n. 18640, causa G.S. e altri c. Italia); art. 3, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 472/1997.

Ebbene, venendo alla ipotesi del cliente negligente, egli si vede cumulare la sanzione del diniego di detrazione IVA con la sanzione per l’indebita detrazione.

Tale cumulo appare evidentemente contrario al principio di proporzionalità.

Alla sanzione della perdita del diritto di detrazione si aggiunge anche, infatti, quale sanzione di secondo grado e al quadrato, la sanzione per indebita detrazione.

Essa, tuttavia, in questa fattispecie non è applicata perché il cliente abbia detratto un’IVA indetraibile (perché non sostenuta, ovvero non detraibile perché corrispondente a operazioni esenti o non inerenti), ma perché… il cliente ha commesso una violazione di un dovere di diligenza per cui viene già sostanzialmente punito con il diniego di detrazione.

Il cliente non deve essere punito perché ha fatto una detrazione indebita o illegale, ma perde una detrazione legittima per punizione della sua negligenza.

Appare evidente la sproporzione e l’ingiustizia abnorme della situazione: il cliente che ha già versato l’IVA (sottrattagli dal fornitore) viene punito una prima volta con l’obbligo di versare nuovamente l’IVA allo Stato (per effetto del diniego a posteriori di detrazione) e verrebbe ad essere poi abnormemente sanzionato, una seconda volta e al quadrato, non perché ha detratto illegittimamente l’IVA, ma perché ha già subito una prima sanzione per la sua negligenza.

Appare evidente che una sanzione non può essere il presupposto di un’altra sanzione: si tratta di una assurdità logico giuridica come quella di chi, avendo comminato un anno di reclusione a un ladro, gli applicasse poi un ulteriore anno di reclusione come pena per aver scontato la prima pena.

Si equipara abnormemente l’indebita detrazione originaria, meritevole di punizione con la sanzione per indebita detrazione, con la situazione, diversa, di chi aveva il diritto alla detrazione ma lo perde per effetto di una sanzione che gli è applicata ex post perché il fornitore non ha versato l’IVA corrispostagli e il cliente era stato negligente.

Tale assetto viene ritenuto legittimo da tutte le Corti, ma, se è consentito dire che il re è nudo, a me sembra, invece del tutto abnorme e sproporzionata e contraria al diritto interno, unionale e internazionale.

Chissà se prima o poi ci sarà un giudice a Berlino (o anche a Bressana Bottarone, andrebbe bene lo stesso).

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