3 settembre 2026
La concessione abusiva del credito ricorre quando una banca concede o mantiene un finanziamento a favore di un’impresa in difficoltà senza concrete prospettive di superamento della crisi e violando i doveri di prudente valutazione che gravano sul finanziatore. Ma cosa accade se il credito viene concesso in queste condizioni? Il finanziamento non diventa automaticamente nullo. La conseguenza ordinaria è una possibile responsabilità per il danno provocato dall’aggravamento del dissesto; la nullità richiede invece presupposti ulteriori e particolarmente gravi. La distinzione, precisata dalla Cassazione anche con numerose pronunce del 2026, assume particolare importanza quando l’impresa entra in liquidazione giudiziale e la banca, un cessionario o un garante chiedono di partecipare allo stato passivo. Per comprendere quando vi sia realmente abuso occorre però partire da un punto spesso trascurato: la decisione della banca deve essere giudicata sulla base della situazione conoscibile al momento del finanziamento, non semplicemente alla luce del successivo fallimento.
Concessione abusiva del credito: cos’è e quando si verifica
Non ogni finanziamento concesso a un’impresa in difficoltà è abusivo. La Cassazione ha chiarito che l’erogazione assume tale carattere quando sia effettuata, con dolo o colpa, nei confronti di un’impresa che presenti una situazione di difficoltà economico-finanziaria e sia priva di concrete prospettive di superamento della crisi, qualora il sostegno finanziario favorisca la prosecuzione dell’attività e ne derivi un aggravamento del dissesto. È la definizione affermata da Cass. civ., Sez. I, 30 giugno 2021, n. 18610 e ripresa, tra le altre, da Cass. civ., Sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29840.
Il riferimento normativo è rappresentato anzitutto dall’art. 5 TUB, che richiama la sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, e dalla diligenza professionale prevista dall’art. 1176, comma 2, c.c. La banca, proprio perché operatore qualificato, non può trattare la decisione di concedere credito come farebbe un finanziatore occasionale.
Perché possa parlarsi di abuso occorre però tenere distinti alcuni elementi:
- le condizioni economico-finanziarie dell’impresa al momento della decisione;
- le informazioni che il finanziatore conosceva o avrebbe dovuto acquisire professionalmente;
- l’esistenza o meno di prospettive realistiche di recupero;
- il rapporto causale tra finanziamento, prosecuzione dell’attività e successivo aggravamento del dissesto.
Quest’ultimo punto è essenziale. Una valutazione creditizia negligente non consente da sola di imputare alla banca l’intera crisi dell’impresa. Devono essere dimostrati anche l’effetto concretamente prodotto dal finanziamento e il danno causalmente collegato alla condotta. Allo stesso modo, l’inosservanza dei doveri professionali non significa, di per sé, che il contratto stipulato sia nullo: responsabilità del finanziatore e validità del finanziamento appartengono a due piani giuridici differenti.
Quando sostenere un’impresa in difficoltà è una scelta legittima
L’esistenza di una crisi non impedisce necessariamente alla banca di concedere nuova finanza. Un’impresa può presentare una temporanea tensione finanziaria e avere, nello stesso momento, ordini acquisiti, crediti in corso di incasso, attività valorizzabili o un progetto capace di riportarla in equilibrio. In casi del genere il finanziamento può rappresentare proprio lo strumento che evita il deterioramento della situazione.
Cass. civ., Sez. I, 30 giugno 2021, n. 18610 ha quindi escluso l’abuso quando la banca, anche al di fuori di una procedura formale di risanamento, abbia assunto un rischio non irragionevole, finanziando un’impresa che, secondo una valutazione compiuta in quel momento, appariva suscettibile di superare la crisi o comunque di permanere proficuamente sul mercato. Lo stesso principio emerge da Cass. civ., Sez. I, 14 settembre 2021, n. 24725.
Questo significa che il successivo insuccesso dell’operazione non fornisce, da solo, la prova dell’illecito. Un piano può apparire sostenibile sulla base dei dati disponibili e fallire successivamente per ragioni diverse: perdita di un cliente rilevante, variazione improvvisa del mercato, aumento imprevedibile dei costi oppure altri eventi sopravvenuti.
Nella pratica occorre pertanto evitare un’equazione troppo semplice:
- impresa in difficoltà non significa necessariamente impresa definitivamente insolvente;
- successiva liquidazione giudiziale non significa necessariamente precedente finanziamento abusivo;
- assunzione di un rischio elevato non significa necessariamente gestione imprudente, se il rischio era ragionevolmente giustificato dalle prospettive allora esistenti.
Una ricostruzione diversa finirebbe per produrre un effetto paradossale. Se la banca rischiasse di essere considerata responsabile ogni volta che finanzia un’impresa successivamente insolvente, sarebbe incentivata a interrompere il credito proprio nei momenti nei quali un sostegno finanziario potrebbe ancora consentire il recupero dell’attività.
Merito creditizio e controlli richiesti al finanziatore
Il problema diventa allora stabilire che cosa la banca debba concretamente verificare prima di concedere il finanziamento. La valutazione del merito creditizio non consiste nella semplice raccolta formale di alcuni documenti: richiede un giudizio professionale sulla capacità del cliente di sostenere l’indebitamento e, quando siano già presenti elementi di difficoltà, sulle reali possibilità che la nuova finanza contribuisca al riequilibrio anziché soltanto differire l’emersione dell’insolvenza.
L’art. 5 TUB e l’art. 1176, comma 2, c.c. costituiscono il quadro generale. A questo possono aggiungersi, in relazione alla specifica operazione e al momento nel quale viene effettuata, disposizioni di vigilanza, regole settoriali e condizioni previste per particolari forme di finanziamento o di garanzia. È quindi necessario verificare anzitutto quali regole fossero effettivamente applicabili al caso concreto.
Nell’istruttoria possono assumere rilievo, tra gli altri:
- bilanci e andamento economico dell’impresa;
- esposizione nei confronti del sistema bancario e informazioni disponibili sul relativo andamento;
- anomalie o incoerenze emergenti dalla documentazione;
- situazione debitoria e fiscale quando conoscibile e rilevante;
- destinazione della nuova liquidità;
- ragionevolezza del progetto sul quale viene fondata la prospettiva di rimborso.
Nessuno di questi dati dovrebbe però essere isolato dal contesto. Una perdita di esercizio, un debito fiscale o una tensione bancaria non dimostrano automaticamente l’insolvenza irreversibile. Allo stesso modo, l’assenza di un singolo approfondimento non prova necessariamente l’abuso se, considerate le caratteristiche dell’operazione e le regole applicabili, il quadro complessivo disponibile rendeva comunque ragionevole la decisione.
Particolare attenzione richiedono invece le incongruenze evidenti. Se le informazioni fornite dall’impresa sono incompatibili con altri dati già conosciuti o normalmente verificabili nell’ambito dell’istruttoria, può sorgere la necessità di ulteriori approfondimenti prima di assumere il rischio.
Come va giudicata una decisione presa anni prima
Uno dei problemi centrali nell’accertamento dell’abusiva concessione del credito riguarda il momento rispetto al quale deve essere giudicata la decisione della banca. Il finanziamento viene spesso esaminato diversi anni dopo, quando l’impresa è ormai insolvente, le cause della crisi sono note e il giudice può disporre di documenti e informazioni molto più ampi rispetto a quelli esistenti al momento dell’erogazione. Questo maggiore patrimonio conoscitivo non può però essere utilizzato per giudicare retrospettivamente la banca.
Il criterio deve essere ex ante. Cass. civ., Sez. I, 30 giugno 2021, n. 18610 richiede di verificare se, sulla base dei documenti, dei dati e delle notizie disponibili al finanziatore, fosse ragionevole ritenere che l’impresa potesse superare la crisi o comunque permanere proficuamente sul mercato. Il successivo insuccesso dell’operazione può essere rilevante per ricostruire gli effetti del finanziamento, ma non dimostra che la decisione originaria fosse necessariamente imprudente.
Il metodo di valutazione dovrebbe quindi seguire un ordine preciso:
- applicare anzitutto gli eventuali parametri normativi e regolamentari specificamente previsti per l’operazione;
- ricostruire le informazioni concretamente disponibili o professionalmente acquisibili al momento della decisione;
- negli spazi non regolati in modo puntuale, confrontare la condotta con quella esigibile da un operatore bancario professionalmente diligente, posto nelle medesime circostanze.
Questa impostazione incide anche sul ruolo della consulenza tecnica. Il CTU può ricostruire bilanci, flussi finanziari, indebitamento e cause del dissesto disponendo dell’intera documentazione e conoscendo già l’esito della vicenda. Può quindi aiutare il giudice a comprendere che cosa emergeva dai dati esistenti all’epoca e quali conseguenze abbia successivamente prodotto il finanziamento. Non dovrebbe invece assumere come parametro della responsabilità il grado di approfondimento che egli stesso è in grado di raggiungere ex post. Diversamente, il metro di giudizio non sarebbe più quello dell’operatore bancario diligente al momento dell’erogazione, ma quello di un consulente che analizza a posteriori un dissesto già verificatosi.
Il criterio ex ante ha infine un riflesso diretto sull’onere della prova. Chi contesta la correttezza dell’erogazione deve allegare e dimostrare quali informazioni fossero allora conosciute o professionalmente acquisibili, quali anomalie avrebbero imposto ulteriori approfondimenti e perché, sulla base di tali elementi, la concessione del finanziamento non fosse ragionevolmente giustificabile. Non è sufficiente costruire anni dopo un percorso istruttorio alternativo utilizzando informazioni che non risulti fossero allora disponibili o esigibili.
Questa impostazione non attenua la diligenza richiesta alla banca. Evita, piuttosto, un criterio che finirebbe per considerare abusivo ogni finanziamento seguito dall’insolvenza e che, se generalizzato, potrebbe determinare un irrigidimento nell’accesso al credito proprio per le imprese in difficoltà ancora recuperabili.
Quali segnali possono rivelare una crisi già in corso
La situazione dell’impresa raramente emerge da un singolo dato. Più frequentemente è la combinazione di diversi elementi a rendere necessario un approfondimento prima della concessione del credito. Possono assumere rilievo perdite reiterate, incremento dell’indebitamento, tensioni nei pagamenti, sconfinamenti, revoche degli affidamenti, esposizioni fiscali significative oppure anomalie nella documentazione contabile. Nessuno di questi elementi, considerato isolatamente, dimostra però che l’impresa fosse definitivamente insolvente o priva di qualsiasi possibilità di recupero.
Particolare attenzione richiedono le incongruenze tra le informazioni disponibili. Se i dati forniti dall’impresa contrastano in modo significativo con altri elementi già acquisiti o professionalmente verificabili, può sorgere per la banca la necessità di ulteriori approfondimenti. Lo stesso vale quando siano stati presentati bilanci o documenti non veritieri: la falsità non rende automaticamente responsabile il finanziatore, perché occorre stabilire se essa fosse riconoscibile attraverso i controlli concretamente esigibili nelle circostanze dell’operazione.
Una vicenda significativa è quella decisa dal Tribunale di Napoli, Sez. VII, decreto 15 luglio 2025, n. 840, successivamente esaminata da Cass. civ., Sez. I, 11 giugno 2026, n. 19302. Si tratta dunque dello stesso procedimento, non di due casi differenti. La curatela aveva prospettato anche l’illiceità penale dell’operazione, richiamando fattispecie di bancarotta, e aveva chiesto che ne fossero tratte conseguenze sulla pretesa restitutoria del finanziatore.
La Cassazione non ha stabilito che il finanziamento fosse nullo. Ha invece censurato il decreto perché il Tribunale aveva ritenuto di non poter procedere all’accertamento del reato e dell’eventuale concorso della finanziatrice quale soggetto extraneus. Secondo la Suprema Corte, il giudice non poteva sottrarsi all’accertamento incidentale richiesto dalla curatela ed era tenuto a pronunciarsi sulle questioni sottoposte al suo esame; la pronuncia ha inoltre rilevato l’omessa decisione sull’eccezione revocatoria.
Il caso è utile proprio perché mostra la necessità di distinguere tre passaggi. Un conto è accertare se la banca abbia svolto un’istruttoria professionalmente adeguata; altro è stabilire se l’erogazione abbia causalmente aggravato il dissesto; altro ancora è verificare se ricorrano i più rigorosi presupposti necessari per incidere sulla validità del contratto. Crisi dell’impresa, inadeguatezza dell’istruttoria e nullità del finanziamento non sono concetti sovrapponibili.
Concessione abusiva del credito: responsabilità e danno risarcibile
Quando il finanziamento sia stato concesso in modo imprudente a un’impresa priva di concrete possibilità di recupero, la conseguenza ordinaria si colloca sul piano della responsabilità. La mera violazione delle regole sul merito creditizio, infatti, non determina automaticamente la nullità del contratto. Questo rappresenta uno dei punti oggi più chiari nella giurisprudenza.
Il danno deve inoltre essere provato. Non è sufficiente affermare che l’impresa abbia ricevuto nuovo denaro e successivamente sia entrata in liquidazione giudiziale. Occorre dimostrare che il credito abbia consentito una prosecuzione dell’attività economicamente dannosa e che proprio questa prosecuzione abbia prodotto un aggravamento patrimoniale causalmente imputabile alla condotta del finanziatore.
La ricostruzione può richiedere il confronto tra la situazione che ragionevolmente si sarebbe verificata senza il finanziamento e quella effettivamente prodottasi. Da qui il riferimento, utilizzato nella riflessione giurisprudenziale e dottrinale, al danno derivante dall’aggravamento del dissesto, che non coincide necessariamente con l’intero capitale erogato.
Sul piano soggettivo può inoltre esservi un concorso tra la banca e gli organi dell’impresa. Cass. n. 18610/2021 e Cass. civ., Sez. I, 21 dicembre 2023, n. 35750 ammettono che la responsabilità del finanziatore possa concorrere con quella degli amministratori secondo le regole della solidarietà di cui all’art. 2055 c.c.
Dal punto di vista operativo occorre quindi provare separatamente:
- la condotta imputata alla banca;
- le reali condizioni dell’impresa;
- l’assenza di ragionevoli prospettive di superamento della crisi;
- il nesso causale e il maggior danno prodotto dalla prosecuzione dell’attività.
Questa distinzione evita di identificare l’ammontare del finanziamento con il danno e impedisce che tutte le perdite successive siano automaticamente trasferite sul finanziatore.
Quando il finanziamento può essere dichiarato nullo
La violazione dei doveri professionali nella concessione del credito non determina, di regola, la nullità del finanziamento. Un’istruttoria negligente può costituire il presupposto di una responsabilità risarcitoria quando abbia contribuito causalmente all’aggravamento del dissesto, ma per incidere sulla validità del contratto occorre qualcosa di ulteriore. Le pronunce più recenti, tra cui Cass. civ., Sez. I, 11 giugno 2026, nn. 19288 e 19302, consentono di distinguere due diversi percorsi verso la conseguenza demolitoria, che non devono essere confusi sul piano dogmatico.
Il primo è quello del cosiddetto reato-contratto. In questa ipotesi la stipulazione del finanziamento concorre essa stessa alla realizzazione della fattispecie penalmente vietata e la nullità trova fondamento nell’art. 1418, comma 1, c.c., per violazione di una norma imperativa penale. Non è però sufficiente richiamare genericamente la bancarotta o affermare che la banca conoscesse la situazione di insolvenza. Occorre ricostruire gli elementi oggettivi e soggettivi della specifica fattispecie di reato e accertare le modalità dell’eventuale concorso della banca quale soggetto extraneus. Proprio sotto questo profilo Cass. civ., Sez. I, 8 ottobre 2024, n. 26248 ha censurato una decisione che aveva dichiarato nullo il finanziamento senza svolgere un’adeguata verifica di tali presupposti.
Il secondo percorso riguarda invece l’intento funzionale predatorio, quando l’operazione creditizia sia utilizzata per perseguire un risultato incompatibile con la funzione economica del finanziamento e la condotta raggiunga la soglia della contrarietà al buon costume. Qui il fondamento non coincide semplicemente con la violazione di una norma penale imperativa: vengono in considerazione la nullità dell’operazione e l’art. 2035 c.c., che esclude la ripetizione di quanto sia stato prestato per uno scopo contrario al buon costume.
La distinzione ha conseguenze concrete soprattutto nella liquidazione giudiziale. Quando ricorrano i presupposti dell’art. 2035 c.c., la regola della soluti retentio opera anche nei confronti del finanziatore: la banca che abbia effettuato una prestazione contra bonos mores non può utilizzare quella stessa erogazione come fondamento di una pretesa restitutoria da insinuare al passivo. Il risultato può quindi essere il diniego di ammissione del credito restitutorio.
Occorre perciò distinguere con precisione i livelli della fattispecie. La concessione colposa di credito può generare responsabilità e obbligo risarcitorio; il reato-contratto può determinare la nullità per violazione della norma imperativa penale; l’operazione caratterizzata da una finalità predatoria che assuma i caratteri del contra bonos mores può condurre alla nullità e all’applicazione dell’art. 2035 c.c. La comune conseguenza demolitoria non rende identico il fondamento giuridico delle diverse ipotesi.
Credito abusivo e intento predatorio nei casi più gravi
Chiarito il diverso fondamento giuridico della nullità, resta da comprendere quando possa concretamente emergere quella finalità predatoria che colloca l’operazione su un piano diverso rispetto alla semplice negligenza nell’erogazione. Il punto non è stabilire soltanto se la banca abbia finanziato un’impresa in condizioni critiche, ma verificare quale funzione abbia assunto il credito nella specifica operazione.
Il Tribunale di Napoli, Sez. VII, decreto 15 luglio 2025, n. 840 ha indicato alcune situazioni particolarmente significative: nuova finanza utilizzata per ritardare l’apertura della procedura e sottrarre precedenti pagamenti o garanzie alle conseguenze della crisi; erogazioni attraverso le quali il finanziatore migliora la propria posizione acquisendo ulteriori garanzie; operazioni dirette principalmente alla gestione o al rientro di precedenti esposizioni della banca; sostegno finanziario destinato a creare o mantenere una falsa apparenza di solvibilità.
Queste situazioni non costituiscono però altrettante presunzioni di illiceità. Il consolidamento di una precedente esposizione non è necessariamente predatorio, così come non lo è l’acquisizione di una garanzia contestuale alla concessione di nuova finanza. Entrambe le operazioni possono inserirsi in un progetto economicamente ragionevole di ristrutturazione o di superamento di una temporanea crisi di liquidità.
Ciò che deve essere accertato è quindi il risultato concretamente perseguito. Assumono particolare rilievo la struttura complessiva dell’operazione, la destinazione della nuova finanza, le condizioni dell’impresa conosciute dal finanziatore, gli eventuali vantaggi ottenuti dalla banca rispetto alla posizione precedente e la presenza o meno di una reale prospettiva di recupero dell’attività.
Anche sotto questo profilo occorre evitare una ricostruzione ex post. Il successivo dissesto non consente di qualificare retroattivamente come predatoria un’operazione che, al momento della stipulazione, presentava una plausibile funzione di sostegno o risanamento. Al contrario, quando dagli elementi disponibili emerga che il finanziamento non era realmente diretto al recupero dell’impresa, ma al perseguimento di un vantaggio del finanziatore incompatibile con la funzione dell’operazione, la fattispecie assume una gravità diversa dalla semplice concessione imprudente del credito.
È quindi soprattutto l’analisi della causa concreta e della funzione effettivamente svolta dall’operazione a consentire di distinguere il finanziamento rischioso ma lecito, l’erogazione professionalmente negligente e il finanziamento caratterizzato da finalità predatoria.
Cosa accade nello stato passivo
La distinzione tra responsabilità e nullità diventa particolarmente rilevante nella verifica del passivo. Se la banca, un cessionario o altro avente causa chiede l’ammissione del credito derivante dal finanziamento, la procedura può contestare il titolo allegando che l’operazione sia stata illecita. In questo caso il giudice concorsuale non può rifiutarsi di affrontare la questione solo perché essa presenta profili penalistici.
Cass. civ., Sez. I, 25 agosto 2026, n. 24754 ha riconosciuto il potere e il dovere del giudice di pronunciarsi sulle eccezioni relative alla validità o all’esistenza del titolo, anche quando siano fondate sulla dedotta illiceità penale della condotta dell’originario finanziatore. L’accertamento può essere compiuto incidentalmente nel procedimento concorsuale e, secondo la pronuncia, anche attraverso indizi purché gravi, precisi e concordanti.
Diversa è l’ipotesi in cui il finanziamento resti valido ma la procedura faccia valere un controcredito risarcitorio derivante dall’abusiva erogazione. Qui entra in gioco il problema della compensazione. Non è sufficiente formulare genericamente una richiesta di danni: devono essere accertati i presupposti della relativa pretesa e rispettate le condizioni richieste per poterla opporre al credito insinuato.
Va inoltre distinta questa difesa dall’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.. Nei materiali esaminati la contestazione della curatela viene ricondotta piuttosto all’ambito dell’eccezione riconvenzionale fondata sul controcredito risarcitorio, con il relativo onere di allegazione e prova.
Nella pratica è quindi opportuno distinguere tre ipotesi: titolo valido e credito ammissibile; titolo contestato perché affetto da nullità; titolo valido al quale viene contrapposta una pretesa risarcitoria. Le prove e le conseguenze processuali non sono le stesse, e sovrapporre queste situazioni può condurre a conclusioni errate.
Concessione abusiva del credito, garanzia MCC e Confidi
La presenza della garanzia del Fondo per le PMI non elimina i doveri della banca nella decisione di concedere credito. Cass. civ., Sez. I, 8 ottobre 2024, n. 26248 lo ha chiarito anche con riferimento ai finanziamenti del cosiddetto Decreto Liquidità: la semplificazione prevista per l’accesso alla garanzia pubblica non comportava un generale esonero dell’istituto finanziatore dalla valutazione professionale dell’operazione. Garanzia pubblica e merito creditizio devono quindi essere mantenuti distinti.
Quando interviene un Confidi, occorre però considerare un ulteriore livello del rapporto. La banca eroga il finanziamento; il Confidi può garantirne una determinata percentuale; il Fondo, attraverso MCC, può a sua volta controgarantire o riassicurare in tutto o in parte l’esposizione assunta dal Confidi. Dopo l’escussione non è quindi sufficiente stabilire chi abbia materialmente effettuato il primo pagamento: occorre ricostruire su quale soggetto sia rimasto definitivamente il relativo peso economico e per quale quota.
Cass. civ., Sez. I, 10 novembre 2025, n. 29597 offre un’indicazione precisa. Nel caso esaminato, il Confidi aveva pagato alla banca € 171.740,80 a seguito dell’escussione della garanzia, ma aveva successivamente ricevuto da Mediocredito Centrale l’importo corrispondente in forza della controgaranzia. La Cassazione ha confermato la decisione che aveva escluso la legittimazione del Confidi a insinuarsi per tale somma, individuando in MCC il soggetto legittimato a surrogarsi nelle ragioni dell’istituto bancario creditore e a chiedere il riconoscimento della prelazione prevista dall’art. 8-bis, comma 3, D.L. n. 3/2015. La Corte ha altresì precisato che i rapporti interni tra Confidi e controgarante non erano idonei a modificare tale conclusione.
Il principio va però rapportato alla concreta misura dell’intervento pubblico. La pronuncia riguarda una situazione nella quale il Confidi aveva ricevuto il rimborso dell’importo oggetto della propria domanda. Quando, invece, la controgaranzia o la riassicurazione copra soltanto una parte dell’esborso, la posizione creditoria deve essere distinta per quote: per la parte coperta e liquidata dal Fondo viene in considerazione la posizione derivante dalla surroga pubblica; per la parte rimasta definitivamente a carico del Confidi, quest’ultimo conserva la propria posizione nei limiti dell’effettivo esborso non rimborsato.
Un’ulteriore distinzione riguarda la titolarità del credito e lo svolgimento delle azioni di recupero. La disciplina ministeriale e le Disposizioni Operative del Fondo possono attribuire al Confidi compiti di recupero anche relativamente alla componente coperta dall’intervento pubblico, accompagnandoli con obblighi di informazione, rendicontazione e riversamento delle somme di competenza del Fondo. La stessa Cass. n. 29597/2025 dà conto dell’argomento del Confidi secondo cui le Disposizioni Operative gli imponevano di promuovere le azioni di recupero da concordare con il Fondo. La Corte ha tuttavia ritenuto tale circostanza insufficiente a riconoscergli, nel caso concreto, la legittimazione a insinuarsi in proprio per la somma integralmente ricevuta da MCC.
Occorre pertanto distinguere il soggetto che, secondo le regole applicabili, svolge l’attività di recupero dal soggetto al quale fa capo la relativa quota del credito. Se il subentro avviene dopo che il credito è già stato ammesso al passivo, deve inoltre essere verificata l’applicabilità dell’art. 230 CCII relativo al mutamento soggettivo del creditore, anziché ipotizzare una duplicazione dell’insinuazione sul medesimo credito.
Resta infine autonomo il problema dell’efficacia della garanzia. Le Disposizioni Operative del Fondo prevedono conseguenze quando l’intervento pubblico sia stato ottenuto sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, determinanti ai fini dell’ammissione e verificabili secondo la diligenza professionale richiesta. Tale questione deve essere esaminata secondo la disciplina applicabile ratione temporis e non coincide né con la responsabilità della banca per l’erogazione del finanziamento né con l’eventuale responsabilità propria del Confidi.
Nella pratica, l’esame di una domanda di ammissione al passivo richiede quindi di ricostruire la garanzia originariamente prestata dal Confidi, la percentuale coperta dal Fondo, l’importo effettivamente pagato dalla banca, dal Confidi e da MCC, nonché le regole di recupero applicabili alla specifica operazione. Solo dopo questa verifica è possibile stabilire quale quota possa essere fatta valere da MCC e quale sia eventualmente rimasta nella titolarità del Confidi.
Quali elementi servono per ricostruire concretamente il caso
Prima di sostenere che un finanziamento sia stato concesso abusivamente è quindi necessario ricostruire con ordine la vicenda. L’indagine dovrebbe partire dalla data della decisione creditizia e non dalla data della liquidazione giudiziale. In quella fotografia iniziale devono essere collocate le condizioni dell’impresa, i documenti consegnati, le informazioni disponibili al finanziatore, eventuali anomalie conoscibili e la finalità dichiarata della nuova finanza.
Solo dopo questa prima fase acquistano rilievo gli eventi successivi, principalmente per verificare il nesso causale e l’eventuale aggravamento del dissesto.
In concreto può essere utile raccogliere:
- la documentazione dell’istruttoria bancaria;
- bilanci e situazioni contabili esistenti al momento della delibera;
- dati relativi all’esposizione bancaria allora disponibili;
- documenti riguardanti la destinazione del finanziamento;
- piani industriali, finanziari o di risanamento eventualmente presentati;
- elementi dai quali risultino anomalie che richiedevano ulteriori verifiche;
- documentazione necessaria a ricostruire l’andamento patrimoniale successivo.
Questi dati svolgono però funzioni differenti. La documentazione iniziale serve a giudicare la correttezza della decisione ex ante. Quella successiva consente di stabilire se e quanto l’erogazione abbia contribuito alle ulteriori perdite. Gli elementi relativi alle finalità perseguite diventano invece centrali quando si prospettino un reato-contratto o un intento predatorio.
È proprio questa separazione a evitare gli automatismi. Un’istruttoria insufficiente, un’impresa in crisi e un danno successivo non sono concetti equivalenti: devono essere collegati attraverso la prova dei rispettivi presupposti.
Per la banca, analogamente, non è sufficiente dimostrare di avere acquisito alcuni documenti. Occorre che la decisione finale sia coerente con le informazioni raccolte e con gli approfondimenti richiesti dalle anomalie concretamente emerse.
Conclusioni: il confine tra rischio consentito e responsabilità
La concessione di credito a un’impresa in difficoltà richiede un equilibrio. La banca non può ignorare segnali che rendano evidente l’assenza di prospettive e sostenere artificialmente un’attività destinata soltanto ad accumulare ulteriori perdite. Ma il diritto non può neppure trasformare ogni finanziamento non rimborsato in una prova retrospettiva di negligenza.
Il punto centrale resta quindi il giudizio ex ante. Prima devono essere individuate le regole applicabili all’operazione; poi va ricostruito ciò che la banca conosceva o avrebbe dovuto conoscere esercitando la propria diligenza professionale; infine devono essere esaminati gli effetti concretamente prodotti dal credito.
Su questa base si distinguono anche le conseguenze. La violazione dei doveri di prudente erogazione può comportare un risarcimento quando abbia causalmente aggravato il dissesto. La nullità rappresenta invece una risposta eccezionale, riservata alle situazioni nelle quali siano accertati i più rigorosi presupposti individuati dalla giurisprudenza, come il reato-contratto o l’intento funzionale predatorio.
Lo stesso metodo deve essere seguito nella procedura concorsuale e quando intervengano garanzie pubbliche, Confidi o MCC: credito, responsabilità, validità del contratto, efficacia della garanzia e surroga sono questioni collegate ma non sovrapponibili.
Una verifica legale di un finanziamento dovrebbe quindi evitare conclusioni precostituite e partire dai documenti e dalle condizioni effettivamente esistenti al momento della decisione.
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Articolo redatto da Avv. Prof. Marco Ticozzi – Professore Aggregato di Diritto Privato presso Università Ca’ Foscari Venezia – Studio Legale a Padova, Mestre Venezia e Treviso.
FAQ sulla concessione abusiva del credito
Quando si verifica la concessione abusiva del credito?
Ricorre quando il finanziatore concede o mantiene credito, con dolo o colpa, a un’impresa che presenta una situazione di difficoltà economico-finanziaria senza concrete prospettive di superamento della crisi e il finanziamento contribuisce all’aggravamento del dissesto.
Il fallimento successivo dimostra che la banca non avrebbe dovuto finanziare l’impresa?
No. La decisione deve essere valutata ex ante, sulla base delle informazioni disponibili o professionalmente acquisibili quando il credito è stato concesso. Il successivo fallimento non costituisce da solo prova dell’abusività.
Con quale criterio deve essere valutata l’istruttoria della banca?
Devono essere applicati anzitutto gli eventuali parametri normativi e regolamentari specifici previsti per l’operazione. Per ciò che non è puntualmente disciplinato, il riferimento è la diligenza professionale dell’operatore bancario posto nelle medesime circostanze. Il livello di approfondimento raggiungibile anni dopo dal CTU non può essere trasferito automaticamente alla banca.
La concessione abusiva rende sempre nullo il finanziamento?
No. La conseguenza ordinaria è risarcitoria. Secondo la più recente giurisprudenza, la nullità richiede ulteriori presupposti, in particolare quando la stipulazione integri un reato-contratto oppure ricorra un intento funzionale predatorio accertato in concreto.
Il danno coincide con l’importo finanziato?
Non necessariamente. Occorre provare il maggior pregiudizio causalmente collegato alla prosecuzione dannosa dell’attività e all’aggravamento del dissesto. Non tutte le perdite maturate successivamente possono essere automaticamente imputate alla banca.
La garanzia MCC esonera la banca dalla verifica del merito creditizio?
No. Cass. civ., Sez. I, 8 ottobre 2024, n. 26248 ha chiarito che la disciplina semplificata della garanzia pubblica non comportava un generale esonero della banca dai propri doveri professionali nell’erogazione del finanziamento.
Il credito della banca può essere escluso dallo stato passivo?
Può accadere quando venga accertata una causa che incide sulla validità del titolo. Diversa è la situazione nella quale il finanziamento resta valido ma la procedura faccia valere un controcredito risarcitorio: in quel caso occorre verificare autonomamente i presupposti della responsabilità e della compensazione.
Che cosa cambia quando intervengono Confidi o MCC?
Occorre ricostruire non soltanto chi abbia effettuato il pagamento alla banca, ma anche quale quota sia stata successivamente rimborsata da MCC al Confidi. Se MCC ha integralmente rimborsato la somma pagata dal Confidi, Cass. civ., Sez. I, 10 novembre 2025, n. 29597 individua in MCC il soggetto legittimato a surrogarsi per tale importo e a far valere la relativa prelazione. Se invece la copertura pubblica è soltanto parziale, occorre distinguere la quota riferibile al Fondo da quella rimasta effettivamente a carico del Confidi. Va inoltre tenuta separata la titolarità del credito dall’eventuale attività di recupero che il Confidi svolga secondo le regole applicabili.
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