Il ticket da € 2,50 potrebbe produrre oltre cinque volte il minimo nazionale richiesto: l’appello di Antonio Grieco per proporzionalità, trasparenza e controllo.
Pisticci, 2 settembre 2026
Non si afferma l’automatica illegittimità della D.G.R. n. 544/2026. Si chiede di chiarire perché una misura minima di contenimento prevista dalla legge Nazionale e per la Basilicata pari a circa € 2,1 milioni possa tradursi, su base annua, in un beneficio finanziario teorico di circa € 10,55 milioni.
Dal prossimo 1° ottobre i cittadini lucani non esenti saranno chiamati a pagare una quota di compartecipazione di € 2,50 per ogni ricetta relativa alla spesa farmaceutica convenzionata, indipendentemente dal numero di confezioni prescritte.
Il provvedimento è stato adottato dalla Giunta regionale della Basilicata con D.G.R. n. 544 del 27 agosto 2026. La Regione ha precisato che resteranno esenti, tra gli altri, i cittadini tutelati per reddito, patologia, malattia rara, invalidità e altre particolari condizioni personali e sanitarie.
Pur prendendo atto delle esenzioni previste, ritengo che questa nuova quota sia inopportuna e potenzialmente sproporzionata rispetto alle esigenze di contenimento della spesa dichiarate dalla stessa Regione.
Intervengo esclusivamente come libero cittadino, senza rappresentare partiti politici, associazioni o interessi particolari. Lo faccio perché considero doveroso chiedere trasparenza su una decisione che incide direttamente sul rapporto tra il cittadino contribuente e il Servizio sanitario regionale.
Dal prospetto informativo sulla destinazione delle imposte contenuto nella mia dichiarazione fiscale relative all’anno 2025 risulta che € 4.458 delle imposte da me versate sono attribuiti al finanziamento della sanità.
Si tratta, naturalmente, della rappresentazione della destinazione complessiva delle imposte per la sanità e non di un versamento personale direttamente assegnato alla Regione Basilicata. Resta tuttavia un dato concreto: ogni cittadino contribuisce già in misura rilevante al finanziamento del Servizio sanitario pubblico.
Si potrebbe sostenere che € 2,50 rappresentino una somma modesta. Ma il problema non è il valore della singola ricetta.
Il problema riguarda il criterio utilizzato per determinare la quota, il beneficio finanziario complessivamente atteso e la sua proporzione rispetto allo scostamento della spesa farmaceutica che la Regione dichiara di dover contenere.
Una quota apparentemente modesta può inoltre assumere un peso significativo quando viene applicata ripetutamente nel corso dell’anno a lavoratori, pensionati e famiglie che non rientrano formalmente nelle categorie esenti, ma che già sostengono un rilevante carico fiscale.
La relazione illustrativa della D.G.R. n. 544/2026 richiama l’articolo 5, comma 4, del Decreto-legge n. 159/2007, convertito dalla legge n. 222/2007.
La disposizione stabilisce che le Regioni che superano il tetto della spesa farmaceutica sono tenute ad adottare misure di contenimento per un ammontare pari almeno al 30% dello sforamento. Le somme derivanti dalla compartecipazione dei cittadini sono computate a riduzione delle misure poste a carico della Regione. (Fonte: Articolo 5 del D.L. n. 159/2007 – Gazzetta Ufficiale)
Nel 2025 lo scostamento della Basilicata è stato quantificato dalla Regione in circa € 7 milioni. Il 30% corrisponde pertanto a € 2,1 milioni: questo è l’ammontare minimo delle misure di contenimento richiesto dalla normativa nazionale.
Il 30% rappresenta una soglia minima e non un limite massimo. Per questa ragione non sostengo che il provvedimento sia automaticamente illegittimo soltanto perché potrebbe produrre un beneficio finanziario superiore.
Occorre però chiarire che la normativa nazionale impone l’adozione di misure di contenimento, ma non obbliga specificamente la Regione a introdurre un ticket fisso di € 2,50 a carico dei cittadini. Dovuta era l’adozione di misure; la scelta dello specifico ticket costituisce una decisione della Giunta regionale.
Tra le alternative o misure concorrenti avrebbero potuto essere considerate:
- la distribuzione diretta dei farmaci;
- il maggiore ricorso ai farmaci equivalenti e biosimilari;
- controlli più incisivi sull’appropriatezza prescrittiva;
- la razionalizzazione degli acquisti e ulteriori misure organizzative;
- interventi mirati alla riduzione degli sprechi.
La relazione illustrativa riporta che nel 2025 sono state emesse in Basilicata 6.918.039 ricette di farmaceutica convenzionata. Circa il 40% presenta un codice di esenzione, mentre le ricette potenzialmente assoggettabili alla nuova quota vengono stimate in circa 4,22 milioni.(Fonte: Relazione illustrativa della D.G.R. n. 544/2026)
4.220.000 ricette × € 2,50 = € 10.550.000 su base annua
Non risulta che la Regione abbia formalmente dichiarato un gettito previsto di € 10,55 milioni. Questa cifra costituisce una stima matematica ricavata dai dati riportati nella stessa relazione illustrativa, ipotizzando che il numero delle ricette e la percentuale degli esenti rimangano invariati.
| Dato | Importo | Rapporto |
|---|---|---|
| Minimo nazionale: 30% dello scostamento | € 2,10 milioni | Parametro minimo |
| Scostamento complessivo dichiarato | circa € 7 milioni | 100% dello scostamento |
| Beneficio teorico del ticket per 12 mesi | circa € 10,55 milioni | oltre 5 volte il minimo |
(Elaborazione aritmetica sui dati indicati nella relazione illustrativa della D.G.R. n. 544/2026.)
Il ticket potrebbe quindi produrre, su base annua, un beneficio finanziario oltre cinque volte superiore al minimo di € 2,1 milioni e superiore di circa € 3,5 milioni persino all’intero scostamento dichiarato.
Per i soli tre mesi da ottobre a dicembre 2026, il beneficio teorico sarebbe invece di circa € 2,6 milioni, più vicino al minimo di € 2,1 milioni. Questa circostanza potrebbe spiegare la determinazione della quota nella fase iniziale.
Il problema si pone qualora il ticket venga mantenuto senza una precisa clausola di cessazione: dopo sei mesi il beneficio teorico sarebbe di circa € 5,3 milioni; dopo dodici mesi raggiungerebbe circa € 10,55 milioni.
L’effetto reale potrebbe essere inferiore per la riduzione delle prescrizioni, la variazione delle esenzioni o gli interventi sull’appropriatezza. Ciò non elimina la necessità di rendere pubblici il beneficio finanziario effettivamente previsto e la durata della misura.
Dal punto di vista contabile potrebbe inoltre trattarsi prevalentemente di una minore spesa per il Servizio sanitario regionale, anziché di un’entrata direttamente versata nel bilancio regionale. Per il cittadino rimane comunque un ulteriore esborso economico.
Non intendo affermare preventivamente l’illegittimità della D.G.R. n. 544/2026. Il superamento del 30%, essendo tale percentuale una soglia minima, non è sufficiente da solo a dimostrare l’illegittimità della misura.
Esiste però una questione oggettiva di proporzionalità, ragionevolezza e trasparenza. La richiesta assume maggiore rilevanza considerando che i cittadini lucani, oltre a contribuire attraverso la fiscalità generale, devono già sostenere le conseguenze economiche delle difficoltà di accesso ad alcune prestazioni e, in numerosi casi, della necessità di rivolgersi a strutture private o fuori regione.
Il presente intervento non intende formulare un giudizio complessivo sulla sanità lucana, ma porre una domanda precisa:
Se il minimo delle misure di contenimento richiesto dalla normativa nazionale ammonta a circa € 2,1 milioni, per quale ragione è stata scelta una quota che potrebbe produrre, su base annua, un beneficio finanziario teorico di circa € 10,55 milioni?
Chiedo pertanto alla Giunta regionale di rendere pubblici:
- il gettito o beneficio finanziario effettivamente previsto;
- il calcolo utilizzato per determinare proprio la quota di € 2,50;
- la durata precisa del provvedimento;
- la data o la soglia economica raggiunta la quale il ticket sarà sospeso;
- la destinazione delle eventuali somme eccedenti;
- le misure alternative adottate per ridurre sprechi e prescrizioni inappropriate;
- i risultati del monitoraggio semestrale annunciato.
Chiedo inoltre alla Giunta di riesaminare e, se necessario, rimodulare o sospendere la quota, garantendo che il sacrificio imposto ai cittadini sia strettamente proporzionato alle effettive esigenze di contenimento.
Rivolgo un appello ai consiglieri regionali di minoranza affinché esercitino pienamente la propria funzione di controllo istituzionale.
Non chiedo una contestazione pregiudiziale, ma l’acquisizione e l’esame della D.G.R. n. 544/2026, di tutti gli allegati, della relazione tecnico-finanziaria, dei pareri contabili, della simulazione ufficiale del gettito e della documentazione relativa alle misure alternative valutate.
Invito pertanto i consiglieri di minoranza a:
- chiedere la convocazione della Commissione consiliare competente;
- presentare un’interrogazione e una mozione per la sospensione o rimodulazione del ticket;
- sollecitare il riesame del provvedimento;
- promuovere una verifica tecnico-giuridica sulla proporzionalità, sull’istruttoria e sulla motivazione della deliberazione;
- valutare, attraverso cittadini direttamente interessati o associazioni rappresentative legittimate, l’eventuale impugnazione davanti al giudice amministrativo.
Il ricorso non dovrebbe essere presentato dai consiglieri soltanto in quanto componenti della minoranza, poiché potrebbe sorgere un problema di legittimazione processuale. La minoranza può però promuovere e sostenere una verifica finalizzata all’impugnazione attraverso soggetti direttamente interessati.
Confido che la Giunta regionale e i consiglieri regionali, in particolare quelli appartenenti ai gruppi di minoranza, intervengano in tempi brevi per acquisire integralmente la documentazione, chiarire il beneficio finanziario effettivamente atteso e valutare la sospensione o la rimodulazione della quota di € 2,50.
Tali iniziative dovranno essere assunte entro tempi compatibili con i termini previsti dalla legge per l’eventuale impugnazione della D.G.R. n. 544/2026 da parte dei cittadini direttamente interessati. Un’istanza di riesame o di annullamento in autotutela non sospende automaticamente il termine per proporre ricorso al giudice amministrativo.
In mancanza di un intervento tempestivo, di una motivazione finanziaria completa e di risposte adeguate alle questioni sollevate, il sottoscritto provvederà autonomamente, previa verifica dei necessari presupposti di legittimazione e interesse, a valutare e promuovere l’impugnazione della D.G.R. n. 544 del 27 agosto 2026 davanti al TAR Basilicata.
L’iniziativa potrà essere intrapresa individualmente, quale cittadino direttamente inciso dalla misura, oppure congiuntamente ad altri cittadini non esenti e ad associazioni rappresentative che condividano una posizione omogenea e ritengano la deliberazione ingiusta, sproporzionata e non adeguatamente motivata.
L’eventuale ricorso non sarà fondato sulla semplice contrarietà politica, ma sulla verifica di possibili vizi riguardanti l’istruttoria, la motivazione, la proporzionalità, la mancata indicazione del beneficio finanziario atteso e della durata della misura, nonché l’eventuale mancata valutazione di alternative meno onerose.
Resta naturalmente rimessa al giudice amministrativo ogni valutazione sulla sussistenza di tali vizi e sulla legittimità del provvedimento.
Non è una battaglia per risparmiare € 2,50. È una richiesta di proporzionalità, trasparenza, corretta amministrazione e rispetto dei cittadini lucani.
Ing. Antonio Grieco
Libero cittadino
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