Cooperazione allo sviluppo, nuove regole per i finanziamenti indiretti







Nuove regole per i finanziamenti indiretti nell’ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo.

Con il decreto 1° luglio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 31 agosto 2026, il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, dà attuazione all’articolo 27, comma 3, lettera b), della legge n. 125/2014.

Il provvedimento definisce destinatari, criteri e condizioni per la concessione dei finanziamenti indiretti a valere sul Fondo rotativo, destinati a investitori pubblici o privati e organizzazioni internazionali che, a loro volta, finanziano imprese impegnate in iniziative di sviluppo nei Paesi partner.

La finalità è rafforzare l’azione italiana nella cooperazione allo sviluppo e favorire il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati nei processi di crescita sostenibile, occupazione e creazione di valore aggiunto locale.

Finanziamenti indiretti: cosa prevede il decreto

Il decreto completa il quadro attuativo previsto dalla legge n. 125/2014 per i finanziamenti concessi in modalità indiretta.

NOTA BENE: Le risorse non vengono erogate direttamente alle imprese beneficiarie finali, ma sono assegnate a intermediari e investitori qualificati, chiamati a utilizzarle per sostenere iniziative coerenti con gli obiettivi della cooperazione italiana.

Il provvedimento disciplina in particolare:

  • i soggetti destinatari dei finanziamenti;
  • i criteri di selezione delle iniziative;
  • i requisiti richiesti ai Paesi partner;
  • le condizioni che devono possedere le imprese beneficiarie finali;
  • le forme tecniche degli interventi finanziari;
  • le condizioni finanziarie e le ipotesi di esclusione e revoca.

Sono invece escluse le garanzie, per evitare sovrapposizioni con altri strumenti già operativi.

Chi può ricevere i finanziamenti del Fondo rotativo

L’articolo 4 individua i soggetti ammessi ai finanziamenti indiretti.

Tra questi rientrano:

  • istituzioni finanziarie europee;
  • banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito e sottoposti a vigilanza prudenziale;
  • istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali, regionali, multilaterali e sovranazionali;
  • istituti nazionali di sviluppo e promozione che svolgono attività finanziaria;
  • istituzioni finanziarie costituite tramite accordi internazionali;
  • fondi di investimento in debito o partecipazioni;
  • fondi multilaterali di sviluppo e fondi di fondi;
  • altri organismi di investimento collettivo o schemi individuati dal Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo.

Questi soggetti costituiscono il tramite attraverso cui le risorse del Fondo possono raggiungere le imprese beneficiarie finali.

Quali imprese e iniziative possono essere finanziate

Le iniziative devono essere coerenti con i settori e le finalità del Documento triennale di programmazione e di indirizzo per la cooperazione allo sviluppo.

Devono inoltre essere realizzate nei Paesi partner da:

  • imprese con sede legale nell’Unione europea;
  • imprese con sede legale nei Paesi partner.

L’investimento deve essere finalizzato allo sviluppo del Paese interessato e contribuire alla creazione di occupazione, nel rispetto degli standard internazionali di tutela dei lavoratori, nonché alla produzione di valore aggiunto locale per uno sviluppo sostenibile e inclusivo.

L’impresa beneficiaria finale non deve inoltre trovarsi in situazione di difficoltà economico-finanziaria al momento della concessione del finanziamento.

Paesi partner: tutela degli investimenti e debito sostenibile

Il decreto richiede anche che il Paese nel quale viene realizzata l’iniziativa offra adeguate garanzie a tutela degli investimenti.

La condizione è soddisfatta, alternativamente, in presenza di:

  • un accordo sulla protezione degli investimenti tra il Paese partner e l’Italia;
  • adesione del Paese alla Convenzione ICSID per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti;
  • un livello di debito sostenibile, valutato sulla base delle analisi del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale.

Anche in assenza di tali requisiti, l’iniziativa può essere ammessa se il Comitato congiunto ne riconosce la rilevanza strategica e politica, secondo criteri e modalità da definire in sede attuativa.

Fondo rotativo, possibili nuovi apporti di risorse

Le disponibilità del Fondo rotativo destinate agli interventi possono essere incrementate con apporti finanziari provenienti da soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, anche utilizzando risorse europee e internazionali.

Il Comitato congiunto può istituire una sezione speciale del Fondo e apposite sottosezioni, ciascuna con contabilità separata, nelle quali far confluire le risorse integrative in funzione della loro provenienza.

Il meccanismo consente così di ampliare la capacità finanziaria degli interventi, affiancando alle risorse disponibili ulteriori capitali destinati alle iniziative di cooperazione.

Finanziamenti anche tramite titoli e partecipazioni

I finanziamenti indiretti possono essere concessi sotto qualsiasi forma, ad esclusione delle garanzie, anche in forma subordinata.

Tra gli strumenti ammessi figurano:

  • la sottoscrizione di titoli di debito;
  • per determinate categorie di fondi e organismi di investimento, la sottoscrizione di quote o strumenti di partecipazione.

Per questi ultimi interventi, il finanziamento a valere sul Fondo rotativo non può superare il 50% dell’ammontare complessivamente sottoscritto dello strumento di investimento.

Il Comitato congiunto può inoltre prevedere condizioni finanziarie concessionali, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Applicazione dal 1° settembre 2026, attuazione entro 180 giorni

Il decreto si applica dal 1° settembre 2026, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Per completare il quadro operativo, l’articolo 8 prevede che il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo, su proposta del direttore generale competente del MAECI, adotti entro 180 giorni dalla pubblicazione le disposizioni attuative.

Il decreto definisce quindi già il quadro di riferimento dei finanziamenti indiretti, individuando destinatari, criteri e condizioni; spetterà ora al Comitato congiunto completarne l’attuazione operativa, rendendo concretamente utilizzabile il nuovo strumento a sostegno degli investimenti nei Paesi partner.


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