Il nascituro può ricevere eredità e donazioni, ma i diritti si consolidano solo con la nascita. Diverso il regime per il concepito e per il non ancora concepito. Ecco come funziona.

Una persona sta per morire e vuole lasciare qualcosa al nipote che non è ancora nato, o addirittura ai figli che un suo parente potrebbe avere in futuro. È possibile? Quei futuri soggetti hanno già qualche diritto riconosciuto dall’ordinamento, oppure bisogna aspettare la nascita?

Il diritto italiano affronta questa questione distinguendo due situazioni molto diverse: il concepito, già esistente nel grembo materno al momento in cui si pone il problema, e il non ancora concepito — il cosiddetto nondum conceptus — che è solo una persona ipotetica, prevista per il futuro. Per entrambi, l’ordinamento riconosce situazioni giuridiche rilevanti, ma con un meccanismo preciso: i diritti sono condizionati alla nascita e si consolidano solo se e quando il soggetto nasce vivo.

La domanda su quali diritti abbia il nascituro in Italia prima della nascita tocca uno dei temi più delicati del diritto civile, quello della soggettività giuridica nelle sue fasi iniziali, con ricadute concrete in materia di successioni, donazioni, amministrazione dei beni e tutela dei diritti fondamentali della persona.

Quando si acquista la capacità giuridica?

La regola generale è semplice e netta: la capacità giuridica — cioè l’idoneità a essere titolari di diritti e obblighi — si acquista al momento della nascita, ai sensi dell’art. 1 cod. civ. Prima di nascere, il soggetto non è ancora una persona nel senso giuridico pieno del termine.

Questo non significa che il concepito o il non ancora concepito siano giuridicamente irrilevanti: significa che le situazioni giuridiche che l’ordinamento predispone a loro favore sono condizionate sospensivamente alla nascita. I diritti esistono in potenza, ma diventano effettivi solo con la nascita viva. Se la nascita non si verifica, le attribuzioni non producono effetti definitivi e si applicano le regole di devoluzione residuale.

La capacità di agire — cioè l’idoneità a disporre autonomamente dei propri diritti — è un’altra cosa ancora, e si acquista al compimento dei diciotto anni ai sensi dell’art. 2, comma 1, cod. civ. Il nascituro, ovviamente, non possiede nemmeno questa.

Il concepito: quali diritti successori gli spettano?

In materia successoria, l’art. 462, comma 1, cod. civ. riconosce la capacità di succedere a causa di morte a tutti coloro che sono nati o concepiti al momento dell’apertura della successione — cioè al momento della morte del de cuius.

Si presumono concepiti al tempo dell’apertura della successione coloro che nascono entro trecento giorni dalla morte della persona della cui eredità si tratta, ai sensi dell’art. 462, comma 2, cod. civ. È una presunzione relativa, che ammette prova contraria.

Il diritto ereditario del concepito esiste, ma la delazione — cioè la chiamata all’eredità — è differita alla nascita. Solo con la nascita il concepito potrà accettare o rinunciare all’eredità, e solo da quel momento decorrono i termini di prescrizione per l’accettazione. Nel frattempo, i beni destinati al concepito hanno bisogno di essere amministrati.

Chi amministra i beni del concepito prima della nascita?

L’ordinamento ha predisposto un sistema specifico per gestire i beni destinati al nascituro prima che questo nasca.

Se il nascituro è concepito, l’amministrazione dei beni spetta ai genitori, ai sensi dell’art. 643, comma 2, cod. civ. Per gli atti di ordinaria amministrazione i genitori agiscono autonomamente; per gli atti di straordinaria amministrazione — quelli più rilevanti e potenzialmente pregiudizievoli — occorre l’autorizzazione del tribunale del luogo di apertura della successione, ai sensi dell’art. 644 cod. civ. in combinato con gli artt. 782 e 783 cod. proc. civ.

Questo sistema dimostra che il concepito è considerato titolare potenziale di un patrimonio, la cui gestione viene tutelata mediante un regime vincolato e sottoposto al controllo dell’autorità giudiziaria per gli atti di maggiore rilievo.

Il concepito può ricevere una donazione?

Sì. L’art. 784 cod. civ. consente che anche i nascituri — concepiti e non ancora concepiti — siano destinatari di donazioni. Come per le successioni, l’efficacia piena dell’attribuzione resta condizionata alla nascita: se il concepito non nasce vivo, la donazione non produce effetti definitivi.

È importante non confondere la qualità del beneficiario — che può essere un nascituro — con l’oggetto della donazione. L’art. 771 cod. civ. vieta la donazione di beni futuri: questo divieto riguarda ciò che viene donato, non chi lo riceve. Si può donare al concepito beni presenti del donante; ciò che non si può fare è donare beni che il donante non possiede ancora.

Il non ancora concepito: può ricevere eredità e donazioni?

Sì, ma con limiti più rigorosi. L’art. 462, comma 3, cod. civ. ammette che possano ricevere per testamento anche i figli di una determinata persona vivente al momento dell’apertura della successione, benché non ancora concepiti. Questa è la figura classica del nondum conceptus: il testatore istituisce erede o legatario i futuri figli di un soggetto determinato, con la condizione che quella persona sia viva quando si apre la successione.

Il meccanismo funziona così: alla morte del testatore, i beni vengono tenuti in gestione in attesa che i futuri figli nascano. Se nascono, acquisiscono i diritti a loro destinati. Se non nascono — o se la persona indicata muore senza averli avuti — i beni seguono le regole di devoluzione alternativa previste dal testatore o dalla legge.

Anche il nondum conceptus può ricevere donazioni ai sensi dell’art. 784 cod. civ., con efficacia subordinata alla successiva concezione e nascita.

Per quanto riguarda l’amministrazione dei beni destinati al nascituro non ancora concepito, l’art. 643, comma 1, cod. civ. prevede una soluzione diversa rispetto al concepito: l’amministrazione spetta alle persone che sarebbero chiamate all’eredità nel caso in cui la nascita non si verificasse — i sostituti, i coeredi in accrescimento, o gli eredi legittimi. La tutela dei diritti successori dei nascituri non concepiti spetta invece ai futuri genitori. Anche qui, gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale.

Cosa dice la giurisprudenza?

La Cassazione ha affrontato alcuni profili specifici rilevanti in materia. Con la sentenza n. 4621 del 22 marzo 2012, la Corte ha chiarito che chi non è ancora concepito al momento dell’apertura della successione non può succedere per rappresentazione: la rappresentazione — che consente ai discendenti di subentrare al posto di un erede che non può o non vuole accettare — richiede che il rappresentante esista già come soggetto al momento dell’apertura. Il nondum conceptus non soddisfa questo requisito.

In un ambito diverso ma connesso, la giurisprudenza di legittimità e la Corte costituzionale hanno affrontato il tema della maternità surrogata — vietata in Italia — bilanciando il divieto con l’esigenza di tutelare il minore già nato da tali pratiche, riconoscendo il suo diritto fondamentale al riconoscimento del legame affettivo con il genitore d’intenzione mediante l’adozione in casi particolari. Questo orientamento conferma l’attenzione dell’ordinamento per l’interesse del minore e, di riflesso, per la protezione del percorso che porta dalla concezione alla nascita.

I diritti indisponibili e la protezione della persona nelle fasi iniziali della vita

I diritti fondamentali legati alla vita, allo stato e alla capacità delle persone fisiche sono considerati indisponibili: non possono essere oggetto di rinuncia, transazione o accordo privato. Questo vale per il diritto alla vita, al nome, all’integrità fisica, ai diritti della personalità e ai diritti di stato.

Questa impostazione giustifica una protezione rafforzata dei soggetti nelle fasi iniziali della vita. Il concepito e il nascituro, pur non essendo ancora soggetti di diritto in senso pieno, si trovano in una posizione di interesse protetto dall’ordinamento, in vista della futura acquisizione della piena soggettività giuridica.

Un esempio pratico per capire il meccanismo

Un nonno vuole lasciare qualcosa al nipote che la figlia sta aspettando. Se il bambino è già concepito al momento della morte del nonno — cioè la figlia è incinta — il nascituro è capace di succedere ai sensi dell’art. 462, comma 1, cod. civ. I beni vengono tenuti in amministrazione dai genitori fino alla nascita. Se il bambino nasce vivo, i beni diventano suoi. Se purtroppo la nascita non avviene, i beni seguono le regole alternative.

Se invece la figlia non è ancora incinta al momento della morte del nonno, il nipote non esiste ancora nemmeno come concepito. Il nonno può comunque destinare beni ai “futuri figli” della figlia mediante testamento, ai sensi dell’art. 462, comma 3, cod. civ., a condizione che la figlia sia viva al momento della morte. I beni vengono gestiti da chi sarebbe erede in mancanza di nascita, in attesa che i futuri figli vengano al mondo.




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 Raffaella Mari

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