Guida pratica su chi deve pagare le multe stradali, la responsabilità dei genitori e perché gli eredi non pagano i debiti delle sanzioni.
Entrare nel mondo delle sanzioni stradali significa spesso scontrarsi con concetti legali che sembrano complicati, ma che hanno una ricaduta diretta sul portafoglio di ogni cittadino. Quando riceviamo un verbale, la prima domanda che ci poniamo riguarda quasi sempre l’identità di chi deve effettivamente sborsare il denaro. La legge italiana ha costruito un sistema di regole molto preciso per garantire che ogni violazione non resti impunita, bilanciando la necessità di punire chi sbaglia con la tutela di chi, pur essendo proprietario del mezzo, non ha colpe dirette. In questo articolo esploreremo in modo approfondito il tema della responsabilità amministrativa per multe stradali, cercando di rispondere al quesito che molti si pongono: cosa succede se il trasgressore muore o se l’auto è di un altro? Capiremo insieme come la natura personale della sanzione influenzi il destino dei pagamenti, specialmente nei casi più delicati come la scomparsa del conducente o le infrazioni commesse dai minori, dove il ruolo di chi vigila diventa determinante per la legge.
Chi deve pagare materialmente una multa stradale?
Il principio cardine che regge l’intero sistema delle sanzioni amministrative è la responsabilità personale. Questo significa che, in linea teorica, la sanzione deve colpire chi ha materialmente commesso l’infrazione. Questo concetto deriva direttamente dal modello dell’illecito penale, dove la pena non può essere scontata da una persona diversa da chi ha commesso il fatto (L. n. 689/1981). Tuttavia, nel Codice della strada, la situazione si complica perché il veicolo è un oggetto che può essere prestato, noleggiato o affidato a terzi. Per questa ragione, il legislatore ha previsto che la colpevolezza possa assumere diverse forme, dal dolo (la volontà di violare la norma) alla colpa (la disattenzione o negligenza).
Se un automobilista commette un errore, la legge valuta se tale sbaglio sia scusabile. Un errore di fatto, ad esempio, può escludere la responsabilità solo se è inevitabile nonostante l’uso della normale diligenza. Al contrario, non conoscere una norma del codice non è mai una scusa valida. Esistono però delle situazioni eccezionali, chiamate cause di giustificazione, che cancellano la colpa. Si tratta di casi in cui il conducente agisce per legittima difesa, per adempiere a un dovere o in presenza di un ordine di un’autorità. In questi scenari, il comportamento non viene punito perché il soggetto non aveva una reale alternativa lecita o stava agendo per proteggere un interesse superiore.
Quali sono i soggetti responsabili insieme al conducente?
Per garantire che lo Stato possa riscuotere le somme dovute, il codice della strada individua un elenco di persone che rispondono “in solido” con chi guidava. La solidarietà significa che l’amministrazione può chiedere l’intero pagamento sia al trasgressore sia a questi soggetti.
Secondo la legge, sono responsabili solidalmente:
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il proprietario del veicolo o del rimorchio, a meno che non provi che il mezzo è stato usato contro la sua volontà;
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l’usufruttuario o chi ha acquistato l’auto con un patto di riservato dominio;
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l’utilizzatore del mezzo in caso di contratto di leasing (locazione finanziaria);
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il locatario nei casi di noleggio senza conducente;
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la persona che risiede in Italia e ha la disponibilità del veicolo con targa estera;
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chi è incaricato della direzione o vigilanza su una persona capace di intendere ma soggetta alla sua autorità;
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l’imprenditore o la persona giuridica, se la violazione è commessa da un dipendente durante il lavoro (art. 196 cod. strada).
È importante sottolineare che per evitare di pagare, il proprietario non può semplicemente dire di aver prestato l’auto. Deve dimostrare di aver adottato comportamenti concreti per impedire la circolazione, come aver chiuso l’auto a chiave in un garage privato o averne denunciato il furto. Se il proprietario è una società, la responsabilità si estende all’ente stesso, a meno che l’infrazione non riguardi obblighi puramente personali del conducente che l’azienda non poteva in alcun modo controllare.
Cosa accade se il proprietario è una società o un ente?
In alcuni casi specifici, la responsabilità del proprietario non è solidale ma diventa autonoma. Questo accade quando la legge impone un obbligo diretto a chi possiede il veicolo, indipendentemente da chi si trovi alla guida. Un esempio tipico è la circolazione di un veicolo senza la carta di circolazione. In questa fattispecie, il proprietario risponde per non aver impedito il fatto, commettendo un’omissione propria (Cass. Civ. n. 18469/2007). In queste circostanze, la responsabilità ha natura strettamente personale.
Se il proprietario è una persona giuridica, come una società per azioni o una cooperativa, la giurisprudenza tende a escludere che l’ente possa essere sanzionato per violazioni che presuppongono una condotta omissiva o commissiva riferibile esclusivamente a una persona fisica. La sanzione amministrativa, infatti, nasce per educare il trasgressore e presuppone un rimprovero che una società, intesa come entità astratta, non può ricevere allo stesso modo di un individuo (G.P. Napoli 26/02/2007). Questo non significa che l’azienda non paghi mai, ma che bisogna distinguere tra i casi in cui l’ente risponde come “garante” del pagamento altrui e quelli in cui l’infrazione è una colpa esclusiva del dipendente.
Chi paga la multa se il conducente è un minorenne?
Quando a commettere un’infrazione stradale è un minorenne, le regole cambiano sensibilmente. Poiché chi ha meno di diciotto anni è considerato per legge incapace di rispondere pienamente delle proprie azioni amministrative, la responsabilità ricade direttamente su chi è tenuto alla sua sorveglianza. Solitamente si tratta dei genitori o dei tutori (L. n. 689/1981). In questo caso, il genitore non è un soggetto estraneo che paga “al posto del figlio”, ma risponde per un proprio difetto di vigilanza.
Questa distinzione ha effetti pratici molto pesanti, specialmente per quanto riguarda la confisca del mezzo. Immaginiamo un minorenne che guida un ciclomotore truccato o non conforme alle regole tecniche. Se il motorino appartiene al genitore, quest’ultimo non può opporsi alla confisca sostenendo di essere un terzo estraneo ai fatti. Essendo il genitore il responsabile diretto dell’illecito commesso dal figlio, il veicolo di sua proprietà può essere sequestrato e confiscato definitivamente (Cass. Civ. n. 7268/2000). Il dovere di sorveglianza implica che il genitore debba assicurarsi che il minore non solo rispetti le regole, ma utilizzi un mezzo perfettamente a norma.
Le multe si trasmettono agli eredi in caso di morte?
Una delle domande più frequenti riguarda il destino dei debiti per multe stradali quando il trasgressore viene a mancare. La risposta della legge è molto favorevole per i familiari: l’obbligazione di pagare una sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi (art. 7 L. n. 689/1981). Questo principio deriva dalla natura personale della responsabilità, che è del tutto simile a quella dei reati. Così come non si va in prigione al posto di un parente defunto, non si pagano nemmeno le sue sanzioni amministrative.
Se il trasgressore muore prima di aver pagato, o mentre è in corso un ricorso davanti al giudice, la materia del contendere cessa immediatamente (Cass. Civ. n. 16747/2022). Gli eredi hanno però l’onere di comunicare il decesso all’ente che ha emesso la multa (Comune, Prefettura o Polizia) presentando il certificato di morte. Una volta accertato il decesso, l’amministrazione deve annullare il verbale. Questo vale anche se la multa era già diventata definitiva o se era già stata emessa una cartella esattoriale.
È importante notare che se ci sono spese legali già sostenute nel processo, queste restano a carico di chi le ha anticipate, poiché l’erede succede nel processo ma non nel debito della sanzione (Trib. Milano n. 10142/2018).
Cosa succede se più persone partecipano alla stessa infrazione?
Non sempre una violazione è opera di un singolo individuo. Esiste infatti il concorso di persone, una situazione in cui più soggetti contribuiscono a realizzare la stessa infrazione. In questo caso, la regola generale prevede che ogni partecipante sia soggetto alla sanzione prevista per quella violazione (art. 5 L. n. 689/1981). Si tratta di posizioni distinte e autonome: se una persona decide di pagare o di chiudere la questione con l’amministrazione, questa scelta non aiuta gli altri partecipanti, che restano obbligati a rispondere della propria condotta.
Un esempio chiaro riguarda l’uso di autocarri con strumenti obbligatori manomessi, come il cronotachigrafo. Se il conducente circola con uno strumento alterato e il proprietario dell’azienda sapeva o doveva sapere della manomissione, entrambi vengono sanzionati (Cass. Civ. n. 21000/2004). La loro non è una responsabilità solidale dove uno paga per tutti, ma una responsabilità concorrente dove ognuno risponde per il proprio ruolo:
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il conducente risponde per aver guidato il mezzo non a norma;
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il proprietario risponde per aver messo in circolazione un veicolo difettoso o alterato;
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il datore di lavoro risponde per la mancata vigilanza sull’operato del dipendente;
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l’eventuale tecnico che ha materialmente eseguito la manomissione risponde per il suo contributo tecnico.
In queste situazioni, la cessazione del procedimento nei confronti di uno dei soggetti, magari per un vizio di forma del suo verbale, non si estende automaticamente agli altri. Ognuno deve difendersi per proprio conto, dimostrando la propria assenza di colpa o l’esistenza di un errore scusabile.
Come può il conducente evitare la responsabilità in emergenza?
Oltre ai casi di morte o di proprietà altrui, il conducente può essere liberato se dimostra lo stato di necessità. Questa esimente però è molto difficile da ottenere e richiede prove rigorose. Si deve trattare di un pericolo imminente di un danno grave alla persona che non può essere evitato in altro modo. Ad esempio, non è punibile chi corre oltre i limiti di velocità o parcheggia in divieto per portare d’urgenza un ferito grave in ospedale o se una donna prossima al parto avverte contrazioni improvvise e deve fermarsi immediatamente (G.P. Bologna 04/06/2002).
Tuttavia, il giudice valuta sempre se c’erano alternative lecite. Se l’automobilista poteva chiamare un’ambulanza o un medico a domicilio ma ha scelto comunque di violare il codice della strada, l’esimente potrebbe non essere concessa (Trib. Udine n. 1420/2015). La necessità deve essere oggettiva e non un semplice stato d’animo di ansia o preoccupazione. Inoltre, se il pericolo riguarda solo un bene materiale o un animale, lo stato di necessità non è invocabile per annullare una multa (Cass. Civ. n. 19532/2014). La legge mette al primo posto la sicurezza della circolazione, ammettendo eccezioni solo quando il rischio per la vita umana è talmente alto da rendere la violazione della norma il “male minore”.
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Angelo Greco
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