Sono in corso in queste settimane le procedure di immissione in ruolo e, per i docenti neaossunti, dal 1° settembre scatterà il tradizionale anno di formazione e prova. Uno dei dubbi più frequenti riguarda i docenti ITP già in ruolo nella scuola secondaria di secondo grado e che hanno già superato l’anno di formazione e prova, i quali riescono ad ottenere un passaggio da una classe di concorso degli insegnanti tecnico-pratici (la c.d. tabella B) ad una classe di concorso dei docenti (la c.d. tabella A). In questo caso, devono ripetere l’anno di prova? La risposta è affermativa.

Passaggio di cattedra vs passaggio di ruolo

Per comprendere la questione occorre innanzitutto distinguere in modo corretto il passaggio di cattedra dal passaggio di ruolo.

Il primo consente al docente di passare ad un’altra classe di concorso, mantenendo però lo stesso ruolo e lo stesso grado di istruzione. Ad esempio, è il caso di un docente della scuola secondaria di secondo grado che, in possesso dei requisiti richiesti, passa da una classe di concorso a un’altra appartenente al medesimo grado. Il secondo comporta invece il transito da un ruolo ad un altro. Ad esempio, un docente di ruolo nella scuola primaria che accede ad una classe di concorso della scuola secondaria sta effettuando un passaggio di ruolo in quanto muta il grado di istruzione (da primaria a secondaria di primo o secondo grado). A tal proposito, il dubbio che da sempre accompagna il passaggio degli ITP a docenti nasce proprio da questa apparente contraddizione: il docente muta profilo, trasferendosi da una classe di concorso della Tabella B a una della Tabella A e, quindi, da un ruolo all’altro, eppure continua a insegnare nel medesimo grado di istruzione, cioè la scuola secondaria di secondo grado.

Ed è proprio questa sovrapposizione tra il cambio di ruolo e la permanenza nello stesso grado a rendere controversa la questione dell’anno di prova.

Ad ogni modo, anche se continua a insegnare nella scuola secondaria di secondo grado, il movimento non si limita al cambio della materia di insegnamento: comporta il passaggio a un ruolo diverso e produce effetti anche sotto il profilo economico. Non siamo, quindi, di fronte a un semplice cambio di classe di concorso, ma a un vero e proprio passaggio di ruolo.

Cosa prevede il DM 226/2022?

Il decreto ministeriale n. 226 del 16 agosto 2022 disciplina il percorso di formazione e il periodo annuale di prova in servizio del personale docente ed educativo. Oltre a chiarire tutti gli aspetti operativi (obiettivi, ruolo e funzioni del docente tutor, attività formative, procedure di valutazione ecc.), il testo fornisce alcuni elementi fondamentali per avere un quadro completo della situazione legata agli ITP.

L’art. 2 c. 1 individua le categorie di docenti tenute a svolgere il periodo di formazione e prova e, alla lettera c), include espressamente i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo. La disposizione non distingue tra passaggi di ruolo che comportano il cambiamento del grado di istruzione e passaggi che avvengono all’interno dello stesso grado. Letta isolatamente, quindi, la disposizione sembrerebbe fornire una risposta piuttosto semplice al caso dell’ITP che passa dalla Tabella B alla Tabella A: trattandosi di un passaggio di ruolo, il docente rientra tra coloro che devono svolgere il periodo di formazione e prova. Eppure, questa conclusione non è stata così immediata, anzi.

Le note ministeriali prima del 2025

Il decreto deve essere letto insieme alle indicazioni applicative emanate annualmente a livello ministeriale ed è proprio qui che la questione si complica. Le note che hanno accompagnato l’applicazione del DM 226/2022 hanno infatti individuato, nel corso degli anni, ulteriori precisazioni relative ai docenti già sottoposti al periodo di formazione e prova. Il problema nasce quindi dall’interazione tra la regola generale del passaggio di ruolo prevista dal DM 226/2022 e le successive indicazioni ministeriali relative a chi abbia già superato il periodo di prova nello stesso grado di istruzione.

Non è un dettaglio secondario. Nel caso degli ITP che passano dalla Tabella B alla Tabella A, infatti, le due circostanze si verificano contemporaneamente: da un lato il docente ottiene un passaggio di ruolo; dall’altro ha già superato l’anno di prova nella scuola secondaria di secondo grado, cioè nello stesso grado nel quale continuerà a prestare servizio.

Non è un caso che le note ministeriali che regolano l’anno di prova pubblicate prima dello scorso anno scolastico non abbiano mai dettagliato il caso degli ITP. Leggendo infatti le circolari protocollari n. 39972 del 15 novembre 2022, n. 65741 del 7 novembre 2023 e n. 202382 del 26 novembre 2024, nella sezione dedicata ai docenti tenuti allo svolgimento dell’anno di prova si fa riferimento genericamente ai docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Nessuna specificazione. Ed è proprio a causa di questa mancata precisazione che è sorta una questione interpretativa non di poco conto: il passaggio dalla Tabella B alla Tabella A deve comportare necessariamente un nuovo periodo di formazione e prova oppure, considerato che il docente continua a prestare servizio nello stesso grado di istruzione e ha già superato positivamente tale periodo, trova applicazione la previsione relativa a chi ha già svolto l’anno di prova? La risposta a questa domanda non è stata univoca e, nel tempo, ha dato luogo a una situazione tutt’altro che chiara per i docenti interessati.

La sentenza del Tribunale di Salerno n. 515/2024

La questione è arrivata davanti al Tribunale del Lavoro di Salerno nell’ambito di una controversia promossa da un docente che si trovava esattamente nella situazione descritta. L’insegnante aveva già svolto e superato il periodo di formazione e prova come ITP nella classe di concorso B014, nell’anno scolastico 2013/2014.

Successivamente aveva ottenuto, per l’anno scolastico 2022/2023, il passaggio di ruolo alla classe di concorso A037, sempre nella scuola secondaria di secondo grado.

Nonostante il precedente superamento dell’anno di prova, il dirigente scolastico aveva ritenuto necessario sottoporlo nuovamente al percorso di formazione e prova.

La vicenda aveva assunto un ulteriore rilievo quando, nell’agosto 2023, il dirigente aveva adottato il provvedimento con il quale dichiarava il mancato superamento del percorso di formazione e del periodo annuale di prova. La motivazione muoveva da un presupposto che, in astratto, appariva difficilmente contestabile: il passaggio dalla Tabella B alla Tabella A era stato considerato a tutti gli effetti un passaggio di ruolo, con conseguente obbligo di svolgere il relativo periodo di formazione e prova. Il docente, tuttavia, contestava proprio questa conclusione, richiamando le indicazioni ministeriali che negli anni precedenti avevano escluso la necessità di ripetere il percorso per chi lo avesse già superato nello stesso grado di istruzione.

Il giudice si è quindi trovato a dover stabilire quale delle due circostanze dovesse assumere prevalenza: il nuovo passaggio di ruolo oppure il precedente superamento dell’anno di prova nel medesimo grado? Per rispondere, il Tribunale ha preso in considerazione non soltanto la disciplina generale contenuta nel DM 226/2022 già illustrata, ma anche le indicazioni ministeriali che avevano accompagnato negli anni l’applicazione della normativa sul periodo di formazione e prova. In particolare, sono state richiamate le note ministeriali n. 39533/2019, n. 28730/2020, n. 30345/2021 e n. 39972/2022. Come per le altre già esposte, anche in questo caso ci si era trovati dinanzi a un quadro contraddittorio: da una parte, i docenti che avevano ottenuto il passaggio di ruolo erano tenuti a svolgere l’anno di prova; di contro, nel passaggio successivo, coloro che avevano già svolto il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado di nuova immissione in ruolo erano esonerati. Secondo il giudice, tali indicazioni avevano progressivamente consolidato il principio secondo cui il periodo di formazione e prova non dovesse essere ripetuto dal docente che lo avesse già superato nel medesimo ordine e grado di istruzione.

La circostanza decisiva, dunque, non era rappresentata dal semplice fatto che il docente avesse cambiato classe di concorso, in quanto il passaggio di ruolo era pacifico. Ciò che il giudice ha ritenuto determinante era invece il fatto che il docente, dopo il passaggio, non avesse cambiato grado di istruzione: aveva già svolto il periodo di prova nella scuola secondaria di secondo grado e continuava a prestare servizio nella scuola secondaria di secondo grado. Da questa premessa il Tribunale ha ricavato la conclusione che non fosse necessario sottoporlo nuovamente allo stesso percorso.

La pronuncia è particolarmente interessante perché il tribunale non ha in alcun modo negato la natura di passaggio di ruolo del movimento dalla classe B014 alla A037. Non ha quindi risolto la questione sostenendo che il passaggio dalla Tabella B alla Tabella A doveva essere considerato un semplice passaggio di cattedra, per cui non è prevista in nessun caso la ripetizione dell’anno di prova. Al contrario, il problema viene affrontato proprio partendo dalla natura del movimento e verificando successivamente quali conseguenze questa qualificazione produca sul periodo di formazione e prova.

Il Tribunale ha così accolto la tesi del docente e ha ritenuto illegittimo il provvedimento con cui era stato dichiarato il mancato superamento dell’anno di prova. La decisione si inserisce nel solco delle precedenti indicazioni ministeriali e, soprattutto, attribuisce un peso determinante alla permanenza del docente nel medesimo grado di istruzione, anche a fronte di un passaggio di ruolo.

La pronuncia di Salerno, tuttavia, va letta tenendo conto del quadro regolamentare e amministrativo esistente al momento in cui il giudice si è pronunciato. È proprio questo elemento che diventerà decisivo nell’evoluzione successiva della vicenda: la sentenza fotografa, infatti, una disciplina nella quale non era ancora presente una disposizione ministeriale specificamente dedicata al passaggio degli ITP dalla Tabella B alla Tabella A. Ed è proprio su questo terreno che, successivamente, il Ministero interverrà in maniera espressa.

La novità del 2025: il MIM interviene espressamente sugli ITP

Per l’appunto, con la nuova nota ministeriale n. 95371 dell’11 dicembre 2026 che ha regolato lo svolgimento dell’anno di formazione e prova per l’a.s. 2025/26, è stata definitivamente fatta chiarezza in materia.

Nel paragrafo dedicato al personale docente tenuto allo svolgimento del periodo di prova e formazione, successivamente ai docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo, viene specificato che qualora il passaggio riguardi docenti della scuola secondaria di secondo grado dalle classi di concorso della Tabella B a quelle della Tabella A, il periodo di formazione e prova è dovuto.

La precisazione è particolarmente significativa perché interviene proprio sulla fattispecie che, fino a quel momento, non era stata chiarita. Questa formula dovrebbe, al contrario, evitare equivoci. Il Ministero, dunque, non si limita a richiamare la regola generale prevista per i docenti che hanno ottenuto un passaggio di ruolo, ma individua in modo puntuale il caso degli ITP che transitano dalla Tabella B alla Tabella A e stabilisce sostanzialmente che, in tale situazione, il precedente superamento dell’anno di prova non è sufficiente a evitare un nuovo periodo di formazione e prova.

La formulazione utilizzata dalla nota è, sotto questo profilo, particolarmente chiara: il periodo di formazione e prova “è dovuto”. Non viene quindi lasciato spazio, sul piano delle indicazioni amministrative, alla distinzione tra passaggi che comportano un cambio di grado e passaggi che si realizzano all’interno della scuola secondaria di secondo grado. Per l’ITP che passa dalla Tabella B alla Tabella A, il nuovo passaggio di ruolo comporta anche lo svolgimento del periodo di formazione e prova.

La novità rispetto alle precedenti note annuali è evidente. Nelle disposizioni che avevano preceduto la nota del 2025, infatti, il riferimento ai docenti tenuti al periodo di prova si fermava alla previsione generale relativa a coloro per i quali fosse stato disposto un passaggio di ruolo, mentre quella nuova colma quella lacuna interpretativa e prende posizione proprio sul caso che aveva dato origine alle incertezze applicative.

Il dato operativo è oggi inequivocabile: per il Ministero, il docente ITP che passa dalla Tabella B alla Tabella A è tenuto a svolgere il periodo di formazione e prova anche se ha già superato il precedente anno di prova nella scuola secondaria di secondo grado. La vera questione diventa quindi comprendere se questa nuova indicazione si limiti a chiarire una regola già contenuta nel quadro normativo oppure se abbia modificato, attraverso una nota amministrativa, l’interpretazione fino ad allora seguita.

Conclusioni: il nodo ancora aperto tra disciplina ministeriale e giurisprudenza

Alla luce della ricostruzione effettuata, oggi il docente che passa da una classe di concorso della Tabella B a una della Tabella A non dovrebbe avere dubbi su quale sia l’indicazione corretta: il periodo di formazione e prova deve essere svolto nuovamente. La nota ministeriale n. 95371/2025 ha infatti individuato espressamente questa fattispecie e ha stabilito che il periodo è dovuto anche quando il docente abbia già superato l’anno di prova nella scuola secondaria di secondo grado.

Il punto, tuttavia, è che questa conclusione non cancella ciò che è accaduto negli anni precedenti. La sentenza del Tribunale di Salerno n. 515/2024 resta infatti una pronuncia significativa perché ha affrontato la medesima situazione sulla base del quadro normativo e delle indicazioni ministeriali allora disponibili, arrivando a una conclusione diversa da quella oggi indicata dal Ministero. Non si tratta, quindi, di mettere semplicemente a confronto una vecchia sentenza e una nuova nota, come se una delle due fosse necessariamente destinata a prevalere sull’altra. Occorre piuttosto considerare il diverso momento nel quale sono intervenute e il diverso ruolo che svolgono.

La sentenza riguarda infatti una controversia concreta e produce i propri effetti nei confronti delle parti del giudizio, mentre la nota ministeriale costituisce un’indicazione amministrativa destinata a orientare l’azione delle scuole nell’applicazione della disciplina del periodo di formazione e prova. Per le istituzioni scolastiche che devono oggi organizzare il percorso dei docenti interessati, il riferimento operativo non può che essere rappresentato dalle disposizioni ministeriali attualmente vigenti. Di conseguenza, un dirigente scolastico che si trovi davanti a un docente ITP che abbia ottenuto il passaggio dalla Tabella B alla Tabella A dovrà considerarlo tenuto al nuovo periodo di formazione e prova, secondo quanto espressamente indicato dal MIM.

Questo non significa, però, che la questione giuridica sollevata dalla pronuncia di Salerno possa essere considerata definitivamente superata. La sentenza ha messo in evidenza una difficoltà interpretativa che per diversi anni non aveva trovato una risposta specifica nelle note ministeriali. La nota del 2025 ha scelto una delle due possibili letture e lo ha fatto in maniera espressa per gli ITP.

Dunque, per i docenti che hanno effettuato il passaggio prima dell’introduzione della specifica previsione del 2025, il quadro merita quindi di essere distinto rispetto a quello attuale. Non sarebbe corretto applicare automaticamente la nuova indicazione ministeriale a situazioni già perfezionate negli anni precedenti, né utilizzare la nota del 2025 per sostenere che la stessa regola fosse stata espressamente prevista anche dalle precedenti note annuali. La ricostruzione effettuata mostra, infatti, che la precisazione relativa al passaggio dalla Tabella B alla Tabella A compare soltanto nella disciplina riferita all’anno scolastico 2025/26.

Per chi effettua oggi il passaggio, la situazione è decisamente più semplice sotto il profilo pratico. L’indicazione ministeriale è chiara e le scuole devono attenersi ad essa: il docente dovrà svolgere il percorso previsto per il periodo di formazione e prova e sarà sottoposto alle relative attività e alla valutazione finale. Il fatto di avere già superato un precedente anno di prova nella scuola secondaria di secondo grado non determina, secondo l’attuale posizione del Ministero, un’esenzione. Per le procedure attuali, dunque, la risposta è sì: l’ITP che passa dalla Tabella B alla Tabella A deve ripetere l’anno di prova. Per quelle precedenti, le situazioni ormai superate sono cristallizzate.


#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
 Rino Cimella

Source link

Di