Il proprietario che tace per anni non può chiedere all’improvviso tutti gli arretrati: scatta l’abuso del diritto e la tutela dell’affidamento.

Nei rapporti di lunga durata, come la locazione di una casa, il comportamento delle parti non è solo una questione di cortesia, ma di preciso obbligo giuridico. Capita che un proprietario, per inerzia o trascuratezza, non richieda il pagamento del canone per un tempo molto lungo, lasciando che il debito si accumuli. Di fronte a una improvvisa richiesta di pagamento dell’intera somma, l’inquilino si trova spiazzato e spesso nell’impossibilità di pagare. In questi casi, la giurisprudenza ha analizzato se tale comportamento sia legittimo o se violi i doveri di correttezza. La domanda centrale che sorge spontanea e che guida la nostra analisi è la seguente: in caso di affitto non chiesto da anni, devo pagare tutto subito? La Corte di Cassazione ha stabilito principi fondamentali per rispondere a questo quesito, bilanciando il diritto del creditore di ottenere quanto gli spetta con il diritto del debitore a non subire richieste che, per le modalità con cui avvengono, risultano scorrette. L’ordinamento giuridico, infatti, non tutela i diritti esercitati in modo abusivo, specialmente quando il silenzio prolungato ha creato nell’altra parte la convinzione che quel pagamento non fosse più dovuto. Vediamo nel dettaglio come si applicano queste regole.

Il proprietario può chiedere gli arretrati dopo anni di silenzio?

La risposta a questa domanda non è scontata e dipende da come si è comportato il locatore nel tempo. Secondo una recente pronuncia, in un contratto di locazione a uso abitativo, l’assoluta inerzia del proprietario nel richiedere il pagamento del canone può avere conseguenze rilevanti. Se questo silenzio dura per un periodo di tempo considerevole rispetto alla durata del contratto, si crea una situazione particolare.

Tale comportamento, se accompagnato da elementi oggettivi, può generare nel conduttore (l’inquilino) un ragionevole affidamento. L’inquilino, cioè, si convince che il proprietario abbia rinunciato al suo diritto di credito attraverso i cosiddetti “facta concludentia”, ovvero comportamenti che manifestano tacitamente una volontà. In questo contesto, l’improvvisa richiesta di pagamento integrale di tutti gli arretrati non è un semplice esercizio di un diritto, ma costituisce un esercizio abusivo del diritto. La legge sanziona chi, dopo aver fatto credere di aver rinunciato a un credito, cambia idea repentinamente mettendo in difficoltà la controparte (Cass., Sez. 3, sent. del 14.6.2021, n. 16743).

Cosa significa comportarsi secondo buona fede nel contratto?

Per capire perché il ritardo può diventare un problema, bisogna analizzare il concetto di buona fedenell’esecuzione del contratto. La buona fede non è un concetto astratto, ma un vero e proprio obbligo di solidarietà. Questo impone a ciascuna parte di agire per preservare gli interessi dell’altra, indipendentemente da ciò che è scritto nelle singole clausole o dal dovere di non danneggiare nessuno (il principio del neminem laedere).

Tale impegno trova un limite solo nell’interesse proprio: si deve aiutare la controparte se ciò non comporta un apprezzabile sacrificio per sé. Questo dovere opera sia nel singolo rapporto obbligatorio (art. 1175 cod. civ.) sia nell’assetto complessivo del contratto (art. 1375 cod. civ.).

Facciamo un esempio pratico tratto dalla giurisprudenza per chiarire il concetto di cooperazione: se un’azienda (mandante) ritarda la conclusione di un contratto con un agente solo per eludere i suoi diritti, sta violando la buona fede. Il giudice, infatti, riconosce il diritto alla provvigione all’agente anche se l’affare non si è concluso per colpa dell’azienda, poiché questa aveva il dovere di cooperare e non di ostacolare (Cass., Sez. 1, sent. dell’8.2.1999, n. 1078). Allo stesso modo, in un condominio, è stato ritenuto legittimo rifiutare un pagamento parziale e procedere all’esecuzione forzata solo dopo aver atteso un tempo congruo e aver sollecitato inutilmente il debitore, dimostrando così di non aver agito con prepotenza ma nel rispetto delle regole (Cass., Sez. 3, sent. del 4.5.2009, n. 10182).

Il semplice ritardo equivale a rinunciare al credito?

È necessario fare una distinzione importante: non ogni ritardo comporta la perdita del diritto. Il semplice ritardo nell’esercizio del diritto, anche se colpevole, non basta da solo a violare il principio di buona fede. Il creditore ha facoltà di attendere prima di agire.

Affinché il ritardo diventi rilevante giuridicamente e impedisca la tutela giudiziaria, deve succedere una di queste due cose:

  • il ritardo è la conseguenza di una inequivoca rinuncia al diritto da parte del titolare;

  • il ritardo genera nella controparte un affidamento legittimo che il diritto non verrà più esercitato.

Se non ci sono questi presupposti, il titolare può ancora chiedere il pagamento (Cass., Sez. 3, sent. del 15.3.2004, n. 5240).

Quando la richiesta improvvisa diventa un abuso del diritto?

La linea di confine tra l’esercizio legittimo di un diritto e il suo abuso risiede nella finalità dell’azione. La violazione della buona fede scatta quando il ritardo nell’agire non risponde ad alcun interesse del titolare, ma si traduce solo in un danno per la controparte.

In virtù del principio di solidarietà, le parti devono:

  • adeguare il proprio comportamento per salvaguardare l’utilità dell’altro;

  • tollerare l’inadempimento altrui se questo non pregiudica in modo apprezzabile il proprio interesse.

Pertanto, se il proprietario aspetta anni senza motivo valido (non rispondendo a un suo interesse correlato alle finalità del contratto) e poi agisce improvvisamente, creando un danno ingiustificato all’inquilino che confidava nella remissione del debito, tale condotta è vietata. Non si può usare il contratto come strumento per tendere “trappole” economiche (Cass., Sez. 3, sent. del 15.3.2004, n. 5240).




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 Angelo Greco

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