Era il 3 maggio di 10 anni fa, un pomeriggio come tanti in una scuola dell’infanzia, in provincia di Napoli.

Un bambino di tre anni, mentre si trovava in fila nel corridoio con una trentina di compagni, veniva spinto da un altro alunno e cadeva a terra. La caduta gli procurava la frattura della tibia sinistra, una lesione che gli avrebbe lasciato un’invalidità permanente del 4 per cento. Per la madre, costretta ad assentarsi dal lavoro per assisterlo, quell’incidente significò anche la perdita di due mensilità di stipendio.

Quel che poteva sembrare una fatalità da cortile, un episodio quasi inevitabile in una scuola piena di bambini, è diventato invece il centro di una battaglia legale durata quasi dieci anni. Una battaglia che si è conclusa con una decisione importante della Corte d’Appello di Napoli, che ha ribaltato quanto stabilito in primo grado e ha condannato la scuola paritaria a risarcire la famiglia.

Il motivo? Secondo i giudici, l’istituto non aveva fatto abbastanza per garantire la sicurezza di quei bambini. Non bastava essere presenti: bisognava organizzare la sorveglianza in modo che un semplice spintone non potesse trasformarsi in un infortunio.

Il caso

Tutto comincia nel 2017, quando i genitori del bambino, nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale, citano in giudizio la scuola davanti al Tribunale di Napoli. La loro tesi è chiara: quell’incidente non era stato un caso, ma il risultato di una vigilanza inadeguata. Due insegnanti, da sole, avevano il compito di seguire circa trenta bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni, messi in fila per due lungo un corridoio per andare in bagno. In una situazione del genere, secondo la famiglia, lo spintone di un compagno era un rischio non solo prevedibile, ma quasi certo.

La scuola, dal canto suo, si è sempre difesa sostenendo di aver agito con la massima diligenza. In primo grado, il Tribunale le ha dato ragione. Con la sentenza n.4352/2022, il giudice ha respinto la domanda dei genitori, ritenendo che non fosse stata provata la colpa delle insegnanti o degli altri alunni. Le testimonianze raccolte, secondo il Tribunale, non consentivano di ricostruire con certezza la dinamica della caduta, né di attribuire una responsabilità precisa a qualcuno.

I genitori, però, non si sono arresi e hanno deciso di fare appello. Davanti alla Corte d’Appello di Napoli, la loro difesa ha cambiato le carte in tavola, puntando su un dettaglio decisivo: la scuola, nei suoi atti difensivi, non aveva mai contestato in modo specifico la circostanza che la caduta fosse stata provocata dalla spinta di un altro bambino. Anzi, aveva addirittura chiesto di provare per testi proprio quel fatto. Un atteggiamento che, per i giudici d’appello, equivaleva a un’ammissione implicita della dinamica.

Le motivazioni del giudice

La Corte d’Appello di Napoli, nella sua sentenza numero 5408 del 2026, ha accolto il ricorso dei genitori e ha ribaltato completamente la decisione del Tribunale. Il ragionamento dei giudici si basa su un principio di diritto ormai consolidato: in materia di responsabilità scolastica, non spetta alla famiglia dimostrare la negligenza degli insegnanti, ma è la scuola a dover provare di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire l’evento dannoso.

Come ha ricordato la Corte, citando precedenti della Cassazione, “la sorveglianza dei minori deve essere tanto più efficace e continuativa in quanto si tratti di fanciulli in tenera età”. Questo significa che, per bambini di tre o cinque anni, non basta che un’insegnante sia presente nella stanza. La vigilanza deve essere organizzata in modo da impedire che situazioni di pericolo possano addirittura crearsi.

E qui sta il punto nodale della decisione. La Corte ha ritenuto che, nel caso specifico, la scuola non avesse predisposto misure organizzative adeguate. Avere trenta bambini in fila per due lungo un corridoio, in attesa di andare in bagno, rappresentava di per sé una situazione a rischio. Lo spintone di un compagno, in quel contesto, non era un evento imprevedibile o eccezionale, ma qualcosa che, come osservano i giudici, “è insito, secondo l’id quod plerumque accidit, nel temperamento di bambini dell’età anagrafica di tre-cinque anni”.

Le testimonianze raccolte in primo grado, poi, hanno finito per indebolire la posizione della scuola. Le due maestre presenti al momento dell’incidente non sono state in grado di ricordare come fossero posizionate rispetto alla fila di bambini, se una in testa e una in coda come sosteneva la difesa. Un’altra testimone, proposta dalla stessa scuola, si è rivelata poco credibile: all’epoca dei fatti non lavorava nell’istituto, ha confuso la data dell’incidente e, soprattutto, si trovava nell’atrio e non nel corridoio dove è avvenuta la caduta.

Per tutti questi motivi, la Corte ha condannato la scuola a risarcire il bambino con un importo complessivo di 8.339,11 euro. La cifra comprende il danno biologico per l’invalidità permanente del 4 per cento, il periodo di inabilità totale di 30 giorni e le due fasi di invalidità parziale (15 giorni al 50 per cento e 15 giorni al 25 per cento), oltre alle spese mediche documentate per 108,9 euro. Alla madre, invece, è stato riconosciuto il danno da lucro cessante per la perdita dello stipendio, pari a 994,31 euro.

La sentenza ha inoltre stabilito che la compagnia assicurativa della scuola dovrà rivalere l’istituto di tutte le somme pagate, e ha condannato la cooperativa al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio.

Una decisione che, al di là del caso specifico, manda un messaggio chiaro a tutte le scuole: la sicurezza dei bambini non si esaurisce nella presenza fisica degli insegnanti, ma richiede un’organizzazione attenta e costante, capace di prevenire anche quei rischi che, come uno spintone tra compagni, sembrano piccoli ma possono avere conseguenze durature.


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 Andrea Carlino

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