La Cassazione fissa le regole per dividere le spese legali. Il giudice ha potere discrezionale, ma è vietato far pagare chi vince in modo totale.

Chi inizia una causa legale e ottiene solo in parte ragione deve fare i conti con la divisione delle spese processuali. La Corte di Cassazione interviene a gamba tesa sulle liti giudiziarie e traccia una linea netta. Con due sentenze recenti, i supremi giudici affidano il potere di dividere i costi in via esclusiva ai giudici di merito. L’unico divieto assoluto impone di non addebitare le parcelle degli avvocati e i costi del processo a chi vince la causa su tutta la linea.

Il nodo della reciproca soccombenza

La prima controversia esaminata dalla Seconda Sezione civile della Corte di cassazione (sentenza n. 24734/2026) prende le mosse da una complessa permuta immobiliare. Le parti in causa avevano avanzato pretese economiche contrapposte. Da una parte, una società richiedeva circa 25mila euro per il pagamento dell’Iva. Dall’altra parte, l’acquirente pretendeva 2.500 euro a titolo di penale per il ritardo nella consegna dell’immobile.

In situazioni simili, in cui entrambe le parti vincono su un aspetto e perdono su un altro, il diritto definisce il quadro come soccombenza reciproca. Il tribunale di primo grado aveva deciso di compensare del tutto le spese, ovvero di lasciare a ciascuna parte l’onere di pagare il proprio avvocato. La Corte d’appello ha poi ribaltato la decisione. I giudici di secondo grado hanno accolto il ricorso della società e hanno rideterminato la divisione delle spese in base al diverso peso delle rispettive vittorie.

L’acquirente ha portato il caso davanti alla Suprema corte con la pretesa di ottenere un ricalcolo matematico esatto. La Cassazione ha respinto la richiesta e ha chiarito una regola ferrea. La valutazione delle proporzioni della vittoria a metà e la determinazione delle quote per dividere i costi rientrano nel potere discrezionale esclusivo del giudice di merito. Il tribunale non ha alcun obbligo di rispettare una proporzione matematica esatta tra i soldi ottenuti con la sentenza e la percentuale di spese addebitate al soccombente.

I paletti fissati dalle Sezioni Unite

Per consolidare la propria posizione, i magistrati romani richiamano un precedente di peso. Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 32061 del 2022) avevano già affrontato la questione e avevano sancito principi molto precisi in merito all’applicazione dell’articolo 92, comma 2, del Codice di procedura civile.

La giurisprudenza di legittimità detta direttive inequivocabili:

  • il divieto assoluto di condannare al pagamento delle spese, anche in minima parte, il soggetto interamente vittorioso;

  • il potere discrezionale del tribunale di compensare i costi, sia per soccombenza reciproca sia per altri giusti motivi;

  • l’impossibilità per la Cassazione di ricalcolare le proporzioni stabilite nel merito, purché rientrino nei limiti tabellari.

Il giudice di legittimità ha un confine operativo netto. I magistrati della Cassazione non possiedono alcun potere di rivalutare le quote di compensazione e non possono sostituirsi al giudice di appello per effettuare una nuova ponderazione quantitativa dell’esito della lite. L’unica verifica concessa a Roma consiste nell’accertare la mancata violazione del principio base, a garanzia di chi vince la causa in modo totale.

Un caso pratico sui costi giudiziari

Per tradurre la logica della Corte in un esempio di vita quotidiana, immaginiamo una lite tra un cittadino e un fornitore. Il cittadino fa causa per ottenere un risarcimento di 100mila euro a causa di lavori in casa eseguiti male. Il giudice riconosce il danno, ma lo quantifica in soli 20mila euro. Entrambe le parti hanno in parte perso: l’attore per gli 80mila euro negati, il convenuto per i 20mila euro concessi.

Il giudice decide di dividere a metà le spese legali tra i due soggetti. Il cittadino non può ricorrere in Cassazione per lamentarsi del fatto che la divisione al 50% appare ingiusta rispetto ai 20mila euro vinti. Fino a quando il giudice non fa pagare l’intera causa a chi ha avuto pienamente ragione, la decisione sulla percentuale ripartita non può subire modifiche formali nei gradi più alti di giudizio.

L’eccezione dell’indennità di accompagnamento

Le liti sulle spese non si limitano al solo diritto civile. La Sezione Lavoro della Corte di cassazione (ordinanza n. 24738/2026) affronta un tema parallelo molto sentito dai cittadini, legato alle prestazioni previdenziali. La controversia riguarda la richiesta per ottenere l’indennità di accompagnamento.

Spesso i cittadini ottengono dal giudice il riconoscimento del diritto all’assegno per invalidità, ma con una decorrenza successiva rispetto a quella richiesta nel ricorso iniziale. Molti ricorrenti ritengono di aver vinto la causa su tutta la linea e pretendono il rimborso integrale delle spese dall’Inps. La Cassazione smentisce questa convinzione.

I giudici chiariscono in modo inequivocabile la natura della pretesa. Quando un cittadino chiede i soldi da gennaio e il tribunale glieli accorda da settembre, la parte non risulta integralmente vittoriosa. La domanda originaria comprende a tutti gli effetti anche la data di inizio del pagamento. Il mancato accoglimento della data iniziale configura una soccombenza reciproca a tutti gli effetti.

Di conseguenza, il giudice mantiene il potere discrezionale di compensare del tutto o in parte le spese di giudizio. La Corte offre infine un’ulteriore precisazione procedurale per gli addetti ai lavori. Nel rito previdenziale, i costi della fase di Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) e quelli della successiva fase di opposizione formano un blocco unico. Il giudizio ha natura unitaria e il magistrato deve valutare la vittoria o la sconfitta in base al complesso dell’attività processuale, senza alcuna possibilità di separare le spese delle due fasi.




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 Raffaella Mari

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