L’inchiesta che ha acceso i riflettori sul modello d’espansione di Palantir Technologies in Svizzera è stata pubblicata l’8 e il 9 dicembre 2025 dal magazine Republik in collaborazione con il collettivo investigativo indipendente WAV.
Gli autori sono la giornalista tech di Republik Adrienne Fichter insieme a Marguerite Meyer, Lorenz Naegeli, Balz Oertli e Jennifer Steiner del WAV-Recherchekollektiv.
Il caso svizzero: cosa dicono davvero le fonti
La ricostruzione si basa su richieste di accesso agli atti presentate agli uffici federali svizzeri nell’arco di sette anni di attività di lobbying di Palantir presso le autorità elvetiche, dalla Cancelleria Federale all’Esercito.
Il fulcro documentale è un rapporto interno di valutazione dell’Armeestab (lo Stato maggiore dell’esercito svizzero), datato inizio dicembre 2024, che analizza i pro e i contro dell’adozione della piattaforma Palantir e conclude – nelle parole riportate dai giornalisti – che l’esercito dovrebbe orientarsi verso alternative tecnologiche a Palantir, giudicando troppo alto il rischio cibernetico e geopolitico che i dati sensibili defluiscano verso infrastrutture sottratte alla sovranità nazionale ed esposte al governo statunitense.
La difesa di Palantir
È fondamentale segnalare che Palantir contesta duramente questa narrazione.
In un lungo post di replica pubblicato sul proprio blog aziendale, l’azienda sostiene di non aver mai partecipato a un bando ufficiale indetto dall’Armeestab e definisce «assurda» l’ipotesi che avrebbe potuto operare in ambiti sensibili in tutta Europa se esistesse davvero un rischio intrinseco di cessione incontrollata di dati al governo USA.
Palantir cita, a proprio sostegno, un’analisi indipendente pubblicata a inizio novembre 2025 sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung dai professori Michael Waidner e Haya Schulmann, secondo cui – se impiegato in un ambiente di esecuzione sicuro e segregato come quello tedesco – il software non resenterebbe di per sé una vulnerabilità tecnica strutturale atta a consentire l’accesso o il trasferimento non autorizzato dei dati.
Una controversia aperta
Questa rappresenta una controversia aperta tra una ricostruzione giornalistica basata su atti ufficiali della Difesa, la valutazione interna di rischio di uno Stato Maggiore e la posizione ufficiale del fornitore di tecnologia.
Infatti il rapporto interno di valutazione dell’Armeestab è riprodotto da Republik, secondo netzpolitik.org dell’8.12.2025. Invece Palantir replicxa ufficxialmente su «Korrektur: Wie das Online-Magazin Die Republik einen Regierungsbericht zu Palantir verdrehte», nel blog aziendale dsel gennaio 2026.
Un’analisi rigorosa di cyber intelligence deve mantenere distinte le valutazioni di rischio giuridico-architetturale dalle mere garanzie commerciali, separando i fatti accertati nelle sedi giudiziarie dalle rispettive interpretazioni di parte.
Sentenza del Tribunale di commercio di Zurigo: cosa stabilisce davvero
Il 19 gennaio 2026 Palantir Technologies Switzerland GmbH ha citato in giudizio Republik davanti al Handelsgericht del Canton Zurigo, chiedendo, ai sensi dell’articolo 28g del Codice civile svizzero (diritto di risposta/ Gegendarstellung), la pubblicazione di rettifiche su 23 passaggi ritenuti fattualmente scorretti nei due articoli del dicembre 2025.
Con sentenza del 4 giugno 2026 (resa pubblica il 13 giugno), il tribunale ha respinto 22 delle 23 richieste di rettifica avanzate da Palantir, accogliendone una sola – relativa a un dettaglio storico – architetturale sulla genesi della piattaforma Foundry, originariamente concepita anche per contesti tattici di contro-intelligence in Afghanistan e Iraq.
Il giudice ha inoltre stabilito che definizioni quali «tecnologia di sorveglianza» o «arma da guerra letale», contestate dal vendor come affermazioni fattuali scorrette, costituiscono in realtà giudizi di valore legittimi sotto il profilo del diritto di cronaca e non sono soggette a rettifica coatta.
Palantir è stata condannata a farsi carico di 8.550 dei 9.000 franchi di spese processuali, oltre a un indennizzo di 9.900 franchi a favore dell’editore.
Due precisazioni per la valutazione di cyber risk
in primo luogo, la sentenza non è ancora definitiva, poiché Palantir conserva la facoltà di ricorrere al Tribunale federale svizzero.
In secondo luogo, un portavoce dell’azienda ha dichiarato pubblicamente di accogliere con favore la conferma del diritto alla pubblicazione della rettifica, evidenziando l’importanza che nelle valutazioni ad alto impatto cibernetico venga offerta visibilità a tutte le componenti dell’analisi.
L’esposizione finanziaria e le infrastrutture private svizzere
Una successiva inchiesta del marzo 2026 ha documentato come gli investitori europei ed elvetici abbiano incrementato le proprie partecipazioni nel capitale sociale di Palantir: nel 2025 gli investitori svizzeri detenevano azioni per circa 3,1 miliardi di dollari, con UBS e la Banca Nazionale Svizzera (BNS) tra i principali istituti esposti.
Parallelamente, le piattaforme di analisi dati di Palantir risultavano integrate nei sistemi aziendali di primarie realtà private svizzere, uali Novartis, Swiss Re e Ringier.
Dal punto di vista della sicurezza della supply chain security, questo dato evidenzia una profonda asimmetria: mentre le istituzioni di difesa federale respingono l’adozione della piattaforma per tutelare il perimetro di sovranità nazionale, il settore privato e finanziario mantiene una significativa dipendenza operativa e patrimoniale dalle medesime infrastrutture estere.
I pericoli di Palantir: analisi tecnico-cibernetica e threat model
La letteratura specialistica in materia di sicurezza informatica, architettura ei sistemi di difesa e diritto delle tecnologie evidenzia precisi vettori di rischio cibernetico e organizzativo legati all’adozione delle piattaforme Palantir (Gotham, Foundry) da parte di apparati statali e infrastrutture critiche.
Origine e integrazione con l’Intelligence estera
Fondata nel 2003 con il sostegno finanziario del fondo In-Q-Tel (braccio di venture capital della CIA) e promossa da figure verticistiche del settore tech statunitense, Palantir è stata progettata per soddisfare i requisiti operativi della difesa e dell’intelligence USA (NSA, CIA, FBI, Pentagono).
La nativa e profonda integrazione con la comunità d’intelligence americana genera un conflitto di interessi strutturale e irrisolvibile quando si impiega la piattaforma per gestire banche dati sensibili o infrastrutture critiche di Stati terzi.
Vendor Lock-In, ontologie proprietarie e perdita di autonomia tecnologica
Le architetture di Palantir si basano su ontologie di dati proprietarie, modelli di elaborazione chiusi e motori di correlazione non verificabili all’esterno.
Una volta integrati i flussi informativi statali nella piattaforma, la migrazione verso soluzioni alternative diventa estremamente complessa ed onerosa.
Inoltre, la gestione quotidiana dei sistemi richiede il supporto continuo di ingegneri specializzati del fornitore (i cosiddetti Forward Deployed Engineers), i quali operano all’interno delle infrastrutture del cliente.
Come evidenziato dal rapporto dell’Armeestab svizzero, questo modello crea una dipendenza operativa diretta nei confronti di personale esterno e potenzialmente soggetto a giurisdizioni straniere, compromettendo la continuità operativa in scenari di crisi o tensione geopolitica.
Motori di correlazione opachi e profilazione Cross-Domain
Le piattaforme analitiche eccellono nell’aggregazione e correlazione di volumi eterogenei di dati: registri sanitari, transazioni finanziarie, metadati di telecomunicazione, geolocalizzazione, intercettazioni e font aperte (OSINT).
Nell’ambito della sicurezza cibernetica e della prevenzione, l’uso di tali motori di correlazione comporta criticità rilevanti:
- Falsi positivi ed errori di aggregazione: correlazioni automatizzate basate su dati storici incompleti, imprecisi o affetti da bias di rilevamento possono generare falsi allarmi di sicurezza, deviando risorse investigative su falsi bersagli e alterando l’analisi del rischio reale.
- Compromissione della riservatezza e conformità GDPR: l’incrociare indiscriminatamente banche dati separate viola i principi fondamentali di minimizzazione dei dati e limitazione delle finalità imposti dal Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR) e dalle direttive europee di cyber-governance.
Pericoli per la sicurezza nazionale e la sovranità dei dati
Il rischio primario legato all’adozione di software forniti da provider statunitensi in contesti governativi ad alta riservatezza deriva dal quadro normativo extraterritoriale degli Usa.
In base al US Cloud Act (2018) e alla Section 702 del Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), le società soggette alla giurisdizione americana possono essere legalmente obbligate a fornire alle agenzie di sicurezza ed intelligence statunitensi l’accesso ai dati gestiti o archiviati nei propri sistemi, a prescindere dalla localizzazione fisica dei server o dalle leggi locali sulla protezione dei dati.
Il quadro giuridico extraterritoriale: US Cloud Act e FISA Section 702
Questo è esattamente il fattore determinante che ha guidato la valutazione di rischio dell’Armeestab svizzero.
Da parte sua, Palantir e i suoi consulenti accademici (Waidner/Schulmann) sostengono che, mediante un’architettura tecnica opportunamente segregata e la gestione locale dell’infrastruttura, il rischio esecutivo di esfiltrazione dati possa essere mitigato a livello sistemico.
Tuttavia, sotto il profilo della sicurezza nazionale, esiste una scissione insanabile tra la garanzia tecnica del software e la cogenza dell’ordine giudiziario o d’intelligence extraterritoriale.
Analisi critica delle fonti istituzionali svizzere
È opportuno chiarire che, dalle fonti primarie disponibili, non emergono dichiarazioni pubbliche rilasciate a titolo personale o nominativo da parte di esponenti del Dipartimento federale della difesa (DDPS) o dell’Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS/BACS) su questo specifico caso.
La fonte documentale certa è un rapporto di valutazione dell’Armeestab. Pertanto, qualsiasi ricostruzione sulle posizioni ufficiali del governo elvetico deve basarsi su analisi documentali e non su virgolettati attribuiti a singoli funzionari.
In termini di cyber posture, un analista di sicurezza della Difesa valuterebbe che il punto critico non è la semplice fiducia commerciale nella buona fede del vendor, bensì l’impossibilità giuridica di garantire che un’architettura proprietaria statunitense possa resistere a ingiunzioni legali emesse dalle autorità di intelligence del paese d’origine.
La situazione in Italia e le precauzioni del governo
Anche in Italia sono state riportate interlocuzioni commerciali tra Palantir e le istituzioni di pubblica sicurezza per l’eventuale acquisizione di piattaforme di analisi dati avanzata destinate agli organi di polizia e di prevenzione cibernetica.
Tali ricostruzioni, pur diffuse dagli organi di stampa, non trovano al momento un formale ed esplicito riscontro in contratti pubblici pubblicati a registro, e vanno pertanto considerate quali ipotesi commerciali in fase di valutazione.
L’Italia dispone peraltro di un ben strutturato quadro di difesa cibernetica e governance tecnologica, concepito per mitigare i rischi di ingerenza estera, dipendenza da singoli fornitori e compromissione della sovranità digitale.
| Strumento / Organismo | Ruolo e Funzione di Tutela | Impatto su Tecnologie Straniere (es. Palantir) |
| Polo Strategico Nazionale (PSN) |
Infrastruttura cloud sovrana gestita sotto il controllo statale per ospitare i dati e le applicazioni critiche della PA e della Difesa. |
Impone la localizzazione dei dati entro i confini nazionali ed europei, prescrivendo la cifratura dei dati con chiavi ad esclusiva gestione statale. |
| Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) |
Autorità nazionale di regolamentazione e vigilanza sulla resilienza cibernetica e sul Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica. |
Sottopone a rigoroso scrutinio tecnologico, test di sicurezza e certificazione i software di analisi informale usati da PA e Difesa. |
| Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP) |
Autorità indipendente di controllo per il rispetto del GDPR e la tutela della riservatezza dei dati dei cittadini. |
Limita o sanziona trattamenti automatizzati di profilazione massiva e aggregazioni di banche dati privi di base giuridica o non trasparenti. |
| Direttiva UE NIS2 e Perimetro di Sicurezza |
Quadro normativo integrato per la sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e delle infrastrutture critiche essenziali. |
Quadro normativo integrato per la sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e delle infrastrutture critiche essenziali. |
Presidi operativi di cyber difesa dell’Italia
- Scrutinio Tecnologico e CVCN: Il Centro Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN), incardinato nell’ACN, analizza l’affidabilità del codice sorgente e dell’hardware dei fornitori prima di consentirne l’impiego nei nodi del Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica.
- Segregazione e Air-Gapping delle Reti Sensibili: Le banche dati strategiche e le reti Interforze (es. S.D.I. e CED) sono collocate in ambienti fisicamente o logicamente segregati, privi di connessioni dirette a cloud commerciali gestiti da entità soggette a giurisdizioni straniere.
- Exclusive Encryption Key Ownership: I disciplinari di sicurezza italiani impongono che le chiavi di cifratura (at rest e in transit) rimangano sotto la custodia esclusiva dell’amministrazione pubblica italiana, rendendo tecnicamente inefficace qualsiasi ordine d’estrazione dati notificato al vendor ai sensi del US CLOUD Act.
Verso la sovranità digitale e la resilienza cibernetica
La vicenda svizzera, analizzata attraverso i documenti ufficiali e gli esiti processuali del Tribunale di Commercio di Zurigo, evidenzia come l’adozione di piattaforme analitiche di fornitori esteri non sia una mera scelta d’efficienza software, ma una decisione di architettura strategica della sicurezza nazionale.
La cautela adottata dalle istituzioni italiane ed europee si fonda su un’analisi oggettiva del rischio: l’intersezione tra quadri normativi extraterritoriali (US CLOUD Act, FISA 702), opacità del codice e dipendenza operativa da personale estero (vendor lock-in) crea un rischio sistemico che nessuna rassicurazione commerciale o qualità tecnica del prodotto può neutralizzare autonomamente.
In tale contesto, il rafforzamento del Polo Strategico Nazionale, l’applicazione rigorosa dei controlli ACN/CVCN e lo sviluppo di capacità analitiche sovrane, aperte e auditabili rappresentano le sole direttrici in grado di garantire un’efficace capacità di contrasto alle minacce informatiche senza pregiudicare l’autonomia strategica dello Stato.
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Benito Mirra
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