Guida all’art. 214 del Codice della Strada: regole sulla custodia, sanzioni per chi circola abusivamente, tutela dei terzi e ricorso al Prefetto.

Il Codice della Strada prevede sanzioni che vanno oltre il semplice pagamento di una somma di denaro, incidendo direttamente sulla possibilità di utilizzare il proprio mezzo di trasporto. Una delle misure più temute dagli automobilisti è il fermo amministrativo, la cui disciplina è stata interamente riscritta dal D.L. 113/2018. Questa norma stabilisce regole precise su come e quando un veicolo deve restare fermo, chi deve custodirlo e quali sono le conseguenze per chi non rispetta i divieti. Spesso si crea confusione su quali siano i propri diritti e doveri in questa situazione delicata. Per fare chiarezza sul fermo amministrativo dell’auto, su come funziona e cosa fare, analizzeremo l’articolo 214 del Codice della Strada. Non si tratta solo di parcheggiare l’auto e aspettare, ma di seguire una procedura formale che, se ignorata, porta a conseguenze molto gravi, come la confisca definitiva del bene o la revoca della patente. In questo articolo spiegheremo passo dopo passo la normativa, con un linguaggio semplice e accessibile, partendo dalle cause che fanno scattare il provvedimento fino alle recenti sentenze della Corte Costituzionale che hanno modificato l’applicazione delle pene accessorie.

Quando scatta il blocco temporaneo del veicolo?

Il fermo amministrativo è una sanzione che comporta la privazione temporanea della disponibilità del veicolo. A differenza della confisca, qui il bene non viene espropriato per sempre, ma bloccato per un periodo stabilito. Questa misura non si applica a caso, ma scatta solo in presenza di specifiche ipotesi di violazione elencate tassativamente dalla legge.

Gli articoli del Codice che prevedono questa misura sono: 10 c. 25; 80 c. 14; 93 c. 7-ter; 97 c. 14; 100 c. 15; 115 c. 6; 116 cc. 17 e 18; 118 c. 14; 122 c. 8; 170 c. 7; 171 c. 3; 175 c. 15; 176 cc. 18 e 22; 179 c. 8; 186 c. 2-bis; 202 c. 2-quater; 207 c. 3; 216 c. 1 e 6; 218 c. 6.

Inoltre, il comma 7 specifica un caso particolare: se è stata disposta la sospensione della carta di circolazione (art. 217), la polizia dispone anche il fermo amministrativo del veicolo per la stessa durata. Questa è una sanzione strumentale, necessaria per evitare che la sospensione della carta venga, di fatto, ignorata o vanificata.

Cosa succede subito dopo l’accertamento della violazione?

Una volta accertata l’infrazione, parte la procedura descritta dal comma 1. L’organo di polizia nomina un custode del veicolo. Questo ruolo spetta solitamente al proprietario, al conducente o a un altro soggetto obbligato in solido.

Il custode ha il dovere immediato di far cessare la circolazione del mezzo e di provvedere a collocarlo in un luogo non aperto al passaggio pubblico (ad esempio un garage o un cortile privato).

Sul veicolo viene apposto un sigillo, secondo modalità stabilite dal Ministero dell’interno. Questo sigillo non può essere toccato fino alla fine del periodo di fermo, momento in cui sarà rimosso dalla polizia o dall’organo che ha accertato la violazione. Durante tutto questo tempo, il documento di circolazione viene trattenuto dalla polizia.

Quali sono i rischi se rifiuto la custodia del mezzo?

Rifiutarsi di trasportare o custodire il veicolo è un comportamento sanzionato duramente. La legge prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria che varia da 774 a 3.105 euro. A questa somma si aggiunge la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi.

In caso di rifiuto, l’organo di polizia non lascia il veicolo in strada, ma ne dispone la rimozione e il trasporto in un luogo di custodia specifico gestito da soggetti autorizzati (art. 214-bis), verbalizzando l’accaduto. In queste situazioni si applicano, per quanto compatibili, le norme previste per il sequestro dall’art. 213.

Chi custodisce il mezzo se guido l’auto di un altro o sono minorenne?

La legge disciplina anche i casi in cui il conducente non può assumersi la responsabilità giuridica della custodia. Se chi guida è minorenne (comma 2), il veicolo viene affidato ai genitori, a chi ne fa le veci o a una persona maggiorenne appositamente delegata.

Una tutela importante è prevista dal comma 3 per il proprietario che non c’entra con l’infrazione. Se il trasgressore è diverso dal proprietario (o da chi ha la legittima disponibilità del mezzo) e la circolazione è avvenuta contro la sua volontà, il veicolo deve essere restituito all’avente titolo.

Se questa circostanza risulta evidente fin da subito, la restituzione avviene immediatamente a cura dell’organo accertatore, senza lungaggini burocratiche.

È possibile fare ricorso contro il provvedimento?

Il cittadino che ritiene ingiusto il fermo ha il diritto di difendersi. Il comma 4 stabilisce che è ammesso il ricorso al Prefetto secondo le regole dell’art. 203.

Se il Prefetto accoglie il ricorso e dichiara infondato l’accertamento della violazione, adotta un’ordinanza con cui estingue la sanzione accessoria e ordina la restituzione del veicolo tramite la polizia (sempre che il mezzo non sia già stato trasferito in proprietà).

Esiste anche la possibilità di proporre opposizione al giudice ordinario (art. 205). In questo caso specifico, però, il comma 6 prevede una regola particolare sui tempi: la restituzione del veicolo non può avvenire se non dopo il provvedimento che rigetta il ricorso.

Quali sono i rischi se circolo con il veicolo fermato?

Guidare un veicolo sottoposto a fermo amministrativo è una delle violazioni più gravi previste da questo articolo (comma 8). Chi circola abusivamente con il mezzo fermato, o consente ad altri di farlo, va incontro a conseguenze pesantissime:

In questi casi, la polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso un custode autorizzato (art. 214-bis).

Cosa ha deciso la Corte Costituzionale sulla revoca della patente?

Sulle sanzioni per la circolazione abusiva è intervenuta la Consulta con la sentenza n. 52 del 28/3/2024. I giudici hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’automatismo della revoca della patente.

Prima della sentenza, la norma prevedeva che “si applicano” obbligatoriamente sia la confisca che la revoca. Oggi, grazie alla sentenza, la regola è cambiata: mentre si applica sempre la confisca del veicolo, per quanto riguarda la patente l’autorità “può applicare” la revoca.

Questo significa che la revoca della patente non è più una conseguenza automatica e inevitabile, ma deve essere valutata caso per caso, permettendo una maggiore equità in base alla gravità concreta del fatto.




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 Paolo Florio

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