Dal 2026 stretta sugli affitti brevi: obbligo di Partita Iva. Il forfettario illude, ma oltre gli 85mila euro scatta la vera beffa di Stato.

Il governo annuncia in pompa magna la guerra alla speculazione turistica, ma il risultato è un pasticcio fiscale che strizza l’occhio all’elusione legale e punisce chi vuole fare davvero impresa. La nuova presunta stretta sulle locazioni brevi, che entrerà in vigore a partire dal 2026, si presenta come un capolavoro di ipocrisia istituzionale. Ci dicono che imporre l’obbligo di aprire una partita Iva servirà a regolamentare il far west degli affitti, ma nessuno spiega ai cittadini che il tanto sbandierato regime forfettario nasconde un regalo clamoroso per chi resta piccolo e una tagliola mortale per chi azzarda a crescere. Mentre si pubblicizzano aliquote reali da paradiso fiscale per chi incassa poco, si occulta volontariamente il vero scandalo di questa normativa: il tradimento della promessa governativa di riformare l’indetraibilità oggettiva dell’Iva sugli immobili. Si tratta di un inganno perfetto, architettato sulle spalle di chi decide di investire seriamente nel mattone italiano, costretto a vestire i panni dell’imprenditore ma privato dei diritti basilari che spettano a ogni azienda.

Quali sono le nuove regole dal 2026?

Il legislatore ha deciso di tracciare una linea di confine del tutto arbitraria per definire chi è un semplice proprietario e chi è un vero e proprio operatore del settore turistico. A partire dall’anno d’imposta 2026, l’ordinamento stabilisce che il regime fiscale agevolato tradizionalmente applicato alle locazioni brevi sarà limitato in modo stringente a chi sceglie di affittare non più di due appartamenti, mantenendo rigorosamente la durata dei singoli contratti entro il tetto massimo dei trenta giorni.

Oltrepassato questo esiguo limite numerico, la presunzione statale muta radicalmente natura. Dalla terza unità abitativa in poi, lo Stato decreta d’imperio che l’attività viene svolta in forma pienamente imprenditoriale. Questo scatto fa scattare l’obbligo immediato di attivare una partita Iva, oltre a imporre l’onere burocratico di presentare la Scia agli enti locali. A completare questo quadro apparentemente severo, si profila anche l’eventualità dell’iscrizione obbligatoria alla gestione previdenziale Inps commercianti, un passaggio che storicamente spaventa i proprietari immobiliari in cerca di rendite passive.

Come funziona l’illusione del regime agevolato?

L’apparente rigore della nuova morsa normativa si scioglie istantaneamente quando si analizzano le vere aliquote applicate a chi si rifugia nel regime forfettario. Se una persona fisica si dota di una veste fiscale ufficiale per dedicarsi alla “mera locazione”, si spalanca uno scenario inaspettatamente generoso. Questa specifica casistica si verifica quando i servizi offerti al turista sono considerati strettamente essenziali alla semplice messa a disposizione dell’immobile. Fornire biancheria, mobili, utenze o garantire la pulizia all’inizio e alla fine del soggiorno non trasforma il proprietario in un albergatore, un principio chiarito senza mezzi termini dalla recente pronuncia della Cgt di 1° grado di Belluno (64/2025) e, ben prima, dalla Cassazione con la sentenza 8129/2001.

In questo perimetro di azione, l’attività viene inquadrata con il codice Ateco 2025 68.20.09, che identifica l’affitto e la gestione di beni immobili propri o in locazione (n.c.a.).

Il vero trucco matematico risiede nel coefficiente di redditività, che la legge fissa all’86% dei canoni incassati. A questo si aggiunge un ulteriore paracadute: come confermato dalla circolare 24/E/2017 e dalla Cassazione (25867/2023), la pura e semplice riscossione dei canoni non configura un’attività d’impresa tale da imporre il salasso dell’Inps commercianti. Il bilancio finale fa impallidire qualsiasi lavoratore dipendente: a fronte di una cedolare secca al 26% pagata da un privato per una seconda abitazione, il finto imprenditore al forfettario, per i primi cinque anni, verserà un misero 4,3% (calcolato applicando l’imposta del 5% sull’86% del reddito figurativo), per poi assestarsi a un modesto 12,9% a regime (15% calcolato sull’86%).

Cosa cambia se l’offerta diventa turistica?

Il paradosso del nostro sistema tributario si manifesta in tutta la sua dirompente assurdità quando il proprietario decide di elevare il livello del proprio business, strutturando un’attività di tipo ricettivo o “para-alberghiero”. In questa precisa configurazione gestionale, l’Agenzia delle Entrate richiede l’impiego del codice Ateco 2025 55.20.42, specificamente destinato ai servizi di alloggio in camere, case e appartamenti per vacanze.

Per compensare i maggiori costi strutturali, il legislatore ha previsto un coefficiente di redditività incredibilmente basso, abbattendolo al 40 per cento dei ricavi dichiarati. Sebbene in questo contesto scatti quasi certamente l’obbligo di versare i contributi all’Inps commercianti, se il soggetto risulta regolarmente iscrivibile, il peso del prelievo erariale puro crolla a quote surreali.

Per i primi cinque anni di apertura, l’imposta si attesta ad un insignificante 2% reale (frutto dell’aliquota start-up del 5% calcolata sul 40% del fatturato). Anche una volta superata la fase iniziale, il carico fiscale definitivo non andrà oltre un irrisorio 6% (il 15% sul 40%). Si

palesa così un incentivo clamoroso a mascherare rendite immobiliari sotto le mentite spoglie di micro-imprese, svuotando di senso la progressività del nostro sistema fiscale.

Qual è lo scandalo per chi fattura cifre alte?

Il vero volto dell’amministrazione finanziaria emerge con prepotenza quando il volume d’affari supera la soglia invalicabile degli 85mila euro, costringendo il contribuente a fuoriuscire dal limbo del forfettario per precipitare nel regime semplificato o ordinario. È in questo preciso momento che si consuma la beffa istituzionale, abilmente celata dietro la mancata attuazione della tanto osannata legge delega per la riforma fiscale. Se l’impresa ha una natura ricettiva o para-alberghiera, le prestazioni vengono fatturate applicando l’Iva agevolata al 10%, conformemente al numero 120 della Tabella A, parte III allegata al Dpr 633/72. In tale frangente, l’ordinamento concede la detrazione dell’eventuale imposta pagata sull’acquisto dell’abitazione e sulle spese di manutenzione, diritto certificato da una pletora di documenti di prassi come le risposte 60/2024, 844/2021, 392/2023 e la risoluzione 18/E/2012.

La sciagura si abbatte senza pietà su coloro che invece operano nella cosiddetta “mera locazione”. La politica aveva solennemente promesso, nero su bianco, di modificare le stringenti regole sull’indetraibilità oggettiva dell’Iva legata all’acquisto e alle manutenzioni delle abitazioni immobilizzate, ma questa promessa giace lettera morta. Se l’imprenditore decide di optare per l’imponibilità Iva nelle proprie fatture attive, si scontra frontalmente contro il muro eretto dall’articolo 19-bis.1, comma 1, lettera i) del Dpr 633/72, che vieta categoricamente di scaricare l’imposta sugli acquisti, come ribadito dalla recente risposta 60/2024. Alternativamente, se gli affitti vengono gestiti in regime di esenzione, la detrazione viene decapitata dal famigerato meccanismo del pro-rata. Lo Stato, in sostanza, ti obbliga ad aprire una posizione aziendale per combattere l’opacità del settore, ma ti nega cinicamente il diritto più elementare di qualsiasi azienda: recuperare i costi sostenuti per generare ricchezza.




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 Paolo Florio

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