L’inglese ha costruito il proprio futuro con due ausiliari di origine opposta: shall, nato dal debito, e will, nato dalla volontà.
Il quarto capitolo di una esalogia dedicata al GDPR, lingua della responsabilità coniugata al futuro, usa quella coppia di verbi ausiliari come chiave di lettura dell’articolo 5, paragrafo 2, del General Data Protection Regulation: il principio di accountability, che la traduzione italiana “responsabilizzazione” restituisce solo a metà.
Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati ci consegna lo shall, ma pretende da noi il will, ma qui la formula è messa alla prova della sua obiezione più forte: nel testo del Regolamento il will non compare.
Dunque, quell’assenza non è il difetto della tesi, ma la tesi stessa: la volontà non si prescrive, ma se ne possono soltanto pretendere le tracce dimostrabili.
Ecco come esce uno strumento diagnostico preciso delle due patologie della conformità: la carta senza volontà e la volontà senza regola.
La storia dello shall
Nel secondo capitolo di questa esalogia, abbiamo ricostruito la storia dello shall.
Il verbo con cui il testo inglese del GDPR stabilisce il dovere è, in origine, il termine del debito. Ciò ha suscitato una domanda: se il GDPR stabilisce il debito di protezione senza specificarne la distinta di pagamento, che cosa impedisce che ognuno paghi come gli pare, o finga di pagare con la carta?
Nel terzo capitolo, abbiamo invece scoperto che quel debito ha due nomi: responsibility, la promessa che guarda in avanti; liability, il vincolo che risponde all’indietro, mentre la responsabilità – promessa attende ancora il suo verbo. È il momento di consegnarglielo.
La risposta a questo interrogativo consiste nell’altro verbo con cui l’inglese ha costruito il proprio futuro.
L’altro futuro dell’inglese: will, il verbo della volontà
L’inglese, caso non frequente tra le lingue europee, ha costruito il proprio futuro con due ausiliari.
Accanto a shall, verbo del dovere, c’è will, che deriva dall’antico inglese willan, “volere, desiderare, essere disposti a”. La stessa area semantica della nostra “volontà” [1].
In origine “I will go” significava “voglio andare”; nel corso dei secoli la volontà si è sbiadita in intenzione e l’intenzione si è grammaticalizzata in futuro.
Non è un percorso isolato.
La linguistica tipologica ha dimostrato che, nelle lingue del mondo, le forme del futuro nascono ricorrentemente da un piccolo insieme di sorgenti: la volontà (come will), l’obbligo o il possesso (come shall e come il latino cantare habeo), il movimento (come l’inglese going to).
Lo studio classico di Joan Bybee e William Pagliuca, The evolution of future meaning, documenta questi percorsi di grammaticalizzazione su base comparativa [2].
Il futuro come derivato
In tutte le lingue,il futuro è un derivato: deriva dalle categorie con cui l’essere umano si rapporta a ciò che ancora non esiste.
Due di queste categorie ci interessano qui: ciò che dobbiamo realizzare e ciò che vogliamo realizzare.
Si tenga a mente fin d’ora un punto: la coppia dovere/volontà come doppia sorgente del futuro non è una simmetria costruita per l’occasione.
Preesiste nella lingua e ci servirà quando la formula di questo articolo dovrà difendersi dalla sua possibile obiezione più seria.
L’articolo 5, paragrafo 2: non basta rispettare, bisogna comprovare
Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, letto in controluce, pretende entrambe le categorie.
La base normativa è l’articolo 5, paragrafo 2: “Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo (“responsabilizzazione”)” – nel testo inglese, “shall be responsible for, and be able to demonstrate compliance with, paragraph 1 (‘accountability’)”.
Si noti la doppia pretesa: rispettare i principi e essere in grado di comprovarlo.
Non basta essere conformi. Occorre poter rendere ragione delle scelte.
Le domande a cui deve rispondere un titolare accountable
Perché abbiamo raccolto questi dati e li conserviamo per questo periodo? Perché li rendiamo accessibili a queste persone e riteniamo adeguate queste misure? Quali alternative abbiamo considerato? Come abbiamo verificato l’efficacia della soluzione adottata?
Sono le domande a cui un titolare accountable deve saper rispondere in qualunque momento. Non perché un’autorità le abbia già poste, ma perché potrebbe porle.
Principio di accountability: perché “responsabilizzazione” traduce solo a metà
La traduzione italiana ufficiale, “responsabilizzazione”, restituisce solo una parte del concetto e il confronto tra le lingue – ancora una volta – è istruttivo.
Nella tradizione giuridica italiana, “responsabilità” evoca soprattutto il momento successivo alla violazione: si risponde di ciò che si è fatto, davanti a un giudice, dopo il danno.
È il tempo del vincolo: la liability dell’articolo precedente.
Accountability contiene invecel’idea del rendere conto (to account): l’obbligo permanente di poter spiegare, con ragioni e con prove, le proprie decisioni – prima, durante e dopo.
La differenza è di orientamento temporale. Infatti la sanzione guarda al passato: interviene su ciò che è accaduto.
L’accountability invece comincia prima: guarda ciò che potrebbe accadere e obbliga l’organizzazione a prepararsi.
È una responsabilità coniugata al futuro. È la responsabilità-promessa dell’articolo precedente: quella che attendeva il suo verbo.
Il passaggio “dalla teoria alla pratica”
Il Gruppo di lavoro “Articolo 29”, nel parere WP173 che ha preparato l’ingresso del principio nel diritto europeo, la descriveva esattamente così: non un obbligo nuovo e ulteriore, ma il passaggio “dalla teoria alla pratica” – misure concrete, efficaci, verificabili, capaci di dimostrare che i principi non restano dichiarazioni [3].
Il paradigma della responsabilità
Ccome ogni grammatica, questa responsabilità si lascia declinare in un paradigma: comprendere, valutare, decidere, progettare, attuare, verificare, documentare, correggere.
Ciascun verbo corrisponde a un obbligo puntuale del GDPR:
- comprendere e valutare il trattamento e i suoi rischi (articoli 24 e 35);
- decidere e progettare le misure fin dalla determinazione dei mezzi (articolo 25);
- attuarle (articoli 24 e 32);
- verificarne regolarmente l’efficacia, attraverso quella che l’articolo 32, paragrafo 1, lettera d), chiama “una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative”;
- documentare le scelte per poterle comprovare (articoli 5, paragrafo 2, e 30);
- correggere, riesaminando e aggiornando le misure “qualora necessario” (articolo 24, paragrafo 1).
Otto verbi che nessun modello fondato sulla sola obbedienza aveva mai chiesto, tutti insieme, al destinatario di una norma.
La formula: lo shall e il verbo will del GDPR
Possiamo ora formulare la chiave di lettura che dà il titolo a questa serie. Il GDPR ci consegna lo shall, ma pretende da noi il will.
Stabilisce ciò che deve essere garantito e richiede la volontà, la competenza e la capacità organizzativa necessarie per garantirlo.
Non è una traduzione: è una diagnosi della logica del sistema.
Ma proprio qui il lettore attento ha il diritto di fermarmi.
L’obiezione esatta: ma il will, nel GDPR, non c’è
L’obiezione merita di essere formulata nel modo più duro possibile: lo shall sta scritto nel Regolamento, riga per riga; chiunque può verificarlo. Il will no. Nel dispositivo del GDPR il verbo della volontà non compare mai.
La formula non è dunque autoreferenziale – una simmetria elegante che dimostra soltanto ciò che vi abbiamo messo dentro?
L’obiezione è esatta ed è precisamente il punto.
Primo punto
Nessun legislatore può scrivere il will, perché la volontà non si prescrive. Si può ordinare un comportamento; non si può ordinare un volere.
Per sua natura, il will è il verbo che una norma non può coniugare al posto del suo destinatario.
Secondo
Ciò che una norma può fare – ed è esattamente ciò che fa l’articolo 5, paragrafo 2 – è pretendere le tracce dimostrabili della volontà. “Be able to demonstrate”: la capacità di comprovare, con ragioni e con prove, è il modo in cui un testo giuridico chiede il will senza poterlo nominare.
Gli otto verbi del paradigma – comprendere, valutare, decidere, progettare, attuare, verificare, documentare, correggere – sono l’inventario di questi atti di volontà, resi obbligatori a uno a uno, ciascuno con il suo articolo.
Il will non compare nel GDPR come parola perché vi compare come struttura.
Terzo
Secondo il capitolo precedente, se il debito di protezione è senza distinta di pagamento, qualcuno quella distinta deve pur redigerla.
Il GDPR la pretende dal debitore – e pretende di poterla leggere.
La distinta, scritta dal titolare e non dal legislatore, è il will. La formula non è uno specchio che riflette chi l’ha costruita: è derivata.
Dato un debito di cui la norma fissa l’oggetto ma non la prestazione, la volontà progettuale (il will) del debitore non è un ornamento retorico; è l’unico modo logicamente possibile di pagare.
E non vale replicare che l’assenza del will dal dispositivo sia un semplice fatto di tecnica redazionale.
È vero: le convenzioni di drafting dell’inglese normativo riservano il comando allo shall e non impiegano will negli atti vincolanti [4].
Ma ciò spiega perché il legislatore non lo scrive – non cancella il fatto che il sistema lo esige.
Shall e will, le due sorgenti da cui l’inglese trae il proprio futuro
La coppia di verbi non è una mia invenzione. Infatti, dovere e volontà sono le due sorgenti da cui l’inglese ha effettivamente tratto il proprio futuro.
Questa è una griglia che la lingua aveva già disegnato. Mi limito a mostrare che il GDPR ne occupa entrambe le caselle: una scrivendola, l’altra esigendola.
Il potere diagnostico della formula: le due patologie
Superata la prova, la formula restituisce ciò che promette: uno strumento diagnostico.
Lo shall senza il will produce conformità formale. Un apparato di documenti, nomine, registri e procedure che esistono sulla carta ma non incidono sui processi reali:
- il registro compilato una volta e mai più aperto;
- l’informativa giuridicamente perfetta che nessun interessato comprende;
- la procedura di data breach che nessuno ha mai provato.
È il debito dichiarato e mai pagato. Le autorità di controllo hanno imparato a riconoscerlo: la documentazione serve a dimostrare la conformità, non a sostituirla.
L’arbitrio derivante dal verbo will del GDPR senza lo shall
Il will senza lo shall produce arbitrio. L’organizzazione volenterosa che decide da sola ciò che considera opportuno – magari con ottime intenzioni e tecnologie eccellenti -, ma perde il vincolo rappresentato dai principi, dai diritti degli interessati, dalla legge.
La buona volontà non sostituisce la liceità: un trattamento ben protetto ma privo di idonea base giuridica ai sensi dell’articolo 6 resta un trattamento illecito.
Si noti che le due patologie sono, alla lettera, i due modi di rompere la coppia: trattenere uno dei verbi e congedare l’altro.
La conformità autentica nasce dal loro incontro: il dovere stabilito dalla norma e la volontà responsabile di renderlo effettivo.
La dinamica dell’accountability
L’accountability è il meccanismo con cui il GDPR impedisce che si paghi con la carta il debito di protezione. Invece, obbliga il titolare a possedere – e a saper esibire – le ragioni delle proprie scelte.
Non è un adempimento in più: è il modo di esistere di tutti gli altri adempimenti.
Lo shall fissa il debito. Inveceil will è invece la volontà competente e dimostrabile di onorarlo e il paradosso che regge l’intero edificio è ormai alla luce: il verbo che la norma non può scrivere è l’unico con cui il suo debito si lascia pagare.
Fin qui i verbi del Regolamento.
Ma la stessa trasformazione è scritta anche nei suoi nomi – a partire da quelli dei due protagonisti.
L’italiano li chiama “titolare” e “responsabile del trattamento”. L’inglese invece li definisce controller e processor.
Nessuna delle quattro parole, presa da sola, dice tutta la verità: “titolare” rischia di suggerire un proprietario, “responsabile” un decisore autonomo, processor un esecutore senza testa.
Nel prossimo capitolo dell’esalogia metteremo a confronto le due coppie e vedremo che cosa il GDPR chiede effettivamente a ciascuno: al titolare, di governare e dimostrare; al responsabile, di eseguire comprendendo la legittimità di ciò che esegue.
Note
[1] Voce will (v.), Online Etymology Dictionary: https://www.etymonline.com/word/will– Cfr. anche la voce shall: https://www.etymonline.com/word/shall.
[2] Joan Bybee, William Pagliuca, The evolution of future meaning, in A. Giacalone Ramat, O. Carruba, G. Bernini (a cura di), Papers from the 7th International Conference on Historical Linguistics, John Benjamins, Amsterdam 1987. Testo integrale liberamente consultabile: https://www.unm.edu/~jbybee/downloads/BybeePagliuca1987FutureMeaning.pdf (scheda dell’editore: https://benjamins.com/catalog/cilt.48.09byb).
[3] WP 29, Opinion 3/2010 on the principle of accountability (WP 173), 13 luglio 2010: https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2010/wp173_en.pdf – Introduzione e paragrafo 28.
[4] Commissione europea, Direzione generale della Traduzione, English Style Guide. A handbook for authors and translators in the European Commission, sezione sui verbi negli atti normativi: negli atti vincolanti dell’Unione il comando positivo è espresso da shall, e l’impiego di will “is not the practice in EU legislation”. Ed. corrente: https://commission.europa.eu/resources/translation-and-drafting-
resources/guidelines-translation/guidelines-translating-english_en.
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Giuseppe Alverone
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