Un furto in un museo è sempre una ferita per la comunità che in quel museo si riconosce. Quello che ha colpito il Museo di Messina, un istituto che custodisce un patrimonio di straordinario valore, ci interroga su un tema più generale: chi deve custodire il patrimonio culturale di questo Paese? E soprattutto: ha senso che la risposta cambi a seconda del confine amministrativo in cui il bene si trova?

Le opere di Antonello a Messina: un’asimmetria siciliana

La riflessione, del resto, è già aperta. Angelo Argento, in un commento pubblicato sul Sole 24 Ore il 18 agosto 2026, ha parlato di un’“asimmetria siciliana”: le opere di Antonello conservate a Messina appartengono al patrimonio culturale nazionale, eppure la loro tutela dipende da una filiera amministrativa diversa da quella che presidia un Caravaggio a Roma o un Tiziano a Venezia. Un’asimmetria che non attiene alla buona o cattiva gestione di un singolo istituto, ma alla struttura stessa dell’ordinamento.
La vicenda di Messina è dunque l’occasione per una riflessione sulla riforma del Titolo V del 2001 la quale ha disegnato, con l’articolo 117, un riparto che riserva allo Stato la legislazione esclusiva in materia di “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” e colloca invece la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali” tra le materie di legislazione concorrente, nelle quali le Regioni legiferano nel rispetto dei principi fondamentali fissati dallo Stato. A completare il quadro, l’art. 118, comma 3 della Costituzione, impone alla legge statale di disciplinare forme di intesa e coordinamento proprio nella materia della tutela.

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La questione della tutela

Una lettura, che la Corte costituzionale ha subito confermato nella sentenza n. 9 del 2004: allo Stato la potestà esclusiva e la potestà regolamentare sulla tutela, a Stato e Regioni la legislazione concorrente sulla valorizzazione. Il Codice dei beni culturali ha tradotto il disegno in norme operative. La tutela, definita dall’art. 3 del d.lgs. n. 42/2004 come l’insieme delle funzioni dirette a individuare i beni e a garantirne protezione e conservazione, è attribuita al Ministero per garantirne l’esercizio unitario. La valorizzazione, definita dall’art. 6 come la promozione della conoscenza e delle condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica, è attività concorrente, ma sempre “nel rispetto dei principi fondamentali” che il Codice stesso fissa.
Il punto decisivo sta però nell’art. 112, comma 2, del Codice: la legislazione regionale disciplina la valorizzazione “dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità”. In altre parole, la competenza regionale non si misura sul territorio, ma sulla titolarità dei beni: i musei, le biblioteche, gli archivi statali restano fuori dalla potestà legislativa regionale.

Cosa dice la legge: la riforma del Titolo V

È questo il criterio che la Corte costituzionale ha consacrato nella sentenza n. 26 del 2004, mutuandolo dall’art. 152 del d.lgs. n. 112/1998: ciascun ente esercita le funzioni di valorizzazione sui beni di cui ha la titolarità, secondo una linea di continuità tra la legislazione degli anni Novanta e la riforma del Titolo V. Un criterio limpido, ma che porta con sé una conseguenza spesso sottovalutata: se la valorizzazione segue la proprietà, allora la qualità della fruizione di un museo dipende, di fatto, dall’ente che ne è titolare. E qui il sistema si spezza.
La giurisprudenza costituzionale ha però costruito, accanto al criterio della titolarità, un argine di principio. Il patrimonio culturale italiano, ha ricordato la Corte sin dalla sentenza n. 9 del 2004 è formato in grandissima parte da opere nate nel corso di oltre venticinque secoli nel territorio italiano, espressione e testimonianza delle vicende storiche del Paese, da considerare nel loro complesso come un tutt’uno, “anche a prescindere dal valore del singolo bene isolatamente considerato”. Da qui la riserva statale sulla tutela, legata alla peculiarità di un patrimonio che è della Nazione intera, non delle singole comunità locali.
La sentenza n. 194 del 2013 ha portato il discorso a compimento: il patrimonio culturale è un “bene intrinsecamente comune”, non suscettibile “di arbitrarie o improponibili frantumazioni”, e tra tutela e valorizzazione esiste una “ideale contiguità” che rende necessario mantenere allo Stato, ai fini della tutela, la disciplina e l’esercizio unitario delle funzioni di individuazione, protezione e conservazione dei beni.

Furto di Antonello da Messina: le tavole trafugate e ritrovate fuori dal MuMe - patrimonio
Le tavole di Antonello da Messina trafugate e ritrovate fuori dal MuMe

La Sicilia è l’eccezione che conferma la regola

Che la cornice unitaria non sia un’astrazione lo dimostra proprio il sistema museale nazionale. L’art. 114 del Codice prevede che il Ministero, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali fissino i livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione “su beni di pertinenza pubblica”, adottati con decreto del Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata: un riconoscimento implicito ma inequivocabile del fatto che la qualità della fruizione è un interesse nazionale, che non può essere abbandonato alla discrezionalità dei singoli enti territoriali.
In questo disegno la Sicilia è l’eccezione che conferma la regola e forse andrebbe guardata con occhi molto diversi da quelli dell’emulazione. Lo Statuto speciale attribuisce alla Regione, all’art. 14, lett. n), la potestà legislativa esclusiva in materia di “tutela del paesaggio” e “conservazione delle antichità e delle opere artistiche”: una competenza che va ben oltre la valorizzazione e copre funzioni di tutela che altrove sono riservate allo Stato. Le norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti. di cui al d.P.R. 30 agosto 1975, n. 637 hanno trasferito all’Amministrazione regionale tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di antichità, opere artistiche e musei, e oggi le Soprintendenze siciliane dipendono dall’Assessorato regionale dei Beni culturali, non dal Ministero.
L’esito di questo processo è che alcuni dei musei e delle aree archeologiche più importanti del Mezzogiorno siano affidate a un apparato regionale, con risorse, organici e professionalità che la cronaca di questi anni ha spesso mostrato inadeguati.
C’è poi una questione di fondo, che il dibattito sull’autonomia regionale tende a rimuovere. Il riparto tra tutela e valorizzazione, per quanto consolidato in Costituzione e nel Codice, è una semplificazione che rischia di spezzare funzioni che nella realtà sono inscindibili. Un bene culturale non si “tutela” e poi si “valorizza” in due momenti separati: la conservazione è condizione della fruizione, e la fruizione, come la stessa Corte ha riconosciuto, alimenta la conservazione, perché un bene conosciuto e amato è un bene protetto.

Il criterio della titolarità

La giurisprudenza costituzionale parla di “ideale contiguità” tra le due funzioni e di patrimonio “refrattario ad arbitrarie frantumazioni”: parole che fotografano la fragilità del criterio che vuole attribuire l’una allo Stato e l’altra a Stato e Regioni insieme, come se si potessero dividere i compiti su un bene che è, per definizione, indivisibile.
Il criterio della titolarità, del resto, regge finché il bene è statale; ma quando il bene è regionale o comunale, la valorizzazione segue la proprietà e con essa la qualità della gestione, senza che la cornice unitaria riesca a garantire ovunque gli stessi standard. È precisamente l’inverso di ciò che serve: invece di uniformare verso l’alto, il sistema rischia di differenziare verso il basso, proprio laddove il patrimonio è più ricco e le amministrazioni più deboli.
Piuttosto che immaginare nuove regionalizzazioni dei beni culturali sarebbe il momento di ripensare l’autonomia stessa della Regione Sicilia almeno in materia di tutela, riportando allo Stato le funzioni che la protezione del patrimonio richiede di esercitare in modo unitario. Non per sfiducia verso una Regione, ma per fiducia nel principio: il patrimonio culturale italiano è uno, e uno deve essere il livello che ne garantisce la conservazione. La valorizzazione può e deve restare concorrente, perché le comunità locali ne sono le protagoniste naturali; ma deve trovare la sua cornice in ambito statale, nei principi fondamentali del Codice e nei livelli minimi uniformi di qualità che il sistema museale nazionale già impone a tutti.

Marco D’Isanto

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