Guida completa sulla responsabilità del conducente: scopri come funziona il risarcimento, la prova liberatoria e il concorso di colpa del pedone.

Quando si verifica un incidente che coinvolge un utente a piedi, la legge tende a proteggere il soggetto più debole. Spesso ci si chiede: chi ha ragione se un’auto investe un pedone? La risposta non è scontata, ma parte da una presunzione di colpa a carico di chi guida. L’articolo 2054 del codice civile obbliga infatti il conducente a risarcire ogni danno, a meno che non riesca a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo. Questa regola serve a mantenere alta l’attenzione di chi manovra un mezzo potenzialmente pericoloso. Tuttavia, non sempre la colpa è totale dell’automobilista. Esistono situazioni in cui il comportamento del pedone è così anomalo o improvviso da rendere lo scontro inevitabile. Vediamo quali sono le regole, i doveri di chi è al volante e quando scatta la riduzione del risarcimento in base alle decisioni dei tribunali.

Il conducente è sempre responsabile per legge?

Secondo il codice civile, chi guida un veicolo senza rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose, a meno che non fornisca la cosiddetta prova liberatoria (art. 2054, comma 1, c.c.). Questa norma stabilisce una presunzione di colpa a carico dell’automobilista. Il legislatore ha scelto questa strada perché guidare è considerata un’attività pericolosa; pertanto, l’onere della prova è invertito: non è il pedone a dover dimostrare l’errore del guidatore, ma è quest’ultimo a dover provare la propria innocenza. Il conducente può liberarsi in due modi:

Se il conducente rimane contumace o non offre prove valide, la sua responsabilità viene confermata integralmente (Trib. Nola sent. 5 gennaio 2016, n. 9).

Cosa succede se l’investimento avviene sulle strisce?

Quando un pedone attraversa sulle strisce pedonali, gode di un diritto di precedenza quasi assoluto. La giurisprudenza chiarisce che il pedone non è tenuto a controllare se le auto stiano effettivamente rallentando, poiché può fare ragionevole affidamento sul fatto che i conducenti rispetteranno i loro obblighi di cautela (Cass. sent. 30 settembre 2009, n. 20949). Anche se l’attraversamento avviene in modo frettoloso, l’automobilista resta responsabile. La colpa del conducente è esclusa solo se il pedone si lancia sulla strada a una distanza così breve da rendere fisicamente impossibile ogni manovra di emergenza (Trib. Ravenna sent. 13 gennaio 2005, n. 1723). In presenza di un semaforo giallo lampeggiante, la diligenza richiesta a chi guida aumenta ulteriormente: bisogna assicurarsi che l’area sia libera, specialmente in contesti affollati come feste di paese (GdP Milano sent. 3 settembre 2010, n. 24543).

Il pedone ha colpa se attraversa fuori dalle strisce?

Se il pedone attraversa fuori dalle strisce, ha l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli (art. 190 CdS). Tuttavia, questo non significa che l’automobilista possa investirlo senza conseguenze. Il conducente deve sempre regolare la velocità in base allo stato dei luoghi (art. 141 CdS). Se l’automobilista corre troppo, non può giustificarsi dicendo che il pedone non era sulle strisce (Trib. Roma sent. 10 febbraio 2004, n. 4356). La responsabilità del pedone diventa invece esclusiva in casi estremi, come quando una persona viene investita mentre è seduta in piena notte nel mezzo di una carreggiata non illuminata (Cass. sent. 17 gennaio 2020, n. 842). In questo scenario, l’evento è un caso fortuito perché del tutto imprevedibile. Al di fuori di queste assurdità, se sulle strade mancano strisce pedonali entro cento metri, il conducente deve comunque permettere a chi ha già iniziato l’attraversamento di raggiungere il lato opposto in sicurezza (Trib. Napoli sent. 28 gennaio 2004, n. 1122).

Di chi è la colpa se l’investito è un bambino?

La legge è estremamente severa quando sono coinvolti i minori. I bambini sono considerati istintivamente imprudenti e i loro movimenti sono per definizione ragionevolmente prevedibili per un conducente diligente. Chi guida vicino a scuole o parchi giochi ha l’obbligo della massima cautela e deve essere pronto ad arrestare il mezzo istantaneamente (Cass. sent. 12 gennaio 2011, n. 524). Anche se un bambino attraversa all’improvviso, l’automobilista difficilmente otterrà la prova liberatoria, poiché avrebbe dovuto prevedere il rischio legato all’ambiente. Lo stesso vale nei parcheggi dei supermercati: la presenza continua di persone, bambini e anziani impone un’andatura lentissima, equiparando di fatto il diritto del pedone a quello di chi attraversa sulle strisce (Trib. Roma sent. 10 novembre 2003, n. 36564).

Quando si applica il concorso di colpa del pedone?

Anche se il conducente non riesce a dimostrare la sua totale innocenza, il giudice può indagare sulla condotta del pedone per ridurne il risarcimento (art. 1227, comma 1, c.c.). Se il fatto colposo del danneggiato ha contribuito all’evento, il pagamento del danno viene diminuito in base alla gravità della colpa (Cass. sent. 16 giugno 2003, n. 9620).

Ecco alcuni esempi pratici di concorso di colpa:

  • il pedone che attraversa di notte su una strada poco illuminata fuori dagli spazi consentiti (CA Roma sent. 18 dicembre 1998):

  • il pedone che viene urtato mentre sta sul bordo del marciapiede dando le spalle al traffico, senza prestare attenzione alle manovre di retromarcia (CA Napoli sent. 14 ottobre 2009, n. 2912):

  • chi attraversa guardando lo smartphone o senza ispezionare entrambi i lati della strada nonostante l’arrivo imminente di un veicolo. In questi casi, il nesso di causalità tra la guida e il danno viene frammentato dal comportamento imprudente della vittima.

La visione ostruita dalle auto in sosta scusa il guidatore?

Un errore comune degli automobilisti è pensare che, se non potevano vedere il marciapiede a causa di furgoni o auto parcheggiate, allora l’investimento sia inevitabile. La giurisprudenza afferma l’esatto contrario. L’impossibilità di ispezionare il marciapiede per la presenza di ostacoli visivi deve indurre il conducente a una maggiore prudenza e a una velocità ancora più moderata (Trib. Vicenza sent. 16 marzo 2011, n. 314). La velocità deve essere tale da permettere l’arresto immediato nel caso in cui un pedone appaia dietro un ostacolo. Inoltre, l’assenza di sanzioni amministrative o multe da parte della polizia dopo l’incidente non prova automaticamente che l’automobilista sia senza colpa in sede civile. Il giudice civile valuta autonomamente se la condotta è stata adeguata alla situazione ambientale concreta.




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 Angelo Greco

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