Il numero di cellulare è dato personale e l’amministratore può usarlo solo con consenso o in casi urgenti. Vietata la condivisione con terzi senza base legale.

L’amministratore di condominio vi chiama sul cellulare per comunicarvi la convocazione dell’assemblea, inserisce il vostro numero in un gruppo WhatsApp condominiale o lo condivide con un fornitore. Tutto normale? Non necessariamente. Dipende da come quel numero è stato ottenuto e per quale scopo viene usato.

Il numero di cellulare è un dato personale, e il suo trattamento è soggetto alle regole del GDPR e alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali. Non è un’informazione che l’amministratore può raccogliere, usare e condividere liberamente in virtù del suo ruolo gestorio. Quel ruolo non è una giustificazione automatica e generale per trattare qualsiasi dato dei condomini.

La domanda se l’amministratore possa usare il cellulare del condomino senza consenso ha una risposta precisa, costruita su una serie di provvedimenti del Garante che formano un quadro coerente e rigoroso: il cellulare può essere usato solo se il numero proviene da elenchi pubblici o se il condomino ha espresso il proprio consenso, sempre nel rispetto della proporzionalità. Fuori da questi presupposti, l’uso è ammesso solo in casi di necessità e urgenza. E la condivisione con terzi, senza consenso specifico, non è consentita.

Il numero di cellulare è un dato personale?

Sì, senza eccezioni. Il Garante lo ha affermato esplicitamente già nel provvedimento del 19 maggio 2000 — documento web 42268 — dedicato alle amministrazioni di condominio: i numeri telefonici sono da considerarsi dati personali. Questa qualificazione non è cambiata con l’entrata in vigore del GDPR: anzi, il Regolamento UE 2016/679 rafforza le tutele applicabili.

Essere un dato personale significa che il numero di cellulare può essere trattato — raccolto, conservato, usato, comunicato — solo in presenza di una base giuridica tra quelle previste dall’art. 6 del GDPR: consenso dell’interessato, esecuzione di un contratto, adempimento di un obbligo legale, tutela di interessi vitali, esecuzione di un compito di interesse pubblico, oppure legittimo interesse del titolare del trattamento.

Nessuna di queste basi giuridiche opera in modo automatico nel contesto condominiale. L’amministratore non ha un obbligo di legge che lo autorizzi a raccogliere i numeri di cellulare dei condomini. La gestione del condominio non richiede necessariamente quel dato. E il legittimo interesse, come si vedrà, non può essere invocato per giustificare un uso ordinario e sistematico.

Quali dati personali può trattare l’amministratore?

Il Garante, nel Vademecum “Il condominio e la privacy” — documento web 2416443 — ha chiarito che l’amministratore può trattare solo le informazioni personali pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di gestione e amministrazione delle parti comuni. Gli esempi fisiologici sono i dati anagrafici dei condomini, i loro indirizzi, i dati millesimali e quelli necessari al calcolo delle spese.

Il confine è tracciato in modo netto: rientrano nel perimetro ammissibile i dati che servono a determinare i diritti e gli oneri sulla cosa comune. Ne restano fuori i dati che non hanno questo collegamento funzionale. E il numero di cellulare, come ha chiarito il Garante già nel provvedimento del 2000, non rappresenta un elemento utile a determinare i diritti o gli oneri sulla cosa comune, né esiste alcun obbligo di legge che ne imponga la comunicazione all’interno del condominio.

Questa distinzione è pratica e rilevante: l’amministratore può chiedere l’indirizzo di residenza di un condomino perché serve per la notifica degli atti, ma non può esigere il numero di cellulare come se fosse un dato necessario alla gestione condominiale. Non lo è.

Quando l’amministratore può usare il cellulare?

Il Garante ha fornito una risposta articolata in due condizioni alternative e una limitazione trasversale.

La prima condizione è che il numero provenga da elenchi pubblici: se il condomino ha inserito il proprio numero in un elenco telefonico pubblico, l’amministratore può utilizzarlo senza consenso specifico, nel rispetto della proporzionalità.

La seconda condizione è il consenso espresso del condomino: se il condomino ha comunicato il proprio numero all’amministratore autorizzandone l’uso, quel trattamento è lecito nei limiti di quanto autorizzato.

In entrambi i casi, però, il Garante aggiunge una limitazione importante: occorre rispettare il principio di proporzionalità nell’uso del recapito, con particolare riferimento alla frequenza e agli orari dei contatti. Non è sufficiente avere il numero: bisogna usarlo in modo appropriato, senza contatti eccessivi o a orari inappropriati.

Fuori da questi presupposti — numero non da elenchi pubblici e assenza di consenso — il cellulare può essere usato solo in casi di necessità e urgenza, soprattutto per evitare situazioni di pericolo o danni incombenti. Non è un canale ordinario dell’amministrazione condominiale, ma un recapito di emergenza. Per le attività ordinarie — convocazioni assembleari, comunicazioni di spesa, circolari — il Garante richiede massimo discernimento.

Il legittimo interesse giustifica l’uso ordinario del cellulare?

No. È un punto su cui vale la pena essere precisi, perché il legittimo interesse previsto dall’art. 6, paragrafo 1, lettera f), del GDPR viene spesso invocato come base giuridica di comodo per trattamenti che altrimenti non avrebbero fondamento.

Il legittimo interesse richiede tre elementi cumulativi: un interesse effettivo e attuale del titolare del trattamento; la necessità del trattamento per perseguire quell’interesse; un bilanciamento favorevole rispetto ai diritti e alle libertà fondamentali dell’interessato.

Applicato al cellulare del condomino, il test fallisce già al secondo requisito. I provvedimenti del Garante indicano che il numero telefonico non è necessario alla normale circolazione informativa condominiale: per le attività ordinarie esistono altri strumenti — posta ordinaria, raccomandata, posta elettronica certificata — che non richiedono l’uso del cellulare. Se il trattamento non è necessario, il legittimo interesse non può essere invocato. Farlo significherebbe eludere i limiti che il Garante ha già tracciato.

Il numero può essere condiviso con altri condomini o con terzi?

No, salvo consenso specifico o altra puntuale base giuridica. Il Garante lo ha chiarito in modo esplicito: il numero di telefono non può essere comunicato liberamente ad altri condomini, anche su loro richiesta. La comunicazione è ammessa solo con il consenso dell’interessato.

Il Vademecum del Garante è ancora più categorico: né il condominio, né l’amministratore, né il portiere, né il singolo condomino o inquilino che viene a conoscenza di un dato personale può farlo conoscere ad altro partecipante o a terzi, fuori dai casi previsti dalla normativa.

Questo esclude una serie di pratiche diffuse: la formazione di elenchi telefonici condominiali da distribuire a tutti i condomini; l’inserimento dei numeri in gruppi di messaggistica — WhatsApp, Telegram — senza consenso dei partecipanti; la comunicazione dei numeri a fornitori, tecnici o altri soggetti che operano per il condominio, senza una specifica autorizzazione.

Cosa succede se l’amministratore viola queste regole?

Le conseguenze possono operare su più piani. Sul piano amministrativo, il condomino che ritiene che i propri dati siano stati trattati illecitamente può presentare un reclamo al Garante, che dispone di ampi poteri correttivi e sanzionatori, inclusa la possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie anche significative in base al GDPR.

Sul piano civile, il trattamento illecito di dati personali può dare luogo a un diritto al risarcimento del dannopatrimoniale e non patrimoniale subito dall’interessato, ai sensi dell’art. 82 del GDPR.

Sul piano pratico, il condomino può in ogni momento revocare il consenso prestato in precedenza per l’uso del proprio numero, con effetto immediato per i trattamenti futuri. Può anche richiedere la cancellazione del dato o la limitazione del suo trattamento, esercitando i diritti previsti dagli artt. 17 e 18 del GDPR.

In sintesi

Il cellulare del condomino non è un dato che l’amministratore può usare liberamente in virtù del suo ruolo. Serve il consenso del condomino o la provenienza da elenchi pubblici, sempre nel rispetto della proporzionalità. Fuori da questi casi, l’uso è ammesso solo in emergenza. La condivisione con altri condomini, fornitori o gruppi di messaggistica senza consenso non è consentita. Chi vuole tutelarsi può rivolgersi al Garante o agire in sede civile.




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 Angelo Greco

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