Non solo bagno e infissi: dal recupero di un rudere alla bonifica dell’amianto all’acquisto di un box auto pertinenziale, ecco 7 interventi poco conosciuti che possono rientrare nel bonus ristrutturazioni nel 2026.
Quando si parla di bonus ristrutturazioni si pensa subito al classico rifacimento del bagno, agli impianti elettrici, idrici e sanitari, alla sostituzione degli infissi o agli altri comuni lavori eseguiti dentro casa. In realtà, la normativa sul recupero del patrimonio edilizio è molto ampia e comprende diverse agevolazioni poco conosciute, applicabili anche a interventi che a prima vista potrebbero sembrare esclusi. In questa guida ti spieghiamo quali sono i 7 lavori sulla casa che puoi detrarre dalle tasse e forse non sai.
Si possono detrarre, ad esempio, i lavori eseguiti su ruderi e immobili fatiscenti, la trasformazione di un fienile in abitazione, la costruzione di un box auto nuovo, determinati interventi di demolizione e ricostruzione, la bonifica dall’amianto e persino alcune opere dirette a prevenire gli incidenti domestici.
Attenzione, però: non si tratta necessariamente di sette “bonus” autonomi, bensì di specifiche categorie di spese ammesse alla detrazione per il recupero del patrimonio edilizio prevista dall’articolo 16-bis del TUIR, la norma che disciplina il cosiddetto bonus ristrutturazioni.
Vediamo da vicino questi sette casi particolarmente interessanti e spesso ignorati.
Quanto si può detrarre con il bonus ristrutturazioni nel 2026?
Prima di esaminare i singoli lavori conviene ricordare le regole generali valide nel 2026.
Per le spese documentate sostenute nel 2025 e nel 2026, la detrazione è normalmente pari al 36%, su un importo massimo complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare.
L’aliquota sale al 50% quando i lavori sono eseguiti dal proprietario o dal titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile adibito ad abitazione principale.
La detrazione viene recuperata attraverso 10 quote annuali di pari importo.
Non bisogna quindi confondere “abitazione principale” con “prima casa”: ai fini dell’aliquota maggiorata conta la dimora abituale e devono essere rispettati anche gli altri requisiti previsti dalla legge.
Fatte queste premesse, ecco i lavori meno conosciuti che possono aprire la strada alla detrazione.
Ristrutturare un rudere o un immobile fatiscente
Un fabbricato ridotto quasi a un rudere può ancora beneficiare del bonus ristrutturazioni, purché si rispettino determinate condizioni.
L’Agenzia delle Entrate ammette la detrazione anche per interventi effettuati su immobili classificati catastalmente come F/2, cioè unità collabenti, e F/4, unità in corso di definizione.
Le unità collabenti possono essere totalmente o parzialmente inagibili e prive di rendita, ma ciò non significa che siano fiscalmente inesistenti: sono comunque manufatti già costruiti e individuati catastalmente.
La condizione fondamentale è che dal titolo edilizio risulti che si sta effettuando un intervento di conservazione o recupero dell’edificio esistente, e non una nuova costruzione, e che al termine dei lavori l’immobile venga accatastato come residenziale.
Per le unità F/3, cioè gli immobili in corso di costruzione, la situazione è più delicata. Il bonus può spettare quando si tratta di un immobile che era già precedentemente accatastato e possedeva i requisiti richiesti, ma è stato poi riclassificato F/3 a causa di lavori iniziati e mai terminati. Al termine dell’intervento deve comunque rientrare nelle categorie catastali ammesse all’agevolazione.
La semplice presenza della categoria F/3, quindi, non rende detraibile una vera nuova costruzione.
Trasformare un vecchio fienile in una casa
Un altro caso poco conosciuto riguarda i vecchi edifici agricoli. È possibile usufruire del bonus anche per i lavori effettuati su un fienile che diventerà abitazione soltanto al termine della ristrutturazione.
La condizione è molto precisa: dal provvedimento amministrativo che autorizza i lavori deve risultare chiaramente che l’intervento comporta il cambio di destinazione d’uso da fabbricato strumentale agricolo ad abitativo.
Questo significa che il fabbricato non deve necessariamente essere già una casa quando iniziano i lavori, ma dovrà diventare ad uso abitativo quando saranno completati. Facciamo un esempio.
Un proprietario possiede un vecchio fienile inutilizzato e decide di recuperarlo trasformandolo nella propria abitazione. Se il titolo edilizio autorizza espressamente il passaggio dalla destinazione agricola a quella residenziale e sono soddisfatti gli altri requisiti, le spese possono rientrare nella detrazione.
È un’agevolazione particolarmente interessante perché, se al termine dei lavori l’immobile viene destinato ad abitazione principale e ricorrono le altre condizioni, nel 2026 può trovare applicazione anche l’aliquota maggiorata prevista dalla normativa, cioè il 50% di detraibilità anziché il 36%.
Demolire e ricostruire un edificio
La parola “demolizione” potrebbe far pensare automaticamente a una nuova costruzione e, quindi, alla non spettanza del bonus. Non è sempre così: dal 2020 il concetto di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione è diventato molto più ampio.
Possono essere considerati ristrutturazione anche interventi nei quali l’edificio ricostruito presenta sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche o tipologiche differenti rispetto a quello precedente.
In determinati casi, quando lo consentono la legge o gli strumenti urbanistici comunali, possono essere ammessi anche incrementi di volumetria.
Esistono però regole più restrittive per alcuni immobili sottoposti a tutela, centri storici e ambiti di particolare pregio.
In pratica, per il riconoscimento del bonus ristrutturazioni quello che conta è il titolo edilizio: ai fini fiscali diventa quindi decisivo capire come il Comune qualifica l’intervento.
Se si tratta di ristrutturazione edilizia, la demolizione non esclude di per sé la detrazione. Se invece l’opera viene qualificata come nuova costruzione, il bonus ristrutturazioni normalmente non spetta.
Attenzione anche all’ampliamento senza demolizione: in generale, quando si ristruttura un edificio esistente aumentando la sua volumetria senza demolirlo, la detrazione riguarda soltanto le spese riferibili alla parte preesistente, perché l’ampliamento viene considerato nuova costruzione (che, come detto, non rientra nel bonus ristrutturazioni).
Costruire o comprare un box auto pertinenziale
Questa è una delle vere eccezioni alla regola secondo cui il bonus ristrutturazioni riguarda edifici già esistenti.
La normativa consente di detrarre la realizzazione di box, autorimesse e posti auto nuovi, purché esista o venga costituito un vincolo di pertinenzialità con un’abitazione.
La guida dell’Agenzia dell’Entrate sul recupero del patrimonio edilizio (edizione 2026) precisa espressamente che la realizzazione del parcheggio, in questo caso, può consistere proprio in una nuova costruzione.
Il beneficio può spettare anche quando il contribuente acquista dal costruttore un box già realizzato. Ma qui c’è una regola che molti ignorano: non si detrae tutto il prezzo del garage.
Sono agevolabili – sempre nella percentuale ammessa, del 50% o del 36% – soltanto i costi imputabili alla realizzazione del box, che devono essere distinti dai costi accessori e certificati dall’impresa costruttrice, che deve indicarli specificamente.
Se, ad esempio, il garage costa 30.000 euro ma il costruttore certifica un costo di realizzazione di 18.000 euro, è quest’ultimo importo a costituire la base di riferimento per la detrazione.
Eliminare le barriere architettoniche anche senza persone disabili in casa
Il bonus speciale per le barriere architettoniche al 75% si è concluso il 31 dicembre 2025 per le nuove spese.
Ma questo non significa che nel 2026 gli interventi per rendere accessibile un’abitazione non siano più detraibili: rimane sempre l’agevolazione ordinaria prevista dall’articolo 16-bis del TUIR nell’ambito del bonus ristrutturazioni.
Possono rientrare, ad esempio, questi interventi:
- rampe;
- ascensori;
- servoscala;
- piattaforme elevatrici;
- adeguamento di porte e pavimenti;
- interventi sui servizi igienici;
- adeguamento di determinati impianti.
E c’è una regola che sorprende molti contribuenti: non è necessario che nell’abitazione o nell’edificio viva una persona con disabilità.
Il requisito fondamentale riguarda invece i lavori: per essere qualificati come eliminazione delle barriere devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236.
Per questo neppure una vasca con sportello o una doccia accessibile sono automaticamente sufficienti: occorre verificare la conformità dell’intervento nel suo complesso ai requisiti tecnici previsti.
Bonificare l’amianto
Un’agevolazione particolarmente importante e poco conosciuta riguarda la bonifica dall’amianto.
La peculiarità è che la bonifica rappresenta, secondo la guida dell’Agenzia, una categoria agevolabile autonoma rispetto alla qualificazione edilizia dell’intervento.
In altre parole, per beneficiare della detrazione non è necessario che la rimozione dell’amianto sia necessariamente inserita in una più ampia ristrutturazione dell’immobile.
L’Agenzia precisa che l’agevolazione spetta indipendentemente dalla categoria edilizia nella quale rientrano i lavori e può comprendere anche il trasporto dell’amianto in discarica effettuato da imprese specializzate.
Sul tetto di un’abitazione sono presenti vecchie lastre contenenti amianto, materiale nocivo alla salute e ormai fuorilegge. Il proprietario affida a un’impresa specializzata la rimozione, il trasporto e il corretto smaltimento del materiale. La spesa per la bonifica rientra nell’agevolazione anche se non viene contestualmente effettuata una completa ristrutturazione della casa.
Naturalmente devono essere rispettate tutte le specifiche regole previste per la bonifica e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto.
Mettere in sicurezza la casa contro gli incidenti domestici
Tra le detrazioni più interessanti e meno conosciute ci sono, infine, gli interventi finalizzati alla prevenzione degli infortuni domestici.
La normativa non agevola soltanto opere edilizie grandi e impegnative, ma anche interventi di ridotta portata, se rientrano in tale finalità di prevenzione degli infortuni in casa.
Tra gli esempi indicati dall’Agenzia delle Entrate compaiono:
- installazione di apparecchi di rilevazione della presenza di gas;
- montaggio di vetri antinfortunio;
- installazione di un corrimano.
Possono essere agevolate anche operazioni molto semplici, come la sostituzione di un tubo del gas insicuro oppure la riparazione di una presa elettrica malfunzionante: non è necessario che l’intervento introduca una soluzione innovativa.
C’è però una distinzione essenziale: La detrazione riguarda un intervento sull’immobile. Vale a dire che il semplice acquisto di un’apparecchiatura o di un elettrodomestico dotato di sistemi di sicurezza non è sufficiente per ottenere il bonus.
Compri una cucina dotata di spegnimento automatico, acquistata in sostituzione di una tradizionale cucina a gas: il solo acquisto dell’apparecchio non dà diritto alla detrazione, perché non costituisce un intervento sull’immobile.
Quali lavori non bisogna confondere con quelli detraibili?
Il fatto che il bonus ristrutturazioni abbia un campo molto ampio non significa che qualsiasi spesa sostenuta per migliorare una casa sia detraibile.
Bisogna ricordare una regola generale importante: sulle singole abitazioni sono normalmente agevolabili manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, mentre la semplice manutenzione ordinaria, se effettuata autonomamente su una singola unità, non dà in genere diritto alla detrazione.
Alcune delle sette fattispecie esaminate fanno però eccezione o hanno una propria disciplina specifica: è il caso, ad esempio, della bonifica dall’amianto, dei lavori per la prevenzione degli incidenti domestici e della realizzazione dei parcheggi pertinenziali.
Per questo è importante non fermarsi al nome commerciale del lavoro, ma verificare la norma che consente l’agevolazione, il tipo di intervento realmente eseguito e la documentazione necessaria.
Come bisogna pagare per non perdere la detrazione?
Per il bonus ristrutturazioni, la regola generale è il pagamento mediante il cosiddetto bonifico parlante, bancario o postale.
Nel bonifico devono essere indicati, tra l’altro:
- la causale relativa agli interventi agevolati;
- il codice fiscale del beneficiario;
- il codice fiscale o la partita IVA del soggetto che riceve il pagamento.
Devono poi essere conservati fatture, ricevute e, quando necessaria, la documentazione urbanistica e amministrativa relativa ai lavori.
Alcune fattispecie hanno però regole particolari: l’acquisto di un box pertinenziale, ad esempio, presenta specifiche condizioni e documenti aggiuntivi (leggi come ottenere la detrazione nel rogito).
Il vero problema è capire come viene qualificato il lavoro
Questi sette casi mostrano perché il bonus ristrutturazioni è molto più ampio di quanto comunemente si pensi.
Può essere agevolato il recupero di un edificio apparentemente inutilizzabile, la trasformazione di un fabbricato agricolo, la demolizione seguita dalla ricostruzione, la costruzione di un garage nuovo e persino interventi molto semplici destinati a rendere più sicura una casa.
Ma in molti casi il diritto alla detrazione dipende da una distinzione tecnica.
Un rudere deve essere un edificio esistente da recuperare, non il pretesto per una nuova costruzione.
Un fienile deve essere trasformato in abitazione secondo quanto risulta dal titolo edilizio.
Una demolizione deve rientrare nella ristrutturazione edilizia.
Un garage deve avere il vincolo di pertinenzialità.
Un intervento contro le barriere deve rispettare i requisiti tecnici previsti dalla normativa.
Una spesa per la sicurezza deve riguardare un intervento sull’immobile e non il semplice acquisto di un prodotto.
In sintesi: 7 detrazioni del bonus ristrutturazioni che vale la pena conoscere
Il bonus ristrutturazioni non riguarda quindi soltanto i lavori più comuni eseguiti all’interno di un appartamento.
Tra le spese che possono essere agevolate troviamo anche ruderi e immobili collabenti, fienili trasformati in abitazione, demolizioni e ricostruzioni, box e posti auto pertinenziali, eliminazione delle barriere architettoniche, bonifica dall’amianto e interventi contro gli infortuni domestici.
Per le spese sostenute nel 2026, la detrazione è generalmente del 36%, elevabile al 50% per l’abitazione principale nei casi e per i soggetti previsti dalla legge, entro un limite massimo ordinario di 96.000 euro per unità immobiliare.
La convenienza può quindi essere notevole. Ma, proprio perché molte di queste agevolazioni dipendono dalla qualificazione tecnica o urbanistica dell’intervento, è consigliabile verificare i requisiti prima di iniziare i lavori e soprattutto prima di effettuare i pagamenti.
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Paolo Remer
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