Il Tar Campania chiarisce: per i soppalchi con scala permanente serve il permesso di costruire. Stop alla Cila se aumenta la superficie utile e il carico urbanistico.
La realizzazione di un soppalco all’interno di un’abitazione non è quasi mai un’opera di edilizia libera, specialmente se l’accesso avviene tramite una struttura stabile e se l’area ricavata è calpestabile e rifinita. Esiste una regola generale che non ammette ignoranza e che emerge con forza dalle aule dei tribunali amministrativi: quando si amplia la superficie utilizzabile di un immobile, modificando la volumetria e il cosiddetto carico urbanistico, è necessario ottenere il permesso di costruire.
La trasformazione di un ambiente domestico tramite l’inserimento di un piano intermedio non può essere derubricata a semplice arredo o a vano accessorio gestibile con una pratica leggera come la Cila. La presenza di una scala permanente, unita a finiture che suggeriscono un uso abitativo, fa scattare l’obbligo del titolo edilizio maggiore. In assenza di questo, la conseguenza è inevitabile: l’ordine di demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi.
Il caso del centro storico e i vincoli
L’applicazione pratica di questo principio trova conferma nella recente sentenza del Tar Campania, la numero 08135/2025. Il caso specifico riguarda un immobile situato nel centro storico di Napoli, in una zona classificata come “A” e sottoposta a vincoli paesaggistici e ambientali. La vicenda nasce da un controllo della Polizia municipale, che ha rilevato all’interno dell’appartamento la presenza di due soppalchi non autorizzati.
I manufatti in questione non erano semplici ripiani in quota. Si trattava di strutture di circa 7 metri quadrati ciascuna, impostate a un’altezza di circa 2 metri dal piano di calpestio inferiore e distanti 1,75 metri dall’intradosso del solaio superiore. A rendere inequivocabile la natura dell’opera erano i dettagli costruttivi: i soppalchi erano serviti da scale in ferro con pedata in legno e, dettaglio fondamentale, la superficie calpestabile si presentava rivestita con parquet. Questi elementi hanno portato l’amministrazione comunale a ordinare la demolizione, qualificando l’intervento come ristrutturazione edilizia abusiva realizzata in assenza di titolo.
La difesa del proprietario e la tesi dello “sbarazzo”
Di fronte all’ordine di abbattimento, il proprietario ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, tentando di smontare la tesi del Comune. La linea difensiva si basava sulla natura funzionale dei soppalchi. Nel ricorso, infatti, veniva evidenziato che lo spazio ricavato in altezza veniva utilizzato esclusivamente come area di “sbarazzo”, ovvero come deposito occasionale.
Secondo la ricostruzione del ricorrente, ci si trovava in presenza non di strutture fisse, ma mobili e, soprattutto, prive di funzione residenziale. La tesi difensiva sosteneva che tali opere non costituissero una ristrutturazione edilizia, in quanto non aumentavano la superficie abitabile intesa in senso stretto, ma erano qualificabili come semplici depositi. Di conseguenza, secondo questa interpretazione, i depositi dovrebbero sfuggire al regime rigido del permesso a costruire per rientrare in quello più snello della CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata). A supporto di ciò, il ricorrente faceva notare l’assenza di luci dirette e la ridotta altezza, sostenendo che l’amovibilità della struttura non fosse stata colta dal Comune.
La decisione dei giudici amministrativi
Il Tar della Campania ha respinto integralmente il ricorso, confermando la legittimità dell’ordinanza di demolizione. I giudici hanno chiarito che la realizzazione di un soppalco di queste caratteristiche rientra a pieno titolo tra gli interventi di ristrutturazione edilizia.
La motivazione giuridica risiede nel fatto che tale opera determina una modifica sostanziale della superficie utile dell’appartamento. Creare nuovi metri quadri calpestabili, accessibili comodamente tramite una scala fissa, comporta un conseguente aggravio del carico urbanistico. In termini pratici, significa che l’appartamento diventa potenzialmente abitabile da più persone o sfruttabile in modo più intenso, impattando sulle infrastrutture cittadine (parcheggi, fognature, servizi). Per questo motivo, è necessario il permesso di costruire. Non rileva, ai fini della decisione, che il ricorrente definisca l’area come “sbarazzo”: le caratteristiche oggettive (parquet, scala comoda) suggeriscono un utilizzo ben diverso dal semplice ripostiglio aereo.
Il nodo delle altezze minime e i regolamenti
Un altro aspetto fondamentale affrontato dalla sentenza riguarda il rispetto delle altezze interne. Per l’amministrazione comunale, e successivamente per i giudici, le opere erano illegittime anche perché violavano i requisiti igienico-sanitari. Gli ambienti a uso residenziale, per essere abitabili, devono avere un’altezza non inferiore a 2,70 metri.
Nel caso di specie, le misure rilevate (circa 2 metri sotto e 1,75 metri sopra) non garantivano la salubrità degli ambienti. Tuttavia, il Tar ha precisato un principio che va oltre il singolo caso: l’ordine di demolizione è legittimo qualora non sia rispettato il rapporto fra la superficie del solaio e quella del piano sottostante previsto dal vigente regolamento edilizio comunale. Questo vale — ed è un passaggio significativo — ancorché il manufatto fosse ipoteticamente conforme per altezza minima e massima. In sintesi, anche se si hanno soffitti altissimi, non si può soppalcare a piacimento senza rispettare le proporzioni dettate dalle norme locali e senza il titolo abilitativo.
Scala fissa come indicatore di stabilità
La presenza della scala permanente gioca un ruolo chiave nella qualificazione dell’abuso. Una scala in ferro con pedata in legno non è una scala a pioli rimovibile, tipica dell’accesso a un ripostiglio in quota o a un “palchettone”. È una struttura che denota stabilità, durata nel tempo e volontà di rendere il soppalco una parte integrante e vissuta della casa.
I giudici sottolineano che opere di questo tipo non possono essere considerate precarie o amovibili solo perché montate a secco (ferro e legno). La loro funzione è permanente. Pertanto, la loro realizzazione senza il preventivo rilascio del permesso di costruire configura un abuso edilizio sanzionabile con la demolizione. Non è necessario, aggiunge il Tar, che l’amministrazione motivi sulla possibilità di non demolire: di fronte a un abuso di questa portata in area vincolata, il ripristino della legalità è un atto dovuto e vincolato.
Conseguenze per i proprietari
Questa pronuncia ribadisce la necessità di prestare la massima attenzione quando si decide di sfruttare le altezze del proprio immobile. L’idea di guadagnare spazio “in casa propria” senza chiedere permessi si scontra con la normativa urbanistica.
Se il soppalco è accessibile, calpestabile e dotato di finiture (pavimenti, ringhiere, scale fisse), non è mai un volume tecnico o un arredo. È nuova costruzione o ristrutturazione pesante. Chi procede con una semplice CILA o, peggio, in totale assenza di titoli, si espone al rischio concreto di dover abbattere tutto a proprie spese anni dopo, oltre a subire le sanzioni previste per aver operato in zone, come i centri storici, spesso soggette a vincoli stringenti. Le spese legali del giudizio, in questo caso compensate, sono l’ultimo dei problemi rispetto alla perdita del valore dell’opera realizzata.
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Angelo Greco
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