Chi abbandona le trattative senza giustificazione viola la buona fede e risarcisce il danno. Ecco cosa provare, cosa si ottiene e in quanto tempo decade il diritto.
Avete trattato a lungo con una controparte per la conclusione di un contratto importante. Avete sostenuto spese, rifiutato altre proposte, rinunciato ad altre opportunità di affari. Poi, quando tutto sembrava pronto, l’altra parte si è tirata indietro senza spiegazioni. Potete chiedere il risarcimento?
Sì, a determinate condizioni. Il diritto civile italiano prevede che le parti abbiano obblighi di correttezza e lealtà non solo durante il contratto, ma già nella fase delle trattative. L’art. 1337 cod. civ. stabilisce che le parti devono comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto. Chi viola questo dovere è responsabile dei danni causati alla controparte: è la cosiddetta responsabilità precontrattuale, nota anche come culpa in contrahendo.
Ma cosa bisogna dimostrare per ottenere il risarcimento? Quali danni vengono risarciti? E in quanto tempo si prescrive il diritto? La risposta passa attraverso una questione ancora dibattuta in dottrina e giurisprudenza: quella sulla responsabilità precontrattuale: quando si risarcisce chi esce dalle trattative, e più precisamente su quale sia la natura giuridica di questa responsabilità — extracontrattuale, contrattuale o qualcosa di diverso — con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano probatorio e sui termini di prescrizione.
Quando nasce la responsabilità precontrattuale?
La responsabilità precontrattuale sorge nella fase che precede la conclusione del contratto: durante le trattative, le negoziazioni, lo scambio di proposte e controproposte. In questa fase, le parti non sono ancora vincolate da un contratto, ma non sono nemmeno libere di comportarsi come vogliono. L’art. 1337 cod. civ., letto in collegamento con l’art. 1175 cod. civ. sulla correttezza nei rapporti obbligatori, impone un dovere di buona fede oggettiva: correttezza, lealtà , diligenza e trasparenza.
Le situazioni più frequenti in cui si configura la responsabilità precontrattuale sono quattro. La prima è il recesso ingiustificato dalle trattative dopo aver ingenerato nella controparte un legittimo affidamento sulla conclusione del contratto. La seconda è l’avvio di trattative senza reale intenzione di concludere il contratto, magari per spiare le condizioni offerte dalla concorrenza o per bloccare la controparte mentre si tratta con altri. La terza è la reticenza o la comunicazione di false informazioni che incidono sull’affidamento della controparte. La quarta è la stipulazione di un contratto invalido o inefficace, taciuta alla controparte.
Un aspetto importante: la responsabilità precontrattuale non richiede che il contratto sia stato concluso. Nasce proprio quando il contratto non si conclude — o si conclude in condizioni deteriori — a causa del comportamento scorretto di una parte.
Cosa deve provare chi chiede il risarcimento?
Il danneggiato deve dimostrare quattro elementi, tutti a suo carico.
Il primo è la condotta contraria a buona fede: deve provare che la controparte ha violato il dovere di correttezza e lealtà nelle trattative. Non è necessario dimostrare una malafede in senso psicologico — l’intenzione deliberata di nuocere — ma è sufficiente la violazione degli obblighi oggettivi di correttezza. Esempi tipici: aver condotto trattative senza seria intenzione di concludere, aver interrotto le negoziazioni senza giustificazione dopo aver creato un affidamento, aver taciuto informazioni rilevanti.
Il secondo è il danno: deve trattarsi di un pregiudizio economicamente valutabile, riconducibile all’interesse negativo. Non si recuperano i vantaggi del contratto non concluso, ma le perdite subite per aver partecipato alla trattativa.
Il terzo è il nesso causale: il danneggiato deve dimostrare che il danno è conseguenza diretta e immediata della condotta contraria a buona fede. Le spese sostenute devono essere state determinate dalla trattativa poi abortita; le occasioni perdute devono essere state concrete e reali, non ipotetiche.
Il quarto è l’elemento soggettivo: nell’impostazione prevalente, che qualifica la responsabilità precontrattuale come extracontrattuale, il danneggiato deve provare anche la colpa o il dolo della controparte. Non occorre la prova di un dolo specifico, ma è necessario dimostrare che la condotta fosse quantomeno negligente rispetto agli standard di correttezza richiesti.
L’accertamento di questi elementi è rimesso al giudice di merito, che valuta le circostanze concrete: la natura dell’affare, la durata delle trattative, la professionalità delle parti, le aspettative ragionevolmente createsi. Una valutazione adeguatamente motivata è tendenzialmente incensurabile in Cassazione.
Quali danni vengono risarciti?
Il risarcimento nella responsabilità precontrattuale è limitato al cosiddetto interesse negativo: non si ottiene il valore del contratto che non si è concluso, ma si recupera ciò che si è perso per aver creduto nella trattativa.
L’interesse negativo comprende due voci. La prima sono le spese inutilmente sostenute per partecipare alla trattativa: viaggi, consulenze, perizie, studi di fattibilità , costi legali e amministrativi sostenuti in vista della conclusione del contratto poi sfumato. La seconda è la perdita di altre occasioni contrattuali: se durante la trattativa si sono rifiutate altre proposte concrete — non ipotetiche o generiche — per dedicarsi all’affare poi naufragato, quel mancato guadagno è risarcibile come perdita di chance.
È invece escluso il risarcimento dell’interesse positivo: non si può pretendere l’equivalente dei vantaggi che sarebbero derivati dalla stipulazione e dall’esecuzione del contratto. Il danneggiato deve essere riportato alla situazione in cui si sarebbe trovato se non avesse mai intrapreso quella trattativa, non alla situazione in cui si sarebbe trovato se il contratto fosse stato concluso e adempiuto.
Un caso particolare è quello del dolo incidente (art. 1440 cod. civ.): quando i raggiri di una parte non hanno determinato il consenso dell’altra — il contratto si è concluso lo stesso — ma l’hanno indotta a stipulare a condizioni più sfavorevoli. In questo caso il contratto rimane valido, ma la parte in mala fede risponde dei danni: il risarcimento è commisurato al minor vantaggio o al maggior aggravio economico subito, ad esempio la differenza tra il prezzo pagato e il valore reale del bene. Questo vale, ad esempio, nel caso di un’automobile venduta con il contachilometri manomesso: il contratto non è annullabile per dolo determinante, ma il venditore risponde dei danni da informazione falsa.
Qual è la natura giuridica della responsabilità precontrattuale?
Questo è il punto più discusso, con ricadute dirette su onere della prova e prescrizione.
L’orientamento prevalente in giurisprudenza qualifica la responsabilità precontrattuale come extracontrattuale, ricondotta all’art. 2043 cod. civ. Le parti, durante le trattative, non sono ancora legate da un contratto; la violazione del dovere di buona fede è quindi la violazione di un dovere generale di correttezza che grava su tutti i consociati, non l’inadempimento di un’obbligazione contrattuale preesistente. Conseguenze: il danneggiato deve provare tutto — fatto illecito, colpa o dolo, danno, nesso causale — e il termine di prescrizione è di cinque anni (art. 2947 cod. civ.).
Esiste tuttavia un orientamento alternativo, sostenuto da parte della dottrina e di alcune pronunce giurisprudenziali, che qualifica la responsabilità precontrattuale come contrattuale da contatto sociale qualificato. Il ragionamento è che le trattative instaurano tra le parti un rapporto di affidamento che genera veri e propri obblighi di comportamento, riconducibili all’art. 1173 cod. civ. — secondo cui le obbligazioni nascono da ogni fatto idoneo a produrle — e disciplinati dall’art. 1218 cod. civ. In questa prospettiva, chi lamenti il danno deve allegare la violazione della buona fede e provare il danno, mentre spetta alla controparte dimostrare l’assenza di colpa. Il termine di prescrizione sarebbe in questo caso di dieci anni (art. 2946 cod. civ.).
Una parte della dottrina propone infine la tesi del tertium genus: la responsabilità precontrattuale come figura autonoma, non riconducibile né all’uno né all’altro schema. In pratica, però, la giurisprudenza tende a ricondurla all’uno o all’altro sistema, con prevalenza per quello extracontrattuale.
Qual è il termine di prescrizione applicabile?
Seguendo l’orientamento prevalente — responsabilità di natura extracontrattuale — il termine di prescrizione è di cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, ai sensi dell’art. 2947 cod. civ. In genere, il dies a quo coincide con il momento in cui le trattative si sono interrotte o il danno si è manifestato.
Seguendo l’orientamento alternativo — responsabilità contrattuale da contatto sociale — il termine sarebbe di dieci anniai sensi dell’art. 2946 cod. civ.
La scelta tra i due inquadramenti ha quindi conseguenze concrete sia sull’onere della prova sia sul termine entro cui agire. Chi ha subito un danno da recesso ingiustificato dalle trattative deve tenere presente questa distinzione nella costruzione della propria strategia processuale, soprattutto quando sono passati anni dall’interruzione delle negoziazioni e la prescrizione quinquennale potrebbe essere già maturata.
Un esempio pratico per chiarire
Una società tratta per mesi con un’altra l’acquisizione di un ramo d’azienda. Commissiona perizie tecniche, assume consulenti legali, rinuncia ad altre offerte di acquisto concretamente ricevute. Quando tutto sembra definito, la controparte interrompe le trattative senza fornire alcuna spiegazione, rivelando successivamente di aver negoziato in parallelo con un terzo acquirente.
In questo caso la società danneggiata può agire per responsabilità precontrattuale. Dovrà dimostrare: che le trattative erano giunte a uno stadio avanzato tale da ingenerare un ragionevole affidamento; che l’interruzione era ingiustificata e contraria a buona fede; che ha sostenuto spese concrete; che ha rinunciato a offerte alternative reali. Non potrà invece chiedere il valore dell’azienda che avrebbe acquistato se il contratto fosse stato concluso: quello è l’interesse positivo, escluso dal perimetro del risarcimento precontrattuale.
Conclusioni
In sintesi: la responsabilità precontrattuale nasce dalla violazione del dovere di buona fede nelle trattative. Chi agisce deve provare la condotta scorretta, il danno, il nesso causale e — nell’impostazione prevalente — la colpa della controparte. Il risarcimento è limitato all’interesse negativo: spese inutili e occasioni perdute, non i vantaggi del contratto non concluso. La natura prevalentemente extracontrattuale comporta onere probatorio pieno a carico del danneggiato e prescrizione quinquennale, salvo che si aderisca all’orientamento minoritario del contatto sociale, con inversione dell’onere e prescrizione decennale.
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 Angelo Greco
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