Se la tua quota di eredità è stata lesa da testamento o donazioni, scopri come agire in giudizio con l’azione di riduzione. Una guida su tempi, modi e condizioni per recuperare ciò che ti spetta.
La legge italiana protegge i familiari più stretti, come il coniuge e i figli, garantendo loro una fetta del patrimonio del defunto, la cosiddetta “quota di legittima”. Avere diritto a questa quota, però, non sempre significa riceverla automaticamente. Può capitare che un testamento o delle donazioni fatte in vita dal defunto abbiano di fatto svuotato il patrimonio, lasciando all’erede legittimario meno di quanto gli spetterebbe per legge. In questi casi, non tutto è perduto. Esiste uno strumento legale specifico per far valere i propri diritti e ripristinare la quota che è stata lesa. La domanda che sorge spontanea è, quindi: come tutelare la quota di legittima? La risposta si trova in un’azione giudiziaria chiamata “azione di riduzione”, che permette di “ridurre” il valore delle disposizioni testamentarie e delle donazioni per reintegrare ciò che manca.
Quando si può agire per la riduzione?
È fondamentale capire che l’azione di riduzione non può essere avviata mentre la persona che ha fatto testamento o le donazioni è ancora in vita. Solo dopo la sua morte, infatti, è possibile calcolare con esattezza il valore del patrimonio, l’ammontare della quota di legittima e l’eventuale lesione. Di conseguenza, la legge vieta espressamente qualsiasi accordo o rinuncia preventiva (art. 557 c.c.). Un futuro erede legittimario non può, ad esempio, partecipare a un atto di donazione e impegnarsi a non contestarlo in futuro. Qualsiasi promessa di questo tipo sarebbe legalmente nulla. La rinuncia all’azione di riduzione è valida solo se viene fatta espressamente dopo l’apertura della successione, cioè dopo la morte del de cuius.
Chi può esercitare l’azione di riduzione?
Il titolare del diritto di agire è, ovviamente, il legittimario leso, ovvero l’erede la cui quota di riserva è stata intaccata. Ma cosa succede se questa persona muore prima di aver potuto avviare la causa? In questo caso, il diritto di agire non si estingue, ma passa ai suoi eredi. Questi ultimi subentrano nella stessa posizione e possono esercitare l’azione di riduzione per recuperare la quota che sarebbe spettata al loro caro.
Tizio muore lasciando un testamento in cui nomina erede universale una fondazione, diseredando completamente il suo unico figlio, Caio. Pochi mesi dopo, prima di poter impugnare il testamento, anche Caio muore. Gli eredi di Caio (sua moglie Sempronia e suo figlio Caietto) ereditano da lui anche il diritto di agire in riduzione contro la fondazione, per ottenere la quota di legittima che sarebbe spettata a Caio sul patrimonio del nonno Tizio.
Contro chi si agisce per primo?
L’erede che agisce in riduzione non può scegliere a suo piacimento chi colpire. La legge stabilisce un ordine gerarchico preciso.
In primo luogo, si devono ridurre le disposizioni testamentarie (art. 554 c.c.). Si presume, infatti, che siano state le ultime volontà del defunto a ledere la quota di legittima. La riduzione avviene in modo proporzionale tra tutti coloro che hanno ricevuto qualcosa dal testamento (sia eredi che legatari), senza fare distinzioni.
Ipotizziamo un patrimonio ereditario di 1.000, in cui il testamento nomina Tizio erede per 900 e lascia a Caio un bene (legato) del valore di 100. Se un legittimario, Sempronio, ha diritto a una quota di 400, questa verrà recuperata riducendo del 40% sia la quota di Tizio che il legato di Caio. Tizio riceverà quindi 540 (900 – 40%) e Caio 60 (100 – 40%).
Tuttavia, il testatore può prevedere una clausola di preferenza, stabilendo che una certa disposizione (ad esempio, il legato per Caio) venga ridotta solo dopo tutte le altre. In questo caso, per recuperare i 400, si aggredirebbe interamente la quota di Tizio.
E se ridurre il testamento non basta?
Se anche dopo aver annullato o ridotto tutte le disposizioni testamentarie la quota di legittima non è stata interamente recuperata, si passa al secondo gradino: la riduzione delle donazioni (art. 555 c.c.). Anche qui, c’è un ordine preciso da seguire. Non si riducono tutte le donazioni proporzionalmente, ma si procede a ritroso nel tempo: si inizia dall’ultima donazione fatta dal defunto e, se non è sufficiente, si risale via via a quelle precedenti. La logica è che le donazioni più vecchie hanno probabilmente intaccato la quota disponibile, mentre quelle più recenti sono le più probabili responsabili della lesione della quota di legittima.
Immaginiamo che la moglie Mevia abbia diritto a una legittima di 210, ma nel patrimonio del marito trova solo 20. Il marito in vita aveva fatto due donazioni: una nel 2025 all’amico Caio per 100 e una nel 2024 all’amica Sempronia per 300. Per recuperare i 190 che le mancano, Mevia dovrà prima agire contro Caio per l’intera donazione di 100 (la più recente). Poiché mancano ancora 90, agirà poi contro Sempronia per recuperare i restanti 90 dalla sua donazione.
Cosa succede se non c’è testamento?
A volte la lesione della legittima si verifica anche senza un testamento, a causa di cospicue donazioni fatte in vita. Se si apre una successione legittima (regolata solo dalla legge) e un erede legittimario (es. la moglie) si trova a ereditare insieme a eredi non legittimari (es. un fratello del defunto), la legge prevede una tutela quasi automatica (art. 553 c.c.). Le quote di eredità spettanti ai non legittimari vengono automaticamente ridotte fino a soddisfare la quota di riserva del legittimario.
Mevio muore senza testamento, lasciando la moglie Sempronia e il fratello Tizio. Il patrimonio residuo è di 90, ma in vita Mevio aveva donato al fratello 210. La legittima della moglie è pari a metà del totale (90 + 210), quindi 150. Nella divisione del patrimonio residuo (90), al fratello Tizio spetterebbe 1/3 (cioè 30). In questo caso, i 30 del fratello vengono automaticamente azzerati e assegnati alla moglie, che arriva così a 90. Per i restanti 60 che le mancano per arrivare a 150, dovrà comunque esercitare l’azione di riduzione contro il fratello per la donazione che ha ricevuto.
Quali condizioni bisogna rispettare per agire?
Per poter avviare un’azione di riduzione, la legge richiede al legittimario di rispettare due condizioni fondamentali (art. 564 c.c.):
- imputare alla propria quota le donazioni e i legati ricevuti: il legittimario deve “conteggiare” nella sua quota di legittima tutto ciò che ha già ricevuto dal defunto tramite donazioni o legati, a meno che non sia stato espressamente dispensato. Si presume infatti che questi siano stati un anticipo sulla sua quota;
- accettare l’eredità con beneficio d’inventario: questa è una condizione fondamentale. L’accettazione beneficiata comporta la creazione di un inventario ufficiale di tutti i beni e i debiti ereditari. La ragione è tutelare le persone contro cui si agisce (donatari e legatari), garantendo che il calcolo della lesione avvenga su una base patrimoniale certa e trasparente, senza che l’erede possa nascondere o sottrarre dei beni.
Quest’ultima condizione non è richiesta se l’azione di riduzione è diretta contro persone che sono a loro volta coeredi, poiché in tal caso si presume che vi sia un controllo reciproco che impedisce occultamenti.
Note:
[1] Il termine “coniuge” comprende anche la persona partecipe di un’unione civile.
[2] I discendenti dei figli subentrano nella quota che sarebbe spettata al loro genitore.
[3] I discendenti di fratelli e sorelle subentrano nella quota del loro ascendente.
[4] I fratelli unilaterali ricevono la metà della quota spettante ai fratelli germani (art. 571).
[5] Se gli ascendenti paterni e materni sono di grado diverso, la quota di 2/6 spetta a quelli di grado più prossimo.
La fine dei vincoli sulle donazioni
Dal 18 dicembre 2025, il panorama dei trasferimenti gratuiti in Italia cambia radicalmente grazie alla legge 182/2025. Fino a oggi, la circolazione di immobili provenienti da una donazione era ostacolata dal timore che gli eredi legittimari potessero rivendicare il bene anche dopo una vendita a terzi. Questo limite normativo, risalente al 1942, rendeva complesso ottenere mutui o concludere compravendite, influenzando il volume annuo delle operazioni, che nel 2023 si è attestato sui 270mila atti.
Cosa cambia con l’abolizione dell’azione di restituzione
La vera svolta consiste nella cancellazione dell’azione di restituzione. In precedenza, se un donatario vendeva l’immobile e non era in grado di compensare economicamente i parenti del defunto (moglie e figli), questi ultimi potevano rivalersi direttamente sull’acquirente finale. Ora, questo rischio svanisce: la stabilità dell’acquisto è garantita e il bene non può più essere sottratto a chi lo ha comprato regolarmente, anche se la quota di legittima è stata lesa.
Termini di applicazione e fase transitoria
Le nuove disposizioni riguardano tutti gli atti stipulati dopo il 18 dicembre 2025. Per le pratiche precedenti, l’azione di restituzione decade progressivamente, a meno che non siano già state avviate procedure legali o atti di opposizione. I soggetti interessati a tutelare i propri diritti su vecchie donazioni hanno tempo fino al 18 giugno 2026 per trascrivere le domande necessarie, superata tale data la sicurezza degli acquisti diventerà definitiva.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Angelo Greco
Source link


