Assegni deducibili o imponibili, detrazione mutuo, casa familiare, figli a carico e Tfr: una guida completa sugli effetti fiscali della separazione e del divorzio, con le differenze tra i due istituti.
Quando un matrimonio finisce, oltre alle questioni personali e giuridiche c’è un fronte spesso sottovalutato: quello fiscale. Chi può dedurre l’assegno di mantenimento? Chi deve dichiararlo come reddito? Chi paga l’IMU sulla casa familiare? Chi può detrarre gli interessi sul mutuo? Le risposte cambiano a seconda che si tratti di separazione o di divorzio, e spesso anche in base alle specifiche clausole dei provvedimenti giudiziali.
La domanda che molte coppie in crisi si pongono è cosa cambi con le tasse e il fisco in caso di separazione e divorzio: la risposta tocca dieci aree distinte — dagli assegni di mantenimento alla casa familiare, dal mutuo alle spese di ristrutturazione, dagli assegni familiari al Tfr — e richiede di distinguere con attenzione tra separazione legale e divorzio, perché producono effetti fiscali diversi su molti di questi fronti.
Gli assegni di mantenimento: deducibili per chi paga, imponibili per chi riceve
Quando il giudice stabilisce un assegno di mantenimento a favore di uno dei coniugi, il regime fiscale è simmetrico. Chi versa l’assegno può dedurlo interamente dal proprio reddito imponibile ai fini Irpef. Chi lo riceve deve invece dichiararlo come reddito, perché è soggetto a tassazione.
Per poter dedurre l’assegno sono necessarie alcune condizioni: deve essere intervenuta la separazione legale ed effettiva, l’annullamento o il divorzio; l’importo deve corrispondere a quello stabilito dal giudice, comprese le rivalutazioni; il pagamento deve avvenire periodicamente e non in un’unica soluzione. Chi versa volontariamente somme al coniuge in regime di sola separazione di fatto non ha diritto ad alcuna deduzione.
Gli assegni per i figli seguono una regola diversa: non sono deducibili per chi li versa e non sono imponibili per chi li riceve. È quindi fondamentale che il provvedimento del giudice distingua chiaramente tra la quota destinata al coniuge e quella destinata ai figli. Se questa distinzione manca, la metà dell’assegno si considera destinata ai figli — con la conseguenza che chi versa può dedurre solo l’altra metà.
Per quanto riguarda la no tax area, gli assegni di mantenimento sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente ma non consentono di usufruire dell’incremento di deduzione di 4.500 euro previsto per quella categoria. Chi percepisce redditi solo sotto forma di assegni utilizza la deduzione base di 3.000 euro.
La dichiarazione congiunta: non più possibile dopo la separazione
Dopo la separazione o il divorzio non è più possibile presentare la dichiarazione dei redditi congiunta. Se è in corso il rimborso di un credito Irpef derivante da una precedente dichiarazione congiunta, ciascun coniuge può chiedere che la propria quota gli venga attribuita direttamente, dandone comunicazione scritta all’Amministrazione Finanziaria.
Il Tfr: nessun diritto in caso di separazione, quota garantita con il divorzio
In caso di semplice separazione, il coniuge non ha diritto a nessuna parte del Trattamento di fine rapporto dell’altro. Le cose cambiano con il divorzio: il coniuge che percepisce un assegno di mantenimento ha diritto al 40% del Tfr maturato negli anni in cui i due erano sposati. Se il rapporto di lavoro è durato vent’anni e il matrimonio cinque, la quota spettante all’ex coniuge è il 40% del Tfr maturato nei cinque anni di matrimonio. Queste somme sono soggette alla tassazione ordinaria prevista per il Tfr.
I figli a carico: la ripartizione tra i genitori
In caso di separazione o divorzio, i figli possono essere dichiarati a carico di entrambi i genitori nella percentuale concordata tra loro, indipendentemente dall’affidamento. L’unico vincolo è che la somma delle percentuali tra i due genitori sia sempre il 100%.
Le detrazioni e deduzioni per le spese sostenute per i figli — mediche, scolastiche, assicurative — spettano al genitore che li dichiara a carico. Se i figli sono dichiarati al 50% da entrambi, le spese possono essere ripartite o concentrate su uno solo, a seconda di quanto più conveniente.
Il coniuge separato può essere dichiarato come altro familiare a carico se ha un reddito inferiore alla soglia prevista. Questo però non vale per l’ex coniuge dopo il divorzio: una volta intervenuta la sentenza di divorzio, l’ex coniuge non può mai essere considerato a carico.
La casa familiare: chi abita, chi paga, chi detrae
La casa familiare viene di norma assegnata al genitore con cui vivono i figli. Se è in affitto, il contratto si trasferisce automaticamente al coniuge che rimane. Se è di proprietà di entrambi, sono le parti o il giudice a decidere.
Ai fini Irpef, in caso di separazione entrambi i coniugi possono continuare a dichiarare l’immobile come abitazione principale e usufruire della relativa deduzione totale del reddito, anche se solo uno ci vive. In caso di divorzio, il coniuge trasferito può continuare a dichiararlo come abitazione principale nella propria quota solo se nell’immobile dimorano i suoi figli.
In entrambi i casi, il coniuge trasferito non deve possedere un altro immobile di sua proprietà, che diventerebbe automaticamente la sua abitazione principale.
Per quanto riguarda le imposte sulla casa, IMU e TASI ricadono sul coniuge che ha il diritto abitativo — cioè quello a cui la casa è stata assegnata — indipendentemente da chi sia il proprietario formale. La TARI segue lo stesso principio: il Comune la richiede al coniuge assegnatario che abita concretamente l’immobile.
Gli interessi sul mutuo: detrazione anche per il coniuge trasferito
La detrazione degli interessi passivi sul mutuo spetta all’intestatario del contratto, anche se non abita più nell’immobile, a condizione che nell’immobile abiti un suo familiare. In caso di separazione legale, il coniuge ancora non divorziato rientra tra i familiari, quindi il coniuge trasferito può continuare a detrarre la propria quota di interessi. In caso di divorzio, la detrazione spetta al coniuge trasferito solo se nell’immobile dimorano i figli.
Le spese di ristrutturazione: le rate continuano anche dopo il trasferimento
Se la coppia aveva effettuato lavori di ristrutturazione usufruendo delle detrazioni pluriennali, le quote di detrazione non ancora utilizzate continuano a spettare anche al coniuge che ha lasciato l’immobile — a condizione che mantenga la propria quota di proprietà sull’immobile stesso.
Gli assegni familiari: come cambia il nucleo familiare
Il coniuge separato o divorziato non fa più parte del nucleo familiare ai fini degli assegni per il nucleo familiare. Anche i figli affidati all’altro coniuge non rientrano nel nucleo. In caso di affidamento congiunto, entrambi i genitori possono richiedere l’assegno. In caso di contrasto, si valuta con chi il figlio convive prevalentemente.
Nel calcolo del reddito del nucleo familiare rientrano gli assegni periodici di mantenimento ricevuti dal coniuge, ma non la parte destinata ai figli.
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Angelo Greco
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