Un uomo si presenta a un concorso pubblico dichiarando di avere una laurea in Giurisprudenza e un dottorato di ricerca. Vince, viene assunto e per sette anni e mezzo lavora come funzionario di categoria D presso un ente territoriale percependo regolarmente lo stipendio. Poi la scoperta: tutto falso. Nessuna laurea, nessun dottorato.
L’amministrazione lo licenzia e chiede indietro i soldi, prima al giudice civile, poi alla Corte dei Conti. Ma la Procura contabile si scontra con un muro: la sentenza del Tribunale del lavoro, ormai passata in giudicato, dice che il dipendente può tenersi quanto ha guadagnato.
E la Corte dei Conti, in appello, conferma: non si può processare due volte la stessa persona per gli stessi fatti.
Il caso
Tutto comincia nel 2010, quando il Consiglio regionale di una regione dell’Italia centrale assume un funzionario dopo un concorso pubblico. Il bando richiedeva espressamente il possesso di una laurea in Giurisprudenza. Il vincitore, un uomo originario di Roma, dichiara di averla. Dichiara anche di avere un dottorato in diritto canonico ed ecclesiastico e di aver lavorato come ricercatore in un ateneo. Nessuna di queste affermazioni corrisponde al vero.
Per sette anni e mezzo il dipendente svolge le sue mansioni, ottenendo valutazioni positive e percependo uno stipendio da funzionario di categoria D. Nel 2017, durante le verifiche per una progressione economica orizzontale, l’amministrazione scopre l’inganno. Il Dipartimento della funzione pubblica certifica che il titolo di studio non esiste. La Regione avvia un procedimento disciplinare e lo licenzia senza preavviso.
A quel punto parte la macchina giudiziaria. Il dipendente viene condannato in sede penale per falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, con una sentenza di patteggiamento che gli infligge quattro mesi di reclusione con la sospensione della pena. La Regione Lazio si rivolge al giudice del lavoro per ottenere la restituzione delle retribuzioni erogate, pari a oltre 256mila euro lordi. Il Tribunale civile, però, rigetta la richiesta. I giudici applicano l’articolo 2126 del codice civile, che protegge il lavoratore in caso di contratto nullo: la prestazione lavorativa è stata comunque resa, e il dipendente ha diritto a trattenere quanto percepito.
La Procura regionale della Corte dei Conti per il Lazio decide allora di agire per via autonoma, chiedendo il risarcimento del danno erariale per 261mila euro. La Sezione giurisdizionale territoriale, nel 2024, rigetta la domanda. Da qui l’appello della Procura alla Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello della Corte dei Conti.
Le motivazioni del giudice
Il Collegio d’appello, con la sentenza n. 186 del 5 agosto scorso, ha esaminato i due motivi sollevati dalla Procura. Il primo riguardava la natura del danno: secondo l’Organo requirente, il contratto di lavoro sarebbe radicalmente nullo per illiceità della causa, e le retribuzioni erogate costituirebbero un danno automatico, senza bisogno di provare l’inidoneità concreta dell’attività svolta. Il secondo motivo contestava la violazione del principio del ne bis in idem, che il giudice di primo grado aveva ritenuto sussistente per l’identità tra il giudizio civile e quello contabile.
I giudici d’appello hanno scavalcato il primo motivo e si sono concentrati sul secondo, ritenendolo assorbente. La sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, depositata il 15 giugno 2023, era ormai passata in giudicato. In quel pronunciamento, i giudici civili avevano stabilito che l’articolo 2126 del codice civile si applica pienamente al caso: la nullità del contratto per mancanza del titolo di studio richiesto non priva il lavoratore del diritto alla retribuzione per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione.
La Corte di Cassazione, con le Sezioni Unite del 26 maggio 2011, n. 11559, ha già chiarito che solo i casi di illiceità dell’oggetto o della causa, o le ipotesi in cui l’attività incide sulla salute o sulla sicurezza pubblica, giustificano una deroga a questa regola. Nessuna di queste eccezioni ricorreva nella vicenda del funzionario regionale, che svolgeva mansioni amministrative ordinarie e aveva sempre ricevuto valutazioni positive.
Il Collegio ha quindi rilevato che l’azione della Procura contabile e quella della Regione davanti al giudice civile avevano lo stesso oggetto e lo stesso titolo: entrambe chiedevano la restituzione delle somme erogate per il lavoro svolto in assenza del titolo di studio.
Il fatto che l’azione erariale abbia una funzione anche sanzionatoria, mentre quella civile è meramente risarcitoria, non basta a trasformare la sostanza della domanda. Secondo la Corte, la coerenza del sistema giudiziario impone di rispettare il preventivo giudicato civile, “onde evitare disarmonie e divergenti pronunce nei due plessi giudiziari”.
I giudici hanno ricordato che il divieto di doppio giudizio è tutelato non solo dal diritto interno, con gli articoli 2909 del codice civile e 324 del codice di procedura civile, ma anche dal diritto sovranazionale, con l’articolo 4 del Protocollo n. 7 della CEDU e l’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
La decisione della Corte dei Conti è chiara: l’appello della Procura viene rigettato e la sentenza di primo grado viene confermata. Il funzionario non dovrà restituire i 261mila euro richiesti. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio sono compensate, proprio per la novità e complessità della questione giuridica affrontata. La sentenza è stata depositata in segreteria il 4 agosto 2026.
Gli effetti pratici di questa pronuncia sono rilevanti.
La Corte dei Conti non ha detto che la condotta del dipendente era lecita: anzi, la falsità documentale è stata accertata e sanzionata in sede penale e disciplinare. Invece ha stabilito che, una volta che il giudice civile si è pronunciato in modo definitivo sulla sorte delle retribuzioni, il giudice contabile non può più intervenire sulla stessa questione.
L’amministrazione regionale, che nel primo giudizio aveva omesso di verificare i titoli di studio al momento dell’assunzione e poi non aveva impugnato la sentenza civile sfavorevole, si è vista precludere ogni altra strada per recuperare le somme.
Un monito, per le pubbliche amministrazioni, a essere più attente nelle verifiche preliminari e a utilizzare tempestivamente tutti gli strumenti di tutela offerti dall’ordinamento.
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Andrea Carlino
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