In cosa consiste il dovere di correttezza e solidarietà che lega le parti oltre il testo scritto, colmando le lacune della legge e tutelando gli interessi reciproci.
Spesso pensiamo che firmare un accordo sia solo una questione di rispetto delle regole scritte e delle scadenze pattuite. In realtà, il nostro codice civile impone un comportamento molto più profondo e umano che accompagna l’intera vita dell’affare. Stiamo parlando della buona fede nell’esecuzione del contratto, un principio fondamentale che serve a garantire lealtà e correttezza tra le persone. Ma concretamente cos’è la buona fede nell’esecuzione del contratto? Nel linguaggio giuridico, questo termine può assumere due volti molto diversi tra loro. Da un lato c’è la buona fede soggettiva, che riguarda lo stato d’animo interiore di chi ignora di ledere un diritto altrui, come accade spesso nelle questioni legate al possesso. Dall’altro lato, ed è quello che ci interessa in questo articolo, c’è la buona fede oggettiva. Questa rappresenta un vero e proprio dovere di solidarietà che obbliga ciascuna parte a proteggere gli interessi dell’altra, anche al di là di quanto c’è scritto nero su bianco. In questa guida vedremo come questo obbligo riempie i vuoti della legge, guida i giudici nelle decisioni e impone comportamenti leali per evitare abusi.
Che differenza c’è tra buona fede oggettiva e soggettiva?
Nel sistema del codice civile, il concetto di buona fede non è univoco ma si sdoppia in due significati distinti.
La buona fede in senso oggettivo individua il principio della solidarietà contrattuale. Questo concetto va oltre il semplice regolamento negoziale scritto e impone a ciascuna parte di salvaguardare l’utilità dell’altra parte, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o extracontrattuali.
La buona fede in senso soggettivo, invece, indica uno stato soggettivo della coscienza. Essa equivale all’ignoranza di ledere l’altrui diritto (art. 1147 c.c.). Questa accezione viene evocata solitamente in materia possessoria o nelle norme che fanno salvi i diritti dei terzi in buona fede (ad esempio in tema di invalidità o simulazione).
Quando la legge impone di comportarsi con lealtà?
Il legislatore richiama costantemente il canone della buona fede intesa in senso oggettivo all’interno della disciplina del contratto. Le parti devono comportarsi secondo correttezza in diverse fasi:
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nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto (art. 1337 c.c.);
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in pendenza della condizione, per chi si è obbligato o ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva o risolutiva (art. 1358 c.c.);
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il contratto deve essere interpretato secondo buona fede (art. 1366 c.c.);
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in sede di eccezione di inadempimento, non è ammesso il rifiuto all’esecuzione se contrario alla buona fede (art. 1460 c.c.).
La buona fede oggettiva, nota anche come buona fede contrattuale, descrive il dovere dei contraenti di comportarsi con correttezza e lealtà. Questa figura è una specificazione del più generale dovere di correttezza che grava sia sul debitore che sul creditore (art. 1175 c.c.).
Questo dovere serve a colmare le inevitabili lacune legislative. La legge, infatti, non può prevedere tutte le possibili situazioni né sventare ogni abuso. Il principio di correttezza realizza la “chiusura” del sistema, imponendo divieti e obblighi ulteriori per equilibrare il rapporto nelle molteplici situazioni della vita economica e sociale.
Cosa significa eseguire il contratto secondo buona fede?
Il codice dispone espressamente che “il contratto deve essere eseguito secondo buona fede” (art. 1375 c.c.). Questo significa dare compiuta realizzazione ai suoi effetti e adempiere correttamente le obbligazioni.
La giurisprudenza e la dottrina considerano la buona fede una delle fonti di integrazione del contratto. Essendo una clausola generale, essa ha un contenuto elastico: non impone un comportamento fisso, ma richiede l’adozione di condotte diverse e adeguate alle singole fattispecie concrete.
Per orientare le condotte dei contraenti nella fase di esecuzione del contratto, bisogna osservare un duplice obbligo:
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quello di diligenza, che impone lo sforzo adeguato per realizzare gli interessi dell’altra parte;
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quello di buona fede, che esige di rispettare i vantaggi e l’utilità di controparte nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio.
Come intervengono i giudici nelle controversie?
Il canone della buona fede è diventato uno strumento fondamentale per i giudici, utilizzato non solo per interpretare le norme ma anche per risolvere direttamente le controversie.
Il principio della buona fede oggettiva, inteso come reciproca lealtà di condotta, deve presiedere all’esecuzione del contratto e accompagnarlo in ogni sua fase. Essa opera sia sul piano del singolo rapporto obbligatorio (art. 1175 c.c.) sia su quello del complessivo assetto di interessi (art. 1375 c.c.).
Si tratta di un impegno di solidarietà sociale fondato sull’art. 2 della Costituzione. Questo dovere giuridico autonomo impone a ciascuna parte di compiere gli atti necessari alla salvaguardia dell’interesse altrui, purché non comportino un sacrificio apprezzabile a suo carico. La violazione di questo dovere costituisce di per sé inadempimento e comporta l’obbligo di risarcire il danno (Cass. 12.1.2012, n. 236; Cass. 21.1.2014, n. 1179; Cass. 10.4.2015, n. 7181; Cass. 19.7.2016, n. 14697).
Devo avvisare l’altra parte se sta perdendo un diritto?
Per capire i limiti di questo dovere, è utile guardare agli esempi pratici forniti dalla Corte di Cassazione.
Il dovere di correttezza non impone al creditore di avvertire il debitore dell’imminente scadenza del termine di prescrizione del diritto. Tale obbligo di avviso esiste solo se c’è una norma espressa che lo impone. Ad esempio, in un caso riguardante una polizza vita, i giudici hanno stabilito che l’assicuratore non era tenuto ad avvisare il cliente della perdita del diritto all’indennizzo per prescrizione biennale (Cass. 26.9.2018, n. 23069).
Allo stesso modo, il mero ritardo nell’esercizio del diritto non costituisce violazione della buona fede. Anche se il ritardo fa credere al debitore che il diritto non sarà più esercitato, la tutela giudiziaria non viene esclusa, a meno che non si possa desumere una rinuncia tacita. Ad esempio, è stata ritenuta corretta l’impugnazione di un licenziamento proposta solo due giorni prima della scadenza del termine di prescrizione di cinque anni (Cass. 28.1.2020, n. 1888).
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Angelo Greco
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