Il riconoscimento del volto tramite IA può essere usato per sicurezza e indagini? Quali limiti impongono la privacy e la normativa europea?

Il riconoscimento facciale basato sull’intelligenza artificiale permette di confrontare l’immagine di una persona con una banca dati di riferimento per verificarne o individuarne l’identità, ma proprio perché utilizza caratteristiche fisiche idonee a identificare un individuo solleva delicati problemi di privacy e di tutela delle libertà fondamentali.

In Italia, la questione deve essere valutata considerando contemporaneamente il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, la disciplina sulla protezione dei dati personali e le norme specifiche previste per le attività di polizia; il quadro, inoltre, è in evoluzione per effetto dello schema di decreto legislativo predisposto dal Governo per adeguare l’ordinamento nazionale all’AI Act.

Il punto di partenza è comunque chiaro: non esiste un divieto assoluto di qualsiasi forma di identificazione biometrica, ma neppure è consentito utilizzare il riconoscimento facciale senza una precisa base giuridica, senza una finalità determinata e senza rispettare i limiti imposti dal diritto europeo.

Quando si parla, quindi, di riconoscimento del volto nei luoghi pubblici, occorre distinguere tra identificazione in tempo reale, identificazione a posteriori, attività investigative e semplici sistemi di verifica dell’identità; solo attraverso questa distinzione è possibile comprendere quando il riconoscimento facciale è legale in Italia e quando, invece, l’utilizzo della tecnologia può trasformarsi in una forma di sorveglianza generalizzata.

Che cosa si intende per riconoscimento facciale?

Il riconoscimento facciale è una tecnologia biometrica – cioè che si basa sulle caratteristiche fisiche del soggetto – che consente di individuare o verificare l’identità di una persona attraverso l’analisi delle caratteristiche del volto, mettendo in relazione l’immagine acquisita da una telecamera o da altro dispositivo con dati presenti in una banca dati.

L’AI Act (regolamento UE 2024/1689) distingue, in particolare, tra identificazione biometrica remota in tempo reale e identificazione biometrica remota a posteriori: nella prima il rilevamento, il confronto e l’identificazione avvengono mentre la persona viene ripresa, o comunque senza un ritardo significativo, mentre nella seconda il materiale è stato raccolto precedentemente e il confronto viene effettuato successivamente.

La differenza non è soltanto tecnica, perché cambia profondamente il livello di intrusione nella sfera privata: un conto è utilizzare una fotografia già acquisita nell’ambito di un’indagine per cercare di identificare un sospettato, altro conto è analizzare in tempo reale i volti di tutte le persone presenti in una piazza, in una stazione o durante una manifestazione.

L’AI Act considera espressamente questa distinzione e costruisce su di essa una disciplina fondata sul rischio e sulla finalità concreta dell’utilizzo (artt. 3 e 5, Regolamento UE 2024/1689).

Perché il volto è un dato personale particolare?

Il volto diventa un dato biometrico quando viene sottoposto a uno specifico trattamento tecnico che consente o conferma l’identificazione univoca di una persona fisica, con conseguente applicazione di garanzie particolarmente rigorose.

Il GDPR considera infatti i dati biometrici utilizzati per identificare in modo univoco una persona come una categoria particolare di dati personali, il cui trattamento è in linea generale vietato salvo ricorrano una delle condizioni previste dalla legge (art. 9, Regolamento UE 2016/679).

Per un soggetto privato, pertanto, non è sufficiente sostenere che una telecamera riprende immagini visibili in un luogo pubblico per poterle trasformare liberamente in dati biometrici: occorre individuare una base giuridica valida e rispettare i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, limitazione della finalità e conservazione dei dati per il tempo necessario (art. 5, Regolamento UE 2016/679).

Una telecamera che registra semplicemente immagini di una strada non equivale necessariamente a un sistema che estrae dai volti dei passanti caratteristiche biometriche e le confronta con un archivio per attribuire un nome a ciascuna persona.

L’AI Act vieta il riconoscimento facciale nei luoghi pubblici?

L’AI Act non vieta ogni forma di riconoscimento facciale, ma stabilisce un divieto particolarmente rigoroso per l’identificazione biometrica remota in tempo reale negli spazi accessibili al pubblico quando viene utilizzata dalle autorità per finalità di contrasto dei reati.

L’articolo 5, paragrafo 1, lettera h), del Regolamento UE 2024/1689 vieta infatti l’uso di tali sistemi a fini di attività di contrasto, salvo che ricorrano specifiche eccezioni tassative e che l’impiego sia strettamente necessario per uno degli obiettivi individuati dal regolamento.

Il legislatore europeo ha quindi scelto un modello nel quale la regola generale è il divieto, mentre l’utilizzo in tempo reale è ammesso soltanto in situazioni eccezionali e rigorosamente delimitate (art. 5, par. 1, lett. h), Regolamento UE 2024/1689).

La stessa normativa europea consente agli Stati membri di prevedere nel proprio diritto nazionale la possibilità di autorizzare, in tutto o in parte, tali utilizzi, ma sempre nel rispetto dei limiti stabiliti dall’AI Act e anche consentendo agli Stati di adottare discipline più restrittive (art. 5, par. 5, Regolamento UE 2024/1689).

Quando è consentito il riconoscimento facciale in tempo reale?

L’identificazione in tempo reale può essere utilizzata, secondo l’AI Act, quando sia strettamente necessaria per la ricerca mirata di specifiche vittime di sottrazione, tratta o sfruttamento sessuale di esseri umani, oppure per la ricerca di persone scomparse.

La seconda grande categoria riguarda la sicurezza pubblica, perché il sistema può essere impiegato per prevenire una minaccia specifica, sostanziale e imminente alla vita o all’incolumità fisica delle persone oppure una minaccia reale e attuale, o reale e prevedibile, di un attacco terroristico.

La terza ipotesi riguarda l’individuazione o la localizzazione di una persona sospettata di avere commesso determinati reati, ma soltanto per le fattispecie indicate dall’AI Act e caratterizzate da una pena massima di almeno quattro anni di reclusione (art. 5, par. 1, lett. h), Regolamento UE 2024/1689).

Non sarebbe quindi conforme al modello europeo utilizzare una tecnologia di riconoscimento facciale in tempo reale semplicemente per controllare indistintamente chi entra in una piazza o partecipa a un evento, in assenza di una delle situazioni eccezionali previste dalla normativa.

Riconoscimento facciale: serve l’autorizzazione di un giudice?

L’autorizzazione preventiva rappresenta una delle principali garanzie previste dall’AI Act per l’identificazione biometrica remota in tempo reale, poiché l’utilizzo deve essere autorizzato da un’autorità giudiziaria oppure da un’autorità amministrativa indipendente la cui decisione sia vincolante nello Stato membro interessato.

L’autorità deve verificare, sulla base di elementi oggettivi o indicazioni chiare, che il ricorso al riconoscimento biometrico sia necessario e proporzionato rispetto all’obiettivo perseguito, mantenendolo entro limiti temporali, geografici e personali strettamente necessari (art. 5, par. 3, Regolamento UE 2024/1689).

In caso di urgenza debitamente giustificata, il sistema può essere utilizzato prima dell’autorizzazione, ma la richiesta deve essere presentata senza indebito ritardo e comunque entro ventiquattro ore; se l’autorizzazione viene negata, l’utilizzo deve cessare immediatamente e i dati, i risultati e gli output collegati a quell’impiego devono essere cancellati (art. 5, par. 3, Regolamento UE 2024/1689).

L’AI Act aggiunge inoltre che nessuna decisione produttiva di effetti giuridici negativi nei confronti di una persona può essere adottata unicamente sulla base dell’output prodotto dal sistema di identificazione biometrica in tempo reale.

Cosa cambia tra riconoscimento in tempo reale e successivo?

Il riconoscimento a posteriori segue una logica diversa, perché il materiale video o fotografico è già stato acquisito e il confronto biometrico avviene successivamente, con un ritardo significativo rispetto alla ripresa.

L’AI Act non vieta in assoluto questa tecnologia, ma la colloca tra i sistemi ad alto rischio quando ricorrono le condizioni previste dal regolamento e impone specifiche garanzie per l’utilizzo a fini di contrasto dei reati (art. 6 e allegato III, Regolamento UE 2024/1689).

Nel corso di un’indagine può essere acquisita la registrazione di una rapina commessa in una stazione e successivamente utilizzato un sistema biometrico per confrontare il volto dell’autore con una banca dati pertinente, purché siano rispettati i requisiti previsti dalla normativa.

Il sistema non può però diventare uno strumento di ricerca indiscriminata, privo di collegamento con un reato, con un procedimento penale, con una minaccia concreta o con la ricerca di una determinata persona scomparsa (art. 26, par. 10, Regolamento UE 2024/1689).

Il riconoscimento facciale può essere usato dalla polizia?

Le Forze di polizia possono utilizzare sistemi di intelligenza artificiale nell’attività di prevenzione e repressione dei reati, ma il loro impiego deve trovare fondamento nelle norme europee e nazionali che disciplinano sia l’IA sia il trattamento dei dati personali per finalità di polizia.

In questo settore assume particolare rilievo la direttiva UE 2016/680, che disciplina il trattamento dei dati da parte delle autorità competenti per la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento dei reati e prevede una disciplina specifica per le categorie particolari di dati, compresi quelli biometrici (artt. 4, 8 e 10, direttiva UE 2016/680).

Il trattamento di tali dati deve essere strettamente necessario, previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro e accompagnato da garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell’interessato (art. 10, direttiva UE 2016/680).

La Corte di giustizia ha ribadito che una raccolta sistematica di dati biometrici non può essere giustificata in modo generico, dovendo la normativa individuare finalità concrete e imporre una verifica individuale della stretta necessità del trattamento (CGUE, 19 marzo 2026, C-371/24, Comdribus).

Cosa prevede la legge italiana sull’intelligenza artificiale?

In Italia il quadro è destinato a essere integrato dallo schema di decreto legislativo adottato dal Governo per disciplinare l’utilizzo dei sistemi di IA nell’attività di polizia, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 132 del 2025.

Al mese di agosto 2026, tuttavia, si tratta ancora di uno schema di decreto legislativo sottoposto all’esame parlamentare e non di una disciplina definitivamente entrata in vigore.

Lo schema contiene una disciplina specifica per le Forze di polizia, distinguendo l’identificazione biometrica remota in tempo reale dal riconoscimento facciale a posteriori e introducendo regole sulla ricerca, sullo sviluppo, sulla sperimentazione e sull’utilizzo operativo dei sistemi di IA.

Il provvedimento stabilisce inoltre che gli output prodotti dall’intelligenza artificiale abbiano una funzione strumentale e di supporto e siano sottoposti a revisione umana qualificata prima di essere utilizzati in atti o provvedimenti capaci di incidere sulla posizione giuridica degli interessati.

Quando il decreto italiano ammette l’uso in tempo reale?

L’articolo 8 dello schema disciplina l’identificazione biometrica remota in tempo reale negli spazi pubblici o aperti al pubblico, collegandola alle ipotesi già individuate dall’AI Act.

Il sistema può essere utilizzato per prevenire una minaccia specifica, sostanziale e imminente alla vita o all’incolumità fisica delle persone, per prevenire una minaccia terroristica oppure per ricercare persone scomparse e vittime di sequestro di persona, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale.

L’attivazione richiede una richiesta motivata del questore o dei comandanti provinciali delle Forze di polizia e, secondo lo schema esaminato dal Parlamento, l’autorizzazione preventiva del procuratore della Repubblica presso il distretto interessato, con le ulteriori garanzie previste dall’articolo 9 dello schema.

L’utilizzo deve essere documentato, sottoposto a valutazione d’impatto sui diritti fondamentali, registrato mediante log non modificabili e comunicato al Garante per la protezione dei dati personali secondo le modalità stabilite dal provvedimento (artt. 8 e 9 dello schema di decreto legislativo).

E dopo un reato si può usare il riconoscimento facciale?

Il riconoscimento facciale a posteriori è disciplinato dall’articolo 10 dello schema e può essere utilizzato nell’ambito dei sistemi di videosorveglianza installati nei luoghi o negli eventi interessati da esigenze di ordine e sicurezza pubblica.

La tecnologia può essere attivata soltanto dopo la commissione di un reato, anche tentato, e deve essere finalizzata all’identificazione di persone già indiziate sulla base di documentazione video-fotografica e di ulteriori elementi oggettivi e verificabili.

In questa situazione l’IA non dovrebbe quindi essere utilizzata per chiedersi genericamente chi siano tutte le persone riprese dalle telecamere, ma per cercare una corrispondenza nell’ambito di una specifica attività investigativa già collegata a un fatto di reato. Si pensi, ad esempio, a un grave episodio verificatosi durante una partita: le immagini registrate possono costituire il materiale dal quale partire per individuare un soggetto già ricercato sulla base di elementi investigativi, mentre non sarebbe la stessa cosa utilizzare il sistema per costruire preventivamente un elenco biometrico di tutti gli spettatori.

Lo schema prevede inoltre che la responsabilità dell’utilizzo ricada sull’ufficiale di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria individuato secondo le regole previste e che siano rispettati specifici obblighi di conservazione, sicurezza e valutazione d’impatto.

I dati biometrici possono essere conservati?

La conservazione dei dati biometrici rappresenta uno degli aspetti più delicati dello schema italiano, perché la durata e la finalità della conservazione determinano il grado di invasività del trattamento.

Per il riconoscimento facciale a posteriori, lo schema prevede la conservazione locale dei dati personali utilizzati per il confronto biometrico per un periodo di sette giorni, con cancellazione automatica alla scadenza.

La conservazione non significa però che i dati possano essere utilizzati liberamente per qualsiasi successiva attività di polizia: il principio di limitazione della finalità impone che il trattamento rimanga collegato agli scopi per i quali è stato legittimamente effettuato (art. 5, par. 1, lett. b), Regolamento UE 2016/679; artt. 4 e 10, direttiva UE 2016/680).

Proprio la possibilità di creare, anche temporaneamente, un archivio contenente informazioni biometriche relative a una pluralità di persone rende necessario verificare con particolare attenzione necessità, proporzionalità, sicurezza e delimitazione dell’accesso ai dati.

È possibile schedare tutte le persone riprese dalle telecamere?

Una schedatura generalizzata della popolazione attraverso il riconoscimento facciale non è compatibile con l’impostazione dell’AI Act, che vieta l’uso indiscriminato della tecnologia e impone che l’identificazione in tempo reale sia riferita a obiettivi specificamente individuati.

Il problema emerge con particolare evidenza quando un sistema non viene utilizzato per cercare una determinata persona, ma per identificare tutti i soggetti che transitano in un determinato luogo, indipendentemente dall’esistenza di un collegamento con un reato o con una concreta minaccia.

Anche la disciplina europea sull’identificazione biometrica a posteriori esclude l’uso non mirato del sistema quando manchi un collegamento con un reato, un procedimento penale, una minaccia concreta o la ricerca di una persona determinata (art. 26, par. 10, Regolamento UE 2024/1689).

La distinzione è importante perché la videosorveglianza tradizionale e il riconoscimento biometrico non producono lo stesso effetto: nel primo caso si registrano immagini, nel secondo si può arrivare ad attribuire un’identità a una persona attraverso una procedura automatizzata di confronto.

È vietato creare banche dati di volti prese dal web?

L’archiviazione indiscriminata di volti raccolti da Internet o da sistemi di videosorveglianza è soggetta a limiti molto severi e l’AI Act vieta specificamente il riconoscimento facciale realizzato mediante scraping indiscriminato di immagini facciali provenienti da Internet o da telecamere di sorveglianza.

La ragione è impedire la costruzione di enormi banche dati biometriche senza che le persone interessate siano state coinvolte nel trattamento e senza una finalità determinata e giuridicamente legittima (art. 5, par. 1, lett. e), Regolamento UE 2024/1689).

Un esempio è quello di un soggetto che raccogliesse automaticamente milioni di fotografie pubblicate online, estraesse da ciascuna di esse le caratteristiche biometriche del volto e costruisse un archivio utilizzabile per identificare successivamente qualsiasi persona ripresa da una telecamera: un simile modello non può essere giustificato dal semplice fatto che le immagini fossero originariamente accessibili al pubblico.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha già adottato un provvedimento particolarmente significativo nei confronti di Clearview AI, sanzionando la società e vietando il trattamento dei dati biometrici relativi a persone presenti in Italia nell’ambito di un sistema costruito mediante web scraping di immagini provenienti da fonti pubbliche (Garante privacy, provv. 10 febbraio 2022, n. 50).

Il riconoscimento facciale può decidere da solo?

L’algoritmo non può essere trasformato nell’unico soggetto responsabile di una decisione capace di produrre conseguenze giuridiche negative per una persona. L’AI Act stabilisce che gli output dei sistemi biometrici devono essere sottoposti a un adeguato controllo umano e vieta che una decisione sfavorevole venga fondata esclusivamente sul risultato prodotto dal sistema di IA (artt. 5 e 14, Regolamento UE 2024/1689).

Lo schema italiano rafforza questo principio prevedendo una revisione umana qualificata dei risultati prima del loro impiego in atti o provvedimenti incidenti sulla sfera giuridica degli interessati. In termini pratici, se un sistema segnala una possibile corrispondenza tra il volto ripreso da una telecamera e quello presente in una banca dati, il risultato costituisce un elemento di supporto che deve essere verificato da operatori competenti, insieme agli altri elementi disponibili, e non una prova che consenta alla macchina di stabilire autonomamente la responsabilità di una persona.

Riconoscimento facciale negli stadi: cosa può accadere?

Gli stadi e i grandi eventi costituiscono uno degli ambiti nei quali l’impiego della tecnologia può risultare particolarmente discusso, perché sono luoghi caratterizzati dalla presenza contemporanea di molte persone e da esigenze di ordine e sicurezza pubblica.

Secondo lo schema italiano, il riconoscimento facciale a posteriori può essere collegato a sistemi di videosorveglianza installati in luoghi ed eventi interessati da tali esigenze, ma l’attivazione del confronto biometrico è subordinata alla commissione di un reato, anche tentato, e alla presenza di elementi oggettivi e verificabili che consentano di individuare soggetti indiziati.

La tecnologia non dovrebbe quindi essere utilizzata come strumento per conoscere preventivamente l’identità di tutti gli spettatori, ma come supporto a una specifica attività investigativa successiva a un fatto penalmente rilevante.

In questo settore la differenza tra controllo preventivo generalizzato e ricerca investigativa mirata assume quindi un peso determinante per stabilire la liceità del trattamento.

Quali sono i limiti più importanti per il riconoscimento?

Il principio di proporzionalità rappresenta il criterio che attraversa l’intera disciplina del riconoscimento facciale, perché l’utilizzo della tecnologia deve essere adeguato allo scopo, necessario per raggiungerlo e limitato a quanto non possa essere ottenuto con strumenti meno invasivi.

A questo si aggiungono il principio di finalità, la minimizzazione dei dati, la limitazione della conservazione, la sicurezza del trattamento, la tracciabilità delle operazioni e la supervisione umana, che impediscono di trasformare uno strumento investigativo in un sistema permanente di controllo della popolazione (artt. 5 e 25 GDPR; artt. 4 e 10 direttiva UE 2016/680; artt. 5, 14 e 26 Regolamento UE 2024/1689).

Anche la giurisprudenza europea più recente conferma che il trattamento di dati biometrici non può essere giustificato mediante formule generiche, ma richiede una verifica concreta della necessità del trattamento in relazione allo specifico obiettivo perseguito (CGUE, 19 marzo 2026, C-371/24, Comdribus).




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 Mariano Acquaviva

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