Le utenze vanno pagate anche se non arrivano le bollette?


Il mancato recapito delle fatture periodiche esonera dal pagamento del servizio? Che cos’è la mora del creditore? Quando si ha diritto all’indennizzo?

Luce, gas, acqua, telefono, internet: sono le principali utenze di cui si fruisce nelle case degli italiani. Ognuna di esse ha un costo che deve essere pagato periodicamente: mensilmente, bimestralmente, annualmente, ecc. Ciò premesso, con il presente articolo risponderemo a un quesito ben preciso: le utenze vanno pagate anche se non arrivano le bollette?

Può infatti accadere che il fornitore non invii la fattura periodica riportante l’importo da pagare, impedendo così all’utente di effettuare il versamento. Questa condotta del creditore esonera davvero dall’obbligo di pagare il servizio che si è comunque ricevuto? Le utenze vanno pagate anche se non arrivano le bollette? Approfondiamo l’argomento.

Che cosa sono le bollette?

Le bollette sono documenti emessi per servizi ricorrenti (luce, gas, telefono, ecc.), solitamente anticipate rispetto al pagamento.

Le bollette sono sostanzialmente equiparabili alle fatture, in quanto contengono l’addebito con l’indicazione analitica delle voci di spesa e di ogni altro elemento necessario a identificare non solo le parti ma anche l’oggetto della prestazione.

Possiamo quindi affermare che la bolletta è la fattura emessa dal fornitore di un servizio periodico, secondo lo schema del contratto di somministrazione in ragione del quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative (art. 1559 c.c.).

Le utenze vanno pagate anche se il fornitore non ha emesso la bolletta?

Il mancato recapito delle bollette non esonera dal pagamento del servizio.

L’omesso invio della bolletta da parte del fornitore non implica l’esonero dal pagamento da parte del cliente che ha beneficiato dell’utenza (luce, gas, ecc.): l’obbligo del corrispettivo deriva direttamente dalla sottoscrizione iniziale del contratto e dal servizio effettivamente ricevuto in cambio.

In altre parole, l’utente deve pagare in virtù dell’accordo iniziale, anche se il fornitore ha dimenticato di inviare la bolletta: quest’ultima, infatti, rappresenta un documento contabile e fiscale dal quale, però, non sorge l’obbligo di pagamento, poiché quest’ultimo deriva direttamente dal contratto di somministrazione sottoscritto al momento della scelta della società fornitrice.

Il cliente potrebbe rifiutare il pagamento solo qualora l’altra parte sia stata a propria volta inadempiente, ad esempio non erogando il servizio promesso oppure erogandolo a condizioni differenti.

Cosa fare se le bollette non arrivano?

In ossequio ai principi di correttezza e di buona fede (art. 1375 c.c.), il debitore deve attivarsi qualora il creditore ritardi nell’emissione delle bollette per un disguido tecnico o per altri problemi.

Dunque, se le bollette non dovessero rispettare le tempistiche definite nel contratto, è consigliabile contattare la società fornitrice per verificare che l’indirizzo riferito per il recapito delle fatture sia corretto e che, in ogni caso, non vi siano problemi con la propria somministrazione.

Se la società fornitrice – come quasi sempre avviene – ha una app o un’area riservata online dove sono custodite le bollette, è opportuno iscriversi in modo da avere sempre a disposizione la documentazione e monitorare quelle che, pur essendo state emesse, non sono state recapitate.

Qualora il fornitore non dovesse rispondere alle richieste di chiarimenti o dovesse ancora tardare nell’emissione delle bollette, è possibile inviare una formale diffida scritta (pec o raccomandata) in cui esplicitare la richiesta di non addebitare more o interessi sugli importi maturati per cause non dipendenti dall’utente.

Se la società non risponde entro 45 giorni a un reclamo scritto, è possibile procedere con un tentativo di conciliazione tramite ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Qual è l’importo da pagare se non ci sono bollette?

L’omesso invio della bolletta potrebbe rendere difficoltoso l’adempimento da parte dell’utente, il quale non ha un documento – il bollettino postale, ad esempio – da poter utilizzare per il versamento e, soprattutto, non sa a quanto ammonta il proprio debito (nel caso di tariffa a consumo e non “flat”, cioè a quota fissa).

Il primo ostacolo è facilmente superabile effettuando il pagamento con altre modalità, ad esempio attraverso bonifico. Nel caso in cui l’utente sia abituato al bollettino precompilato, è sempre possibile compilarne uno in bianco inserendo i dati del creditore (recuperabili dalle precedenti fatture).

Più complessa è invece l’individuazione dell’importo da pagare: in assenza della bolletta – e di una tariffa che non è fissa ma è determinata in ragione dell’effettivo consumo – il cliente non ha conoscenza della somma di cui è debitore per il servizio di cui ha fruito.

In un’ipotesi del genere, l’utente potrebbe contattare il fornitore per sollecitare l’emissione della bolletta o affinché gli sia riferita la somma dovuta.

Nel caso in cui il fornitore non collabori, si verifica ciò che il codice civile definisce «mora del creditore»: si tratta di una circostanza – poco usuale – in cui il creditore non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere (art. 1206 c.c.).

In pratica, la mora del creditore è il ritardo nell’adempimento imputabile al creditore il quale, in assenza di un motivo legittimo, ostacola il pagamento del debitore.

La mora del creditore ha effetti rilevanti, in quanto: non sono dovuti gli interessi sulle somme non pagate tempestivamente; il debitore ha diritto al risarcimento, qualora dalla situazione gli sia derivato un danno (ad esempio, il distacco della fornitura).

Perché il creditore possa essere costituito formalmente in mora occorre che la prestazione dovutagli sia messa a sua disposizione attraverso un procedimento che prende il nome di offerta reale e che prevede il coinvolgimento di un pubblico ufficiale (notaio o ufficiale giudiziario), al quale la somma di denaro deve essere affidata affinché sia custodita a favore del creditore (art. 1209 c.c.).

Si può chiedere il dilazionamento del pagamento?

Qualora la bolletta arrivata in ritardo dovesse essere di importo eccessivo per via del cumulo delle mensilità arretrate, è diritto del cliente chiedere un dilazionamento – cioè la rateizzazione del pagamento – in quanto l’omesso invio non è dipeso da una propria condotta colpevole.

Si può disdire il contratto se le bollette non vengono emesse?

La reiterata omissione dell’invio delle bollette potrebbe essere considerata una condotta contraria agli obblighi di correttezza e buona fede (art. 1175 c.c.) tale da giustificare la risoluzione del contratto da parte del debitore che, ogni volta, è costretto ad attivarsi secondo la procedura vista nel precedente paragrafo per adempiere al proprio obbligo.

Si può chiedere il risarcimento se le bollette arrivano in ritardo?

Il fornitore è obbligato a emettere la bolletta entro 45 giorni dalla fine del periodo di consumo; se questo termine non è rispettato, il cliente ha diritto a un indennizzo automatico forfettario.

Approfondimenti

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 Mariano Acquaviva

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